Lo scopo del poster è illustrare le problematiche relative al delicato tema del diritto all’autodeterminazione dei soggetti detenuti, con particolare riferimento a quelli sottoposti al regime di «carcere duro» in sciopero della fame. La WMA definisce lo sciopero della fame come il digiuno volontario (con eventuale assunzione di acqua, sali minerali e/o aggiunta di zuccheri) che dura più di 72 ore e perpetrato da un individuo mentalmente competente come forma di protesta o di domanda . Sulla scia del clamore mediatico suscitato dal “caso” Cospito, riprendendo anche esempi esteri su cui si è espressa la CEDU , vengono illustrate le problematiche medico-legali e bioetiche concernenti l’alimentazione forzata. Il dibattito pone l’accento sulla bilancia tra il rispetto della libertà di autodeterminazione ed il dovere da parte del medico di preservare la vita e la salute. In tale contesto, nonostante la recente pronuncia del CNB , la normativa italiana, con riferimento alla legge 219/2017 , erige un nuovo concetto di “relazione di cura e fiducia” tra medico ed assistito , , non già in un rapporto meramente terapeutico, e delinea chiaramente le posizioni da assumere di fronte ad un valido consenso-dissenso ad un trattamento (tra cui sono ricomprese anche nutrizione e idratazione artificiale), specie se presenti DAT regolarmente espresse che, diversamente da quanto postulato dal CNB, riteniamo non debbano essere vincolate a determinate condizioni patologiche. D’altronde, la persona detenuta non perde i propri diritti fondamentali solo per il fatto di essere sottoposta al controllo della Stato per tramite dell’ordinamento penitenziario; anche ad essa, quindi, deve essere garantita ed assicurata la tutela della volontà in materia di scelta di trattamenti sanitari cui sottoporsi o meno, così come ad ogni altro paziente. Analogamente, in ambito Internazionale sono diverse le nette, importanti e condivise prese di posizione che ben si adattano a tali circostanze. La Dichiarazione di Malta della WMA sugli scioperi della fame e la Dichiarazione di Tokio stabiliscono che la persona detenuta che consapevolmente rifiuta di alimentarsi ed è in grado di comprendere appieno le conseguenze del suo rifiuto, non deve essere nutrita artificialmente in nessun caso. Il radicamento del diritto ad autodeterminarsi, seppur con il rischio di andare incontro alla morte — accettato in piena autonomia e capacità giuridica — implica che un responsabile rifiuto non abbia necessità di trovare alcuna motivazione o giustificazione . Parole chiave: sciopero della fame; alimentazione forzata; disposizioni anticipate di trattamento. The purpose of this poster is to illustrate the issues related to the delicate topic of the right to self-determination of prisoners, with particular reference to those in 'hard prison' on hunger strike. The WMA defines a hunger strike as voluntary fasting (with water, mineral salts and/or sugar added) lasting more than 72 hours and perpetrated by a mentally competent individual as a form of protest or demand. In the wake of the media clamour arouse by the Cospito 'case', also taking up foreign examples on which the CEDU has ruled, the medico-legal and bioethical issues concerning forced feeding are illustrated. The debate focuses on the balance between respect for the 'patients' freedom of self-determination and the doctor's duty to preserve their life and health. In this context, notwithstanding the recent pronouncement of the CNB , the Italian legislation, with particular reference to Law 219/2017 , clearly erects a new concept of a 'relationship of care and trust' between doctor and patient, not in a merely therapeutic relationship, and outlines the positions that the health professional must take when faced with a valid consent or dissent to a treatment (which includes artificial nutrition and hydration) especially where there are duly expressed advance care directives (DAT). In fact, prisoners do not lose their fundamental rights simply because they are under the control of the State by means of the prison regulations, and they too must therefore be guaranteed and assured the protection of their personal will concerning the choice of whether or not to undergo medical treatment, just as any other patient. Similarly, in the international sphere there are several clear, important and shared statements that are well tailored to such circumstances. The WMA's Malta Declaration on Hunger Strikes and the Tokyo Declaration state that a detained person who consciously refuses to feed himself and is able to fully understand the consequences of his refusal must not be artificially fed under any circumstances. The entrenchment of the right to self-determination, even at the risk of death - accepted in full autonomy and legal capacity - implies that the responsible decision does not need to be motivated or justified.

Lo scopo del poster è illustrare le problematiche relative al delicato tema del diritto all’autodeterminazione dei soggetti detenuti, con particolare riferimento a quelli sottoposti al regime di «carcere duro» in sciopero della fame. La WMA definisce lo sciopero della fame come il digiuno volontario (con eventuale assunzione di acqua, sali minerali e/o aggiunta di zuccheri) che dura più di 72 ore e perpetrato da un individuo mentalmente competente come forma di protesta o di domanda . Sulla scia del clamore mediatico suscitato dal “caso” Cospito, riprendendo anche esempi esteri su cui si è espressa la CEDU , vengono illustrate le problematiche medico-legali e bioetiche concernenti l’alimentazione forzata. Il dibattito pone l’accento sulla bilancia tra il rispetto della libertà di autodeterminazione ed il dovere da parte del medico di preservare la vita e la salute. In tale contesto, nonostante la recente pronuncia del CNB , la normativa italiana, con riferimento alla legge 219/2017 , erige un nuovo concetto di “relazione di cura e fiducia” tra medico ed assistito , , non già in un rapporto meramente terapeutico, e delinea chiaramente le posizioni da assumere di fronte ad un valido consenso-dissenso ad un trattamento (tra cui sono ricomprese anche nutrizione e idratazione artificiale), specie se presenti DAT regolarmente espresse che, diversamente da quanto postulato dal CNB, riteniamo non debbano essere vincolate a determinate condizioni patologiche. D’altronde, la persona detenuta non perde i propri diritti fondamentali solo per il fatto di essere sottoposta al controllo della Stato per tramite dell’ordinamento penitenziario; anche ad essa, quindi, deve essere garantita ed assicurata la tutela della volontà in materia di scelta di trattamenti sanitari cui sottoporsi o meno, così come ad ogni altro paziente. Analogamente, in ambito Internazionale sono diverse le nette, importanti e condivise prese di posizione che ben si adattano a tali circostanze. La Dichiarazione di Malta della WMA sugli scioperi della fame e la Dichiarazione di Tokio stabiliscono che la persona detenuta che consapevolmente rifiuta di alimentarsi ed è in grado di comprendere appieno le conseguenze del suo rifiuto, non deve essere nutrita artificialmente in nessun caso. Il radicamento del diritto ad autodeterminarsi, seppur con il rischio di andare incontro alla morte — accettato in piena autonomia e capacità giuridica — implica che un responsabile rifiuto non abbia necessità di trovare alcuna motivazione o giustificazione .

Lo sciopero della fame del detenuto: fra autodeterminazione e tutela del diritto (non obbligo) alla salute. Between freedom of self- determination and the right to health: the hunger strike and its bioethical and medico- legal implications / Albore, M; Sorace, Letizia; DEL PRETE, Sossio; D’Antonio, Giampiero. - (2023). (Intervento presentato al convegno Convegno Roma 8-9 Giugno 2023 ‘Gli Scenari Gestionali E Assicurativi Nella Sanità Italiana. Il Contributo Dell’intelligenza Artificiale tenutosi a Roma).

Lo sciopero della fame del detenuto: fra autodeterminazione e tutela del diritto (non obbligo) alla salute. Between freedom of self- determination and the right to health: the hunger strike and its bioethical and medico- legal implications

Albore M;Sorace Letizia;Del Prete Sossio;
2023

Abstract

Lo scopo del poster è illustrare le problematiche relative al delicato tema del diritto all’autodeterminazione dei soggetti detenuti, con particolare riferimento a quelli sottoposti al regime di «carcere duro» in sciopero della fame. La WMA definisce lo sciopero della fame come il digiuno volontario (con eventuale assunzione di acqua, sali minerali e/o aggiunta di zuccheri) che dura più di 72 ore e perpetrato da un individuo mentalmente competente come forma di protesta o di domanda . Sulla scia del clamore mediatico suscitato dal “caso” Cospito, riprendendo anche esempi esteri su cui si è espressa la CEDU , vengono illustrate le problematiche medico-legali e bioetiche concernenti l’alimentazione forzata. Il dibattito pone l’accento sulla bilancia tra il rispetto della libertà di autodeterminazione ed il dovere da parte del medico di preservare la vita e la salute. In tale contesto, nonostante la recente pronuncia del CNB , la normativa italiana, con riferimento alla legge 219/2017 , erige un nuovo concetto di “relazione di cura e fiducia” tra medico ed assistito , , non già in un rapporto meramente terapeutico, e delinea chiaramente le posizioni da assumere di fronte ad un valido consenso-dissenso ad un trattamento (tra cui sono ricomprese anche nutrizione e idratazione artificiale), specie se presenti DAT regolarmente espresse che, diversamente da quanto postulato dal CNB, riteniamo non debbano essere vincolate a determinate condizioni patologiche. D’altronde, la persona detenuta non perde i propri diritti fondamentali solo per il fatto di essere sottoposta al controllo della Stato per tramite dell’ordinamento penitenziario; anche ad essa, quindi, deve essere garantita ed assicurata la tutela della volontà in materia di scelta di trattamenti sanitari cui sottoporsi o meno, così come ad ogni altro paziente. Analogamente, in ambito Internazionale sono diverse le nette, importanti e condivise prese di posizione che ben si adattano a tali circostanze. La Dichiarazione di Malta della WMA sugli scioperi della fame e la Dichiarazione di Tokio stabiliscono che la persona detenuta che consapevolmente rifiuta di alimentarsi ed è in grado di comprendere appieno le conseguenze del suo rifiuto, non deve essere nutrita artificialmente in nessun caso. Il radicamento del diritto ad autodeterminarsi, seppur con il rischio di andare incontro alla morte — accettato in piena autonomia e capacità giuridica — implica che un responsabile rifiuto non abbia necessità di trovare alcuna motivazione o giustificazione . Parole chiave: sciopero della fame; alimentazione forzata; disposizioni anticipate di trattamento. The purpose of this poster is to illustrate the issues related to the delicate topic of the right to self-determination of prisoners, with particular reference to those in 'hard prison' on hunger strike. The WMA defines a hunger strike as voluntary fasting (with water, mineral salts and/or sugar added) lasting more than 72 hours and perpetrated by a mentally competent individual as a form of protest or demand. In the wake of the media clamour arouse by the Cospito 'case', also taking up foreign examples on which the CEDU has ruled, the medico-legal and bioethical issues concerning forced feeding are illustrated. The debate focuses on the balance between respect for the 'patients' freedom of self-determination and the doctor's duty to preserve their life and health. In this context, notwithstanding the recent pronouncement of the CNB , the Italian legislation, with particular reference to Law 219/2017 , clearly erects a new concept of a 'relationship of care and trust' between doctor and patient, not in a merely therapeutic relationship, and outlines the positions that the health professional must take when faced with a valid consent or dissent to a treatment (which includes artificial nutrition and hydration) especially where there are duly expressed advance care directives (DAT). In fact, prisoners do not lose their fundamental rights simply because they are under the control of the State by means of the prison regulations, and they too must therefore be guaranteed and assured the protection of their personal will concerning the choice of whether or not to undergo medical treatment, just as any other patient. Similarly, in the international sphere there are several clear, important and shared statements that are well tailored to such circumstances. The WMA's Malta Declaration on Hunger Strikes and the Tokyo Declaration state that a detained person who consciously refuses to feed himself and is able to fully understand the consequences of his refusal must not be artificially fed under any circumstances. The entrenchment of the right to self-determination, even at the risk of death - accepted in full autonomy and legal capacity - implies that the responsible decision does not need to be motivated or justified.
2023
Lo scopo del poster è illustrare le problematiche relative al delicato tema del diritto all’autodeterminazione dei soggetti detenuti, con particolare riferimento a quelli sottoposti al regime di «carcere duro» in sciopero della fame. La WMA definisce lo sciopero della fame come il digiuno volontario (con eventuale assunzione di acqua, sali minerali e/o aggiunta di zuccheri) che dura più di 72 ore e perpetrato da un individuo mentalmente competente come forma di protesta o di domanda . Sulla scia del clamore mediatico suscitato dal “caso” Cospito, riprendendo anche esempi esteri su cui si è espressa la CEDU , vengono illustrate le problematiche medico-legali e bioetiche concernenti l’alimentazione forzata. Il dibattito pone l’accento sulla bilancia tra il rispetto della libertà di autodeterminazione ed il dovere da parte del medico di preservare la vita e la salute. In tale contesto, nonostante la recente pronuncia del CNB , la normativa italiana, con riferimento alla legge 219/2017 , erige un nuovo concetto di “relazione di cura e fiducia” tra medico ed assistito , , non già in un rapporto meramente terapeutico, e delinea chiaramente le posizioni da assumere di fronte ad un valido consenso-dissenso ad un trattamento (tra cui sono ricomprese anche nutrizione e idratazione artificiale), specie se presenti DAT regolarmente espresse che, diversamente da quanto postulato dal CNB, riteniamo non debbano essere vincolate a determinate condizioni patologiche. D’altronde, la persona detenuta non perde i propri diritti fondamentali solo per il fatto di essere sottoposta al controllo della Stato per tramite dell’ordinamento penitenziario; anche ad essa, quindi, deve essere garantita ed assicurata la tutela della volontà in materia di scelta di trattamenti sanitari cui sottoporsi o meno, così come ad ogni altro paziente. Analogamente, in ambito Internazionale sono diverse le nette, importanti e condivise prese di posizione che ben si adattano a tali circostanze. La Dichiarazione di Malta della WMA sugli scioperi della fame e la Dichiarazione di Tokio stabiliscono che la persona detenuta che consapevolmente rifiuta di alimentarsi ed è in grado di comprendere appieno le conseguenze del suo rifiuto, non deve essere nutrita artificialmente in nessun caso. Il radicamento del diritto ad autodeterminarsi, seppur con il rischio di andare incontro alla morte — accettato in piena autonomia e capacità giuridica — implica che un responsabile rifiuto non abbia necessità di trovare alcuna motivazione o giustificazione .
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1726998
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