According to the latest openings of the Constitutional Court1 and based on the bioethical pronouncements2, we analyse the unclear Italian legal perimeter regarding "the end of life"3,4 ,5. We highlight the limitations and the and the need to recognize the fundamental right of the individual to medically assisted death (MAD) in the legal sphere, specifically the patient’s ability to self-determination. The limit between the incitement to suicide and the murder of the consenting is not well defined, therefore it is necessary to give importance to the ability to self-determination of the subject. It is necessary to supplement and adapt the code of medical ethics6 (art.4,17,38,39), providing in the rule the conscientious objection by the professional7, outlining the future implications on the nature of the treatment relationship. We also evaluate the defining aspects of life support treatments (in a "semi-extensive" way)8 and the clinical-therapeutic inadequate of their interruption, that is the only way used currently, forcing the patient and family members to suffer more, with an unreasonable limitation of right to self-determination guaranteed by Articles 2.2,13,32 of the Constitution. This constitutional violation is not resolved by the simple exclusion of the criminal liability indicated by the Court: the lack of a clear legislation of the procedure concerning medically assisted death could lead to risk of abuse against fragile and vulnerable people. Finally, we examine other possible future strategies on the implementation of the procedure, also the prescription and preparation of the lethal drug 9,10, including any bioethical, technical-operational 11, and incriminating implications, both for the doctor and for all the other subjects involved, regardless of the patient’s self-administering capacity. The right medical intervention must be established on the basis of the concrete conditions, without neglecting the will of the patient 12.

Ripercorrendo la strada imbastita dalle prudenti aperture della Corte Costituzionale e tenuto conto dei pronunciamenti di taglio bioetico , analizziamo il fumoso e mite perimetro giuridico del “fine vita” nell’ordinamento italiano , , evidenziandone i limiti e la stringente esigenza di una risoluzione di tenore legislativo nella tutela per il riconoscimento in concreto del diritto fondamentale dell’individuo (azionabile in giudizio) alla morte volontaria medicalmente assistita (MVMA) del paziente capace di autodeterminarsi, al ricorrere di inequivocabili presupposti e determinate condizioni, prescindendo dalla nebbiosa linea di demarcazione tra l’istigazione al suicidio e l’omicidio del consenziente. Richiamiamo la necessità d’integrazione e adeguamento del codice di deontologia medica (artt.4,17,38,39) e di prevedere nella norma la clausola dell’obiezione di coscienza da parte del professionista , delineandone i futuri riverberi sulla natura stessa della relazione di cura. Si valutano, altresì, gli aspetti definitori dei trattamenti di sostegno vitale (in maniera “semi-estensiva”) ed i profili di inappropriatezza clinico-terapeutica di una loro interruzione, che risulta essere l’unica via ad oggi percorribile, costringendo il paziente (ed i suoi cari) a subire inutili maggiori sofferenze, con una irragionevole limitazione della libertà di autodeterminarsi nel percorso terapeutico, ancorché garantita dagli artt.2,13,32 della Costituzione. Questa violazione costituzionale non viene risolta con la semplice esclusione della punibilità indicata dalla Corte: la mancanza di una regolamentazione chiara che disciplini il ricorso alla MVMA, connota il contesto attuale italiano di non pochi e di certo inammissibili rischi di abuso nei confronti di persone fragili e vulnerabili. Infine, vengono vagliate le altre possibili strategie future in tema di modalità e forma nell’attuazione della procedura, anche in merito alla prescrizione/preparazione del farmaco letale , ed al di là dalla capacità autosomministrazione del paziente, tratteggiando gli eventuali risvolti bioetici, tecnico-operativi e incriminatori, sia per il medico che per tutti i restanti soggetti coinvolti. Per stabilire l’appropriatezza di un intervento medico non ci si può richiamare a una regola generale quasi matematica, ma occorre un attento discernimento delle condizioni concrete. In ogni caso, non può essere trascurata in alcun modo la volontà del malato

Il vuoto normative sulla morte volontaria medicalmente assistita in Italia: tra spiragli giurisprudenziali, incertezze dottrinali e nebulosi scenari futuri / Albore, M.; Sorace, L.; Pellegrini, L.; D’Antonio, G. - (2022). (Intervento presentato al convegno Convegno Roma 9-10 Giugno 2022 ‘Problematiche Attuali Della Medicina Legale: Contenzioso, Assicurazione e Autoritenzione’ tenutosi a Roma).

Il vuoto normative sulla morte volontaria medicalmente assistita in Italia: tra spiragli giurisprudenziali, incertezze dottrinali e nebulosi scenari futuri

Albore M.;
2022

Abstract

According to the latest openings of the Constitutional Court1 and based on the bioethical pronouncements2, we analyse the unclear Italian legal perimeter regarding "the end of life"3,4 ,5. We highlight the limitations and the and the need to recognize the fundamental right of the individual to medically assisted death (MAD) in the legal sphere, specifically the patient’s ability to self-determination. The limit between the incitement to suicide and the murder of the consenting is not well defined, therefore it is necessary to give importance to the ability to self-determination of the subject. It is necessary to supplement and adapt the code of medical ethics6 (art.4,17,38,39), providing in the rule the conscientious objection by the professional7, outlining the future implications on the nature of the treatment relationship. We also evaluate the defining aspects of life support treatments (in a "semi-extensive" way)8 and the clinical-therapeutic inadequate of their interruption, that is the only way used currently, forcing the patient and family members to suffer more, with an unreasonable limitation of right to self-determination guaranteed by Articles 2.2,13,32 of the Constitution. This constitutional violation is not resolved by the simple exclusion of the criminal liability indicated by the Court: the lack of a clear legislation of the procedure concerning medically assisted death could lead to risk of abuse against fragile and vulnerable people. Finally, we examine other possible future strategies on the implementation of the procedure, also the prescription and preparation of the lethal drug 9,10, including any bioethical, technical-operational 11, and incriminating implications, both for the doctor and for all the other subjects involved, regardless of the patient’s self-administering capacity. The right medical intervention must be established on the basis of the concrete conditions, without neglecting the will of the patient 12.
2022
Ripercorrendo la strada imbastita dalle prudenti aperture della Corte Costituzionale e tenuto conto dei pronunciamenti di taglio bioetico , analizziamo il fumoso e mite perimetro giuridico del “fine vita” nell’ordinamento italiano , , evidenziandone i limiti e la stringente esigenza di una risoluzione di tenore legislativo nella tutela per il riconoscimento in concreto del diritto fondamentale dell’individuo (azionabile in giudizio) alla morte volontaria medicalmente assistita (MVMA) del paziente capace di autodeterminarsi, al ricorrere di inequivocabili presupposti e determinate condizioni, prescindendo dalla nebbiosa linea di demarcazione tra l’istigazione al suicidio e l’omicidio del consenziente. Richiamiamo la necessità d’integrazione e adeguamento del codice di deontologia medica (artt.4,17,38,39) e di prevedere nella norma la clausola dell’obiezione di coscienza da parte del professionista , delineandone i futuri riverberi sulla natura stessa della relazione di cura. Si valutano, altresì, gli aspetti definitori dei trattamenti di sostegno vitale (in maniera “semi-estensiva”) ed i profili di inappropriatezza clinico-terapeutica di una loro interruzione, che risulta essere l’unica via ad oggi percorribile, costringendo il paziente (ed i suoi cari) a subire inutili maggiori sofferenze, con una irragionevole limitazione della libertà di autodeterminarsi nel percorso terapeutico, ancorché garantita dagli artt.2,13,32 della Costituzione. Questa violazione costituzionale non viene risolta con la semplice esclusione della punibilità indicata dalla Corte: la mancanza di una regolamentazione chiara che disciplini il ricorso alla MVMA, connota il contesto attuale italiano di non pochi e di certo inammissibili rischi di abuso nei confronti di persone fragili e vulnerabili. Infine, vengono vagliate le altre possibili strategie future in tema di modalità e forma nell’attuazione della procedura, anche in merito alla prescrizione/preparazione del farmaco letale , ed al di là dalla capacità autosomministrazione del paziente, tratteggiando gli eventuali risvolti bioetici, tecnico-operativi e incriminatori, sia per il medico che per tutti i restanti soggetti coinvolti. Per stabilire l’appropriatezza di un intervento medico non ci si può richiamare a una regola generale quasi matematica, ma occorre un attento discernimento delle condizioni concrete. In ogni caso, non può essere trascurata in alcun modo la volontà del malato
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1726997
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