L'obiettivo di questo contributo è quello di marcare lo spazio per una lettura sistemica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano, che contribuisca a proteggere e a migliorare innanzitutto le tutele e le garanzie dei nostri diritti e ad ampliare lo spazio di esercizio di questa libertà, facendo esaltare il ruolo che possono svolgere oggi gli strumenti ulteriori che sono a disposizione nell’ordinamento. In tal senso, si cercherà di evidenziare come, attraverso la lente del principio di uguaglianza, oggi, di fronte ad una società in profonda trasformazione, emerge la multiformità sociale propria dell’ambito religioso, tanto sotto il profilo della libertà religiosa del singolo individuo quanto di quella relativa alla sua dimensione collettiva. E di come, proprio attraverso questo principio, dentro un’interpretazione della laicità italiana - che si caratterizza per essere tanto attenta al pluralismo e alla diversità propria del fenomeno religioso nella sua veste di principio supremo - si riesca ad intercettare la complessità della società religiosa italiana, superando – soprattutto riguardo alla dimensione collettiva della libertà religiosa, che è quella che in particolare desta più problemi - la lettura verticale che ha contraddistinto il nostro ordinamento (dal Concordato alle intese); provando a prendere atto, insomma, della “trasversalità” del fattore religioso che oggi, in concreto, informa molte aree dell’agire sociale del nostro Paese (dall’uso degli spazi urbani, all’edilizia pubblica, ai servizi socio-sanitari, all’assistenza spirituale nelle carceri, al rapporto con le minoranze religiose in tema di ordine pubblico, al tema immigratorio con il connesso problema della cittadinanza). Peraltro, è ben noto che proprio i regimi differenziati come è quello italiano - tanto in termini di diseguaglianze quanto di privilegi, a vantaggio di alcune confessioni (Chiesa cattolica e confessioni con intesa, ex artt. 7 e 8 Cost.) - storicamente non hanno fatto altro che provocare la crescita di uno iato sempre più profondo tra il sistema delle regole ordinamentali e la mutevole realtà; determinando progressivamente - ma sempre più evidentemente - l’aumento di discriminazioni, di diversità e di intolleranze. In una società democratico-pluralista, è sempre più necessario allora ribaltare l’approccio fino ad ora seguito, affidando senza paure «alla legge la garanzia della multi-religiosità» e alle intese la «salvaguardia delle esigenze specifiche di ogni confessione» , superando così anche la legge sui culti ammessi del 1929 e riconducendo finalmente il fenomeno della religiosità - organizzata o meno che sia - così ad una unità, secondo peraltro l’approccio egualitario europeo, definito dall’art. 17 del T.F.U.E. Pertanto, la necessità di una legge ordinaria, che si faccia carico in modo generale, secondo uno schema quadro, in modo organico, tra l’altro di «allargare ad altri la possibilità di stipulare accordi senza dover camuffare la propria identità per risultare graditi al potere politico», come ha sottolineato di recente Paolo Caretti , è dunque l’elemento decisivo che può favorire, nel pluralismo di un Paese sempre minacciato da vecchie e nuove intolleranze e discriminazioni - dentro un clima d’odio che non risparmia nessuno e nessun tema, alimentato anche attraverso la comunicazione via social e del quale di recente ha fatto le spese anche una figura come la senatrice a vita Liliana Segre, cui rispettosamente è dedicato questo scritto - la riduzione della distanza tra “i sommersi e i salvati” che il “sistema concordato/intese” nei fatti produce; a maggior ragione aggravato dalle ulteriori potenziali discriminazioni emergenti in ragione della valutazione discrezionale attribuita al Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula delle intese, come sottolineato con grande forza e intensità dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 52 del 2016. Ieri come oggi, insomma, è necessario rompere il circuito vizioso “inclusione/esclusione”, soprattutto in società come quella italiana nella quale vivono fenomeni crescenti sia di secolarizzazione sia di quella religiosità secolare – il famoso “Dio personale” - evidenziata da Ulrick Beck ; una scelta che appare sempre più rilevante perché essa diviene l’unica vera strada per garantire, in modo pluralistico, contro ogni discriminazione e intolleranza, la libertà religiosa. E con essa, appunto, senza ipocrisie, il principio di uguaglianza sostanziale nel nostro Paese. Per ricostruire questa analisi, quindi, il mio contributo è distinto in tre parti. La prima parte è dedicata a ricostruire sinteticamente la libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano; la seconda parte mira ad evidenziare, tra la dimensione della libertà religiosa individuale e collettiva, le principali discriminazioni, intolleranze e i problemi che la diversità religiosa e il fattore religioso in sé sempre più misura nella realtà pluralistica del nostro Paese. La terza parte, infine, affronta il conseguente reale “bisogno” di una legge sulla libertà religiosa, sottolineando, in particolare, alcuni elementi per un approccio diverso rispetto a quanto in tema, in passato, è stato già operato.

Sine lege nulla salus. La libertà religiosa tra discriminazioni, diversità, tolleranza / Clementi, Francesco. - (2021), pp. 459-511.

