The globalization of markets has a direct influence on the legislation of the Member because it encourages competition between jurisdictions. This stems from the awareness that investments tend to go where the conditions are more favorable legal. The trend is also towards homogenization is, of course, accentuated in all relevant sectors in the economy (up to break into Italian as a determinant of regulatory renewal) due to the direct influence of belonging to the European Union. Opening up to competition and compliance with the EU rules, have opened the way for a massive privatization that sees the transition from a system of mixed economy in which the state owns large sections of companies, also used to pursue general interest objectives, such a privatized economy, in which even the economic policy objectives are pursued, not with the direct management by the state, but only by a state "regulator", which said the new rules which companies, managed of privatization, they must comply with. In this context it was noted that the "pressure" exerted by the European Commission, no doubt, accelerated the evolutionary process of the Italian legislation in the field of special powers. In particular, the assessments made by the European Court of Justice allowed the Italian legislature to identify an ideal model, which refer to the adoption of a new regulatory intervention. Hence the new discipline of Italian special powers introduced in the infringement proceedings initiated, art. 4 paragraphs 227-231 of the Law n. 350 of 2003, which justifies the exercise of the special powers only in the name of "vital interests" of the state and of "overriding public interest requirements." Justification, the latter, now falters after two very recent judgments of the Court of Justice, which respectively have "rejected" art. 2449 cc (judgment of 6 December 2007), and again sanctioned the "criteria for the exercise of certain special powers" held by the State in privatized companies (judgment of 26 March 2009).

La globalizzazione dei mercati ha diretta influenza sulla legislazione degli Stati perché spinge alla concorrenza fra gli ordinamenti. Questa discende dalla consapevolezza che gli investimenti tendono a dirigersi laddove trovano le condizioni giuridiche più favorevoli. La tendenza, inoltre, alla omogeneizzazione è, naturalmente, accentuata in tutti i settori rilevanti per l’economia (fino ad irrompere nell’ordinamento italiano come fattore determinante di rinnovamento normativo) per effetto della diretta influenza dell’appartenenza all’Unione Europea. Apertura alla concorrenza ed ossequio alle regole comunitarie, hanno aperto la strada ad una massiccia privatizzazione che vede il passaggio da un sistema di economia mista, in cui lo Stato è proprietario di ampi settori di imprese, utilizzate anche per perseguire obiettivi di interesse generale, ad una economia privatizzata, in cui anche gli obiettivi di politica economica vengono perseguiti, non con la gestione diretta da parte dello Stato, ma da uno Stato soltanto “regolatore”, che detta le nuove regole cui le imprese, privatisticamente gestite, debbono sottostare. In tale ambito si è notato come la “pressione” esercitata dalla Commissione europea ha, senza dubbio, accelerato il processo evolutivo della normativa italiana in materia di poteri speciali. In particolar modo, le valutazioni espresse dalla Corte di Giustizia CE hanno permesso al legislatore italiano di individuare un modello ideale, cui far riferimento, per l’emanazione di un nuovo intervento regolatore. Di qui la nuova disciplina italiana dei poteri speciali introdotta, a procedura di infrazione avviata, dall’art. 4, punti 227-231, della legge n. 350 del 2003, che giustifica l’esercizio dei poteri speciali esclusivamente in nome di “interessi vitali” dello Stato e di “imperiose esigenze di interesse pubblico”. Giustificazione, quest’ultima, che oggi vacilla dopo le due recentissime sentenze della Corte di Giustizia che hanno rispettivamente “bocciato” l’art. 2449 c.c. (sentenza del 6 dicembre 2007) e nuovamente sanzionato i “criteri di esercizio di taluni poteri speciali” detenuti dallo Stato nelle società privatizzate (sentenza del 26 marzo 2009).

Privatizzazioni, libera circolazione dei capitali e golden share. L’intervento di uniformazione-armonizzazione della CGCE / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - (2010), pp. 675-712.

Privatizzazioni, libera circolazione dei capitali e golden share. L’intervento di uniformazione-armonizzazione della CGCE

SCARCHILLO, GIANLUCA
2010

Abstract

The globalization of markets has a direct influence on the legislation of the Member because it encourages competition between jurisdictions. This stems from the awareness that investments tend to go where the conditions are more favorable legal. The trend is also towards homogenization is, of course, accentuated in all relevant sectors in the economy (up to break into Italian as a determinant of regulatory renewal) due to the direct influence of belonging to the European Union. Opening up to competition and compliance with the EU rules, have opened the way for a massive privatization that sees the transition from a system of mixed economy in which the state owns large sections of companies, also used to pursue general interest objectives, such a privatized economy, in which even the economic policy objectives are pursued, not with the direct management by the state, but only by a state "regulator", which said the new rules which companies, managed of privatization, they must comply with. In this context it was noted that the "pressure" exerted by the European Commission, no doubt, accelerated the evolutionary process of the Italian legislation in the field of special powers. In particular, the assessments made by the European Court of Justice allowed the Italian legislature to identify an ideal model, which refer to the adoption of a new regulatory intervention. Hence the new discipline of Italian special powers introduced in the infringement proceedings initiated, art. 4 paragraphs 227-231 of the Law n. 350 of 2003, which justifies the exercise of the special powers only in the name of "vital interests" of the state and of "overriding public interest requirements." Justification, the latter, now falters after two very recent judgments of the Court of Justice, which respectively have "rejected" art. 2449 cc (judgment of 6 December 2007), and again sanctioned the "criteria for the exercise of certain special powers" held by the State in privatized companies (judgment of 26 March 2009).
2010
Il « Diritto Privato Europeo » dal mercato interno alla cittadinanza europea
9788849519051
La globalizzazione dei mercati ha diretta influenza sulla legislazione degli Stati perché spinge alla concorrenza fra gli ordinamenti. Questa discende dalla consapevolezza che gli investimenti tendono a dirigersi laddove trovano le condizioni giuridiche più favorevoli. La tendenza, inoltre, alla omogeneizzazione è, naturalmente, accentuata in tutti i settori rilevanti per l’economia (fino ad irrompere nell’ordinamento italiano come fattore determinante di rinnovamento normativo) per effetto della diretta influenza dell’appartenenza all’Unione Europea. Apertura alla concorrenza ed ossequio alle regole comunitarie, hanno aperto la strada ad una massiccia privatizzazione che vede il passaggio da un sistema di economia mista, in cui lo Stato è proprietario di ampi settori di imprese, utilizzate anche per perseguire obiettivi di interesse generale, ad una economia privatizzata, in cui anche gli obiettivi di politica economica vengono perseguiti, non con la gestione diretta da parte dello Stato, ma da uno Stato soltanto “regolatore”, che detta le nuove regole cui le imprese, privatisticamente gestite, debbono sottostare. In tale ambito si è notato come la “pressione” esercitata dalla Commissione europea ha, senza dubbio, accelerato il processo evolutivo della normativa italiana in materia di poteri speciali. In particolar modo, le valutazioni espresse dalla Corte di Giustizia CE hanno permesso al legislatore italiano di individuare un modello ideale, cui far riferimento, per l’emanazione di un nuovo intervento regolatore. Di qui la nuova disciplina italiana dei poteri speciali introdotta, a procedura di infrazione avviata, dall’art. 4, punti 227-231, della legge n. 350 del 2003, che giustifica l’esercizio dei poteri speciali esclusivamente in nome di “interessi vitali” dello Stato e di “imperiose esigenze di interesse pubblico”. Giustificazione, quest’ultima, che oggi vacilla dopo le due recentissime sentenze della Corte di Giustizia che hanno rispettivamente “bocciato” l’art. 2449 c.c. (sentenza del 6 dicembre 2007) e nuovamente sanzionato i “criteri di esercizio di taluni poteri speciali” detenuti dallo Stato nelle società privatizzate (sentenza del 26 marzo 2009).
DIRITTO PRIVATO COMPARATO; PRIVATIZZAZIONI; GOLDEN SHARE; DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Privatizzazioni, libera circolazione dei capitali e golden share. L’intervento di uniformazione-armonizzazione della CGCE / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - (2010), pp. 675-712.
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