This work analyzes the insurance groups and issues that affect their capital requirements. It covers the main steps faced by European and national regulation, trying to highlight the main problems and possible future routes to allow for a more timely and effective supervision within the insurance industry. In the last part, analyzes the process of convergence between financial intermediaries and then proceed in the description of the birth and development of financial conglomerates.

La legislazione comunitaria prescrive che ogni impresa di assicurazione costituisca, sia nei rami danni, sia nel ramo vita, riserve tecniche sufficienti a garantire l’adempimento delle prestazioni assicurative. Inoltre, l’impresa deve disporre - in particolare, sotto forma di capitale sociale versato - del margine di solvibilità . Tuttavia, la solvibilità dell’impresa può essere influenzata e condizionata negativamente dall’appartenenza ad un gruppo, sia quando - in particolare - l’impresa medesima risulti controllata da un’altra impresa di assicurazione (configurandosi, in tale ipotesi, un gruppo assicurativo), sia quando risulti controllata da una qualsiasi altra impresa . Nel caso di una singola impresa assicurativa, infatti, la presenza di elementi di patrimonio netto del tipo e nell’ammontare previsto dalla normativa dovrebbe consentire alla stessa il conseguimento di un livello di solvibilità tale da salvaguardarla dai rischi propri dell’attività assicurativa, primo fra tutti il rischio di sinistrosità effettiva superiore a quella implicita nel calcolo dei premi o, più in generale, di crisi del meccanismo economico assicurativo. In presenza di un gruppo di imprese di assicurazione, questa logica di controllo prudenziale dovrebbe condurre alla misurazione ed alla limitazione degli affari complessivi del gruppo in funzione dei mezzi propri ad esso riconducibili, considerando il gruppo nel suo complesso, come se si trattasse di una configurazione unitaria . Tuttavia, numerosi sono gli esempi di modalità operative che possono compromettere la solvibilità del gruppo nel suo complesso. In tal senso, il presente lavoro analizza le suddette modalità e considera lo stadio di sviluppo di quelle che sono - sia a livello comunitario, che interno - le reazioni legislative a tale situazione. In particolare, l’attenzione è focalizzata sul D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239, che ha introdotto nel nostro ordinamento una apposita disciplina sui gruppi “omogenei” assicurativi. Alcune brevi considerazioni relative al processo di definizione di regole comuni che possano disciplinare il fenomeno dei gruppi “eterogenei” (c.d. conglomerati finanziari) vengono effettuate nella parte conclusiva.

La Vigilanza supplementare nel settore assicurativo. Verso una disciplina dei conglomerati finanziari / Santoboni, Fabrizio. - STAMPA. - 1(2003), pp. 63-104.

La Vigilanza supplementare nel settore assicurativo. Verso una disciplina dei conglomerati finanziari

SANTOBONI, Fabrizio
2003

Abstract

This work analyzes the insurance groups and issues that affect their capital requirements. It covers the main steps faced by European and national regulation, trying to highlight the main problems and possible future routes to allow for a more timely and effective supervision within the insurance industry. In the last part, analyzes the process of convergence between financial intermediaries and then proceed in the description of the birth and development of financial conglomerates.
2003
Quaderni del Dottorato di Ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria.
La legislazione comunitaria prescrive che ogni impresa di assicurazione costituisca, sia nei rami danni, sia nel ramo vita, riserve tecniche sufficienti a garantire l’adempimento delle prestazioni assicurative. Inoltre, l’impresa deve disporre - in particolare, sotto forma di capitale sociale versato - del margine di solvibilità . Tuttavia, la solvibilità dell’impresa può essere influenzata e condizionata negativamente dall’appartenenza ad un gruppo, sia quando - in particolare - l’impresa medesima risulti controllata da un’altra impresa di assicurazione (configurandosi, in tale ipotesi, un gruppo assicurativo), sia quando risulti controllata da una qualsiasi altra impresa . Nel caso di una singola impresa assicurativa, infatti, la presenza di elementi di patrimonio netto del tipo e nell’ammontare previsto dalla normativa dovrebbe consentire alla stessa il conseguimento di un livello di solvibilità tale da salvaguardarla dai rischi propri dell’attività assicurativa, primo fra tutti il rischio di sinistrosità effettiva superiore a quella implicita nel calcolo dei premi o, più in generale, di crisi del meccanismo economico assicurativo. In presenza di un gruppo di imprese di assicurazione, questa logica di controllo prudenziale dovrebbe condurre alla misurazione ed alla limitazione degli affari complessivi del gruppo in funzione dei mezzi propri ad esso riconducibili, considerando il gruppo nel suo complesso, come se si trattasse di una configurazione unitaria . Tuttavia, numerosi sono gli esempi di modalità operative che possono compromettere la solvibilità del gruppo nel suo complesso. In tal senso, il presente lavoro analizza le suddette modalità e considera lo stadio di sviluppo di quelle che sono - sia a livello comunitario, che interno - le reazioni legislative a tale situazione. In particolare, l’attenzione è focalizzata sul D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239, che ha introdotto nel nostro ordinamento una apposita disciplina sui gruppi “omogenei” assicurativi. Alcune brevi considerazioni relative al processo di definizione di regole comuni che possano disciplinare il fenomeno dei gruppi “eterogenei” (c.d. conglomerati finanziari) vengono effettuate nella parte conclusiva.
Gruppi finanziari omogenei ed eterogenei; solvibilità corretta; vigilanza "solo"; vigilanza "solo plus"
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La Vigilanza supplementare nel settore assicurativo. Verso una disciplina dei conglomerati finanziari / Santoboni, Fabrizio. - STAMPA. - 1(2003), pp. 63-104.
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