Sine lege nulla salus. La libertà religiosa tra discriminazioni, diversità, tolleranza

Clementi, Francesco
2021

Abstract

L'obiettivo di questo contributo è quello di marcare lo spazio per una lettura sistemica della libertà religiosa nell’ordinamento italiano, che contribuisca a proteggere e a migliorare innanzitutto le tutele e le garanzie dei nostri diritti e ad ampliare lo spazio di esercizio di questa libertà, facendo esaltare il ruolo che possono svolgere oggi gli strumenti ulteriori che sono a disposizione nell’ordinamento. In tal senso, si cercherà di evidenziare come, attraverso la lente del principio di uguaglianza, oggi, di fronte ad una società in profonda trasformazione, emerge la multiformità sociale propria dell’ambito religioso, tanto sotto il profilo della libertà religiosa del singolo individuo quanto di quella relativa alla sua dimensione collettiva. E di come, proprio attraverso questo principio, dentro un’interpretazione della laicità italiana - che si caratterizza per essere tanto attenta al pluralismo e alla diversità propria del fenomeno religioso nella sua veste di principio supremo - si riesca ad intercettare la complessità della società religiosa italiana, superando – soprattutto riguardo alla dimensione collettiva della libertà religiosa, che è quella che in particolare desta più problemi - la lettura verticale che ha contraddistinto il nostro ordinamento (dal Concordato alle intese); provando a prendere atto, insomma, della “trasversalità” del fattore religioso che oggi, in concreto, informa molte aree dell’agire sociale del nostro Paese (dall’uso degli spazi urbani, all’edilizia pubblica, ai servizi socio-sanitari, all’assistenza spirituale nelle carceri, al rapporto con le minoranze religiose in tema di ordine pubblico, al tema immigratorio con il connesso problema della cittadinanza). Peraltro, è ben noto che proprio i regimi differenziati come è quello italiano - tanto in termini di diseguaglianze quanto di privilegi, a vantaggio di alcune confessioni (Chiesa cattolica e confessioni con intesa, ex artt. 7 e 8 Cost.) - storicamente non hanno fatto altro che provocare la crescita di uno iato sempre più profondo tra il sistema delle regole ordinamentali e la mutevole realtà; determinando progressivamente - ma sempre più evidentemente - l’aumento di discriminazioni, di diversità e di intolleranze. In una società democratico-pluralista, è sempre più necessario allora ribaltare l’approccio fino ad ora seguito, affidando senza paure «alla legge la garanzia della multi-religiosità» e alle intese la «salvaguardia delle esigenze specifiche di ogni confessione» , superando così anche la legge sui culti ammessi del 1929 e riconducendo finalmente il fenomeno della religiosità - organizzata o meno che sia - così ad una unità, secondo peraltro l’approccio egualitario europeo, definito dall’art. 17 del T.F.U.E. Pertanto, la necessità di una legge ordinaria, che si faccia carico in modo generale, secondo uno schema quadro, in modo organico, tra l’altro di «allargare ad altri la possibilità di stipulare accordi senza dover camuffare la propria identità per risultare graditi al potere politico», come ha sottolineato di recente Paolo Caretti , è dunque l’elemento decisivo che può favorire, nel pluralismo di un Paese sempre minacciato da vecchie e nuove intolleranze e discriminazioni - dentro un clima d’odio che non risparmia nessuno e nessun tema, alimentato anche attraverso la comunicazione via social e del quale di recente ha fatto le spese anche una figura come la senatrice a vita Liliana Segre, cui rispettosamente è dedicato questo scritto - la riduzione della distanza tra “i sommersi e i salvati” che il “sistema concordato/intese” nei fatti produce; a maggior ragione aggravato dalle ulteriori potenziali discriminazioni emergenti in ragione della valutazione discrezionale attribuita al Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula delle intese, come sottolineato con grande forza e intensità dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 52 del 2016. Ieri come oggi, insomma, è necessario rompere il circuito vizioso “inclusione/esclusione”, soprattutto in società come quella italiana nella quale vivono fenomeni crescenti sia di secolarizzazione sia di quella religiosità secolare – il famoso “Dio personale” - evidenziata da Ulrick Beck ; una scelta che appare sempre più rilevante perché essa diviene l’unica vera strada per garantire, in modo pluralistico, contro ogni discriminazione e intolleranza, la libertà religiosa. E con essa, appunto, senza ipocrisie, il principio di uguaglianza sostanziale nel nostro Paese. Per ricostruire questa analisi, quindi, il mio contributo è distinto in tre parti. La prima parte è dedicata a ricostruire sinteticamente la libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano; la seconda parte mira ad evidenziare, tra la dimensione della libertà religiosa individuale e collettiva, le principali discriminazioni, intolleranze e i problemi che la diversità religiosa e il fattore religioso in sé sempre più misura nella realtà pluralistica del nostro Paese. La terza parte, infine, affronta il conseguente reale “bisogno” di una legge sulla libertà religiosa, sottolineando, in particolare, alcuni elementi per un approccio diverso rispetto a quanto in tema, in passato, è stato già operato.
2021
Eguaglianza e discriminazioni nell'epoca contemporanea. Annuario 2019 - Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC)
979-12-5976-155-2
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Sine lege nulla salus. La libertà religiosa tra discriminazioni, diversità, tolleranza / Clementi, Francesco. - (2021), pp. 459-511.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Clementi_txtAIC-BERGAMO_DEF.pdf

solo gestori archivio

Dimensione 668.32 kB
Formato Adobe PDF
668.32 kB Adobe PDF   Contatta l'autore

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1660057
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact