La migrazione indotta da fenomeni ambientali e climatici costituisce una delle principali sfide umanitarie dei nostri tempi e, con tutta probabilità, degli anni a venire . Il rapporto di causalità tra cambiamenti climatici, degradazione ambientale e flussi migratori è ormai riconosciuto dalla maggioranza dell’accademia e della comunità internazionale . Come ben noto, a differenza di altre tipologie di migrazioni forzate, le migrazioni indotte da fenomeni ambientali e climatici non sono oggetto di specifiche norme internazionali di natura pattizia . Nondimeno, è stato argomentato come la protezione di migranti, i quali, in ragione di fattori ambientali o climatiche, si trovino nell’impossibilità di un rientro in sicurezza nel proprio Paese di origine, risponda a precisi obblighi di carattere internazionale . Tale interpretazione, peraltro, risulta avvalorata dalla recente prassi del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha confermato l’applicabilità del principio di non refoulement nei casi in cui il ritorno nel Paese di origine sottoporrebbe lo straniero al rischio di veder compromesso il proprio diritto alla vita. Si pone, pertanto, la questione su quali strumenti l’ordinamento italiano disponga per la protezione dei migranti ambientali e climatici, in ottemperanza agli obblighi internazionali cui sopra si è fatto cenno.
La protezione dei migranti ambientali e climatici nel sistema d’asilo italiano. Brevi considerazioni su protezione umanitaria, protezione speciale e permesso di soggiorno per calamità / Negozio, Francesco. - (2022), pp. 1521-1536.
La protezione dei migranti ambientali e climatici nel sistema d’asilo italiano. Brevi considerazioni su protezione umanitaria, protezione speciale e permesso di soggiorno per calamità
Francesco Negozio
2022
Abstract
La migrazione indotta da fenomeni ambientali e climatici costituisce una delle principali sfide umanitarie dei nostri tempi e, con tutta probabilità, degli anni a venire . Il rapporto di causalità tra cambiamenti climatici, degradazione ambientale e flussi migratori è ormai riconosciuto dalla maggioranza dell’accademia e della comunità internazionale . Come ben noto, a differenza di altre tipologie di migrazioni forzate, le migrazioni indotte da fenomeni ambientali e climatici non sono oggetto di specifiche norme internazionali di natura pattizia . Nondimeno, è stato argomentato come la protezione di migranti, i quali, in ragione di fattori ambientali o climatiche, si trovino nell’impossibilità di un rientro in sicurezza nel proprio Paese di origine, risponda a precisi obblighi di carattere internazionale . Tale interpretazione, peraltro, risulta avvalorata dalla recente prassi del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha confermato l’applicabilità del principio di non refoulement nei casi in cui il ritorno nel Paese di origine sottoporrebbe lo straniero al rischio di veder compromesso il proprio diritto alla vita. Si pone, pertanto, la questione su quali strumenti l’ordinamento italiano disponga per la protezione dei migranti ambientali e climatici, in ottemperanza agli obblighi internazionali cui sopra si è fatto cenno.File | Dimensione | Formato | |
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