La concentrazione in capo agli uffici inquirenti dislocati presso il capoluogo del distretto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, voluta dalla L. 20.1.1992 n° 8, ed estesa dalla L. 17.4.2015 n. 47 ai delitti aggravati dalla finalità di terrorismo, rende meno probabile l’eventualità che anch’essi possano restare coinvolti in contrati positivi e negativi con riferimento alle fattispecie criminose indicate dai c. 3-bis e 3-quater dell’art. 51. La relativa problematica potrà manifestarsi a livello infra o eso-distrettuale: nel primo caso fra la D.D.A. e una delle procure dislocate presso i Tribunali periferici (il tema sarà dato dalla riconducibilità dei fatti su cui pendono le indagini alla nozione di crimine "organizzato" o di terrorismo) e nel secondo, nella maggior parte dei casi, fra i procuratori distrettuali con riferimento alle relative attribuzioni territoriali. La definizione del contrasto è affidata ai PG presso le Corti d’appello e di Cassazione: il primo, deputato a dirimere i contrasti interni al distretto, è tenuto solo a informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti eventualmente adottati; nella seconda ipotesi la DNA assume una funzione consultiva poiché il PG presso la Cassazione provvede «sentito» il suo parere (non vincolante).

art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo / Bruno, Pierfrancesco. - (2020), pp. 1086-1088. - COMMENTARI IPSOA.

art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo

Bruno Pierfrancesco
Primo
2020

Abstract

La concentrazione in capo agli uffici inquirenti dislocati presso il capoluogo del distretto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, voluta dalla L. 20.1.1992 n° 8, ed estesa dalla L. 17.4.2015 n. 47 ai delitti aggravati dalla finalità di terrorismo, rende meno probabile l’eventualità che anch’essi possano restare coinvolti in contrati positivi e negativi con riferimento alle fattispecie criminose indicate dai c. 3-bis e 3-quater dell’art. 51. La relativa problematica potrà manifestarsi a livello infra o eso-distrettuale: nel primo caso fra la D.D.A. e una delle procure dislocate presso i Tribunali periferici (il tema sarà dato dalla riconducibilità dei fatti su cui pendono le indagini alla nozione di crimine "organizzato" o di terrorismo) e nel secondo, nella maggior parte dei casi, fra i procuratori distrettuali con riferimento alle relative attribuzioni territoriali. La definizione del contrasto è affidata ai PG presso le Corti d’appello e di Cassazione: il primo, deputato a dirimere i contrasti interni al distretto, è tenuto solo a informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti eventualmente adottati; nella seconda ipotesi la DNA assume una funzione consultiva poiché il PG presso la Cassazione provvede «sentito» il suo parere (non vincolante).
2020
Codice di Procedura Penale Commentato. Tomo I, Costituzione, Trattato di Lisbona, Carta di Nizza, CEDU, Codice Penale, L. n° 689/1981 - artt. 1-127
8821779599
Criminalità organizzata; Pubblico Ministero; Contrasti; Competenza
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo / Bruno, Pierfrancesco. - (2020), pp. 1086-1088. - COMMENTARI IPSOA.
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Note: Art. 54-ter Contrasti fra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata
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