In tema di responsabilità della società, riveste particolare rilevanza la disposizione contenuta nell’art. 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC relativo all’esenzione o all’attenuazione della responsabilità della società sportiva in presenza di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo dei rischi che possono derivare dal mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità. Il Codice, attraverso questa disposizione, conduce ad un modello organizzativo che ha la funzione di scriminante, idoneo, perciò, ad escludere o mitigare la responsabilità della società calcistica. Spontanea è allora la comparazione con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 che però, pur sembrando evidente, è in realtà più apparente che reale. Si tratta, infatti, di strumenti normativi diversi, con differenti ambiti di applicazione, differente finalità, differente oggetto, differenti principi e soggetti. La società sportiva, in linea di massima, è tenuta alla predisposizione sia di un modello idoneo a prevenire il rischio di reati presupposto ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001, sia di un modello di prevenzione del rischio di comportamenti contrari ai principi etici ex art. 7 nuovo C.G.S. della FIGC. Nondimeno, il riconoscimento della necessaria predisposizione di un assetto adeguato, che riconosca un insieme di procedure occorrenti per la gestione e il controllo dei vari rischi, è elemento comune che suggerisce una trattazione in una prospettiva di confronto, anche al fine di verificare se sia possibile una condivisione dell’attività di compliance alle diverse normative che richiedono modelli di organizzazione e gestione del rischio e addivenire, in tal modo, ad un modello di prevenzione che, abbracciando diverse discipline, si presenti articolato e collegato. Si tratta allora di vedere se, all’interno di un più ampio sistema di controlli, l’analisi delle attività e dei rischi, la predisposizione di adeguati protocolli e di specifici obblighi informativi svolti per l’uno possano essere utili anche per 126 AA. VV. predisporre il presidio organizzativo dell’altro. Le considerazioni, che qui si limitano all’ambito della normativa 231 e della normativa sportiva, possono essere estese anche in altri settori, come per esempio quello della privacy211. Infatti, una eventuale, anche se non totalmente sovrapponibile, comune mappatura dei rischi e l’individuazione delle aree critiche comportano una utilità non solo in termini di più efficace prevenzione dei rischi, ma anche in quelli di riduzione dei costi e più efficienti flussi informativi.

Scriminante o attenuante della responsabilità della società / Tedeschi, Claudia. - (2023), pp. 125-137.

Scriminante o attenuante della responsabilità della società

Claudia Tedeschi
2023

Abstract

In tema di responsabilità della società, riveste particolare rilevanza la disposizione contenuta nell’art. 7 del Codice di giustizia sportiva della FIGC relativo all’esenzione o all’attenuazione della responsabilità della società sportiva in presenza di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo dei rischi che possono derivare dal mancato rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità. Il Codice, attraverso questa disposizione, conduce ad un modello organizzativo che ha la funzione di scriminante, idoneo, perciò, ad escludere o mitigare la responsabilità della società calcistica. Spontanea è allora la comparazione con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 che però, pur sembrando evidente, è in realtà più apparente che reale. Si tratta, infatti, di strumenti normativi diversi, con differenti ambiti di applicazione, differente finalità, differente oggetto, differenti principi e soggetti. La società sportiva, in linea di massima, è tenuta alla predisposizione sia di un modello idoneo a prevenire il rischio di reati presupposto ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001, sia di un modello di prevenzione del rischio di comportamenti contrari ai principi etici ex art. 7 nuovo C.G.S. della FIGC. Nondimeno, il riconoscimento della necessaria predisposizione di un assetto adeguato, che riconosca un insieme di procedure occorrenti per la gestione e il controllo dei vari rischi, è elemento comune che suggerisce una trattazione in una prospettiva di confronto, anche al fine di verificare se sia possibile una condivisione dell’attività di compliance alle diverse normative che richiedono modelli di organizzazione e gestione del rischio e addivenire, in tal modo, ad un modello di prevenzione che, abbracciando diverse discipline, si presenti articolato e collegato. Si tratta allora di vedere se, all’interno di un più ampio sistema di controlli, l’analisi delle attività e dei rischi, la predisposizione di adeguati protocolli e di specifici obblighi informativi svolti per l’uno possano essere utili anche per 126 AA. VV. predisporre il presidio organizzativo dell’altro. Le considerazioni, che qui si limitano all’ambito della normativa 231 e della normativa sportiva, possono essere estese anche in altri settori, come per esempio quello della privacy211. Infatti, una eventuale, anche se non totalmente sovrapponibile, comune mappatura dei rischi e l’individuazione delle aree critiche comportano una utilità non solo in termini di più efficace prevenzione dei rischi, ma anche in quelli di riduzione dei costi e più efficienti flussi informativi.
2023
Commentario al Codice di giustizia sportiva F.I.G.C.: con massimari ragionati e appendici tematiche aggiornato al C.U. F.I.G.C. 22 dicembre 2022, n. 93/A
9788868712129
Società sportive; responsabilità; esimente; modello di gestione e controllo rischi
02 Pubblicazione su volume::02b Commentario
Scriminante o attenuante della responsabilità della società / Tedeschi, Claudia. - (2023), pp. 125-137.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1684037
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