La questione affrontata nell’articolo riguarda il tema tuttora aperto e dibattuto in giurisprudenza e dottrina relativo al regime di impugnabilità delle ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso dei giudizi di separazione e di divorzio a modifica della ordinanza presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c. Le tre soluzioni prospettate sono rispettivamente: a) reclamo alla Corte d’appello ex art. 708, quarto comma, c.p.c.; b) reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; c) istanza di modifica allo stesso giudice istruttore che ha emesso il provvedimento in corso di causa. Rispetto alle soluzioni prospettate si ritiene di sostenere la tesi che ammette, in analogia all’art. 669 terdecies c.p.c. il reclamo al Collegio al fine di garantire un riesame da parte di un organo a composizione collegiale diverso dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.
Sul regime di impugnabilità delle ordinanze adottate dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti presidenziali nel corso dei giudizi di separazione o di divorzio / D'Alessio, Antonio. - STAMPA. - III(2008), pp. 283-291.
Sul regime di impugnabilità delle ordinanze adottate dal giudice istruttore a modifica dei provvedimenti presidenziali nel corso dei giudizi di separazione o di divorzio
D'ALESSIO, Antonio
2008
Abstract
La questione affrontata nell’articolo riguarda il tema tuttora aperto e dibattuto in giurisprudenza e dottrina relativo al regime di impugnabilità delle ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso dei giudizi di separazione e di divorzio a modifica della ordinanza presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c. Le tre soluzioni prospettate sono rispettivamente: a) reclamo alla Corte d’appello ex art. 708, quarto comma, c.p.c.; b) reclamo al Collegio ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.; c) istanza di modifica allo stesso giudice istruttore che ha emesso il provvedimento in corso di causa. Rispetto alle soluzioni prospettate si ritiene di sostenere la tesi che ammette, in analogia all’art. 669 terdecies c.p.c. il reclamo al Collegio al fine di garantire un riesame da parte di un organo a composizione collegiale diverso dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.