Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM. Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti). Il contrasto positivo si attiva quando l’ufficio procedente viene a conoscenza della pendenza, innanzi ad altro organo inquirente, di un analogo procedimento avente a oggetto fatti per i quali reputa competente il giudice presso cui svolge le sue funzioni, e chiede la trasmissione del fascicolo. Nel caso in cui l’interpellato aderisca a tale richiesta, l’incidente si compone spontaneamente senza dare adito ad alcun conflitto. Quando, invece, il dissidio persiste, spetta al destinatario dell’informativa comunicare al PG presso la Corte d’appello, ovvero presso la Corte di cassazione - a seconda che gli uffici appartengano, o meno, al medesimo distretto giudiziario - il contrasto positivamente insorto. Ricevuta l'informazione il PG coinvolto decide una volta assunte le necessarie informazioni - e, dunque, senza necessariamente ricevere l’intero carteggio relativo ai procedimenti in relazione ai quali è nato il contrasto - con decreto motivato. La decisione, benché priva di valore giurisdizionale, ha efficacia vincolante per gli uffici dissidenti, ancorché rebus sic stantibus, non essendo possibile escludere successivi ripensamenti anche alla luce dell'acquisizione di nuovi elementi investigativi. Il comma 3° dell’art 54-bis c.p.p. consente l’utilizzazione dei soli atti investigativi compiuti dal PM eventualmente risultato privo di attribuzione, nel periodo antecedente l’individuazione da parte del PG dell’inquirente titolare della relativa legittimazione; il comma 4° stabilisce, però, che quelli precedentemente posti in essere dagli uffici successivamente coinvolti nel contrasto positivo siano fruibili comunque. Il comma 5° dell’art. 54-bic c.p.p. estende la procedura, come sopra descritta, a «ogni altro caso di contrasto positivo fra pubblici ministeri».
Art. 54-bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero / Bruno, Pierfrancesco. - (2020), pp. 1081-1086. - COMMENTARI IPSOA.
Art. 54-bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
Bruno PierfrancescoPrimo
2020
Abstract
Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM. Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti). Il contrasto positivo si attiva quando l’ufficio procedente viene a conoscenza della pendenza, innanzi ad altro organo inquirente, di un analogo procedimento avente a oggetto fatti per i quali reputa competente il giudice presso cui svolge le sue funzioni, e chiede la trasmissione del fascicolo. Nel caso in cui l’interpellato aderisca a tale richiesta, l’incidente si compone spontaneamente senza dare adito ad alcun conflitto. Quando, invece, il dissidio persiste, spetta al destinatario dell’informativa comunicare al PG presso la Corte d’appello, ovvero presso la Corte di cassazione - a seconda che gli uffici appartengano, o meno, al medesimo distretto giudiziario - il contrasto positivamente insorto. Ricevuta l'informazione il PG coinvolto decide una volta assunte le necessarie informazioni - e, dunque, senza necessariamente ricevere l’intero carteggio relativo ai procedimenti in relazione ai quali è nato il contrasto - con decreto motivato. La decisione, benché priva di valore giurisdizionale, ha efficacia vincolante per gli uffici dissidenti, ancorché rebus sic stantibus, non essendo possibile escludere successivi ripensamenti anche alla luce dell'acquisizione di nuovi elementi investigativi. Il comma 3° dell’art 54-bis c.p.p. consente l’utilizzazione dei soli atti investigativi compiuti dal PM eventualmente risultato privo di attribuzione, nel periodo antecedente l’individuazione da parte del PG dell’inquirente titolare della relativa legittimazione; il comma 4° stabilisce, però, che quelli precedentemente posti in essere dagli uffici successivamente coinvolti nel contrasto positivo siano fruibili comunque. Il comma 5° dell’art. 54-bic c.p.p. estende la procedura, come sopra descritta, a «ogni altro caso di contrasto positivo fra pubblici ministeri».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.