L’analisi della legge costituzionale n. 1 del 2022, introduttiva dell’integrazione degli artt. 9 e 41 Cost., è compiuta in relazione ad altre esperienze costituzionali europee, in particolare quelle che contengono espressi riferimenti all’ambiente come responsabilità: tra queste, la costituzione greca (1975), la costituzione polacca (1997), nonché la Carta dell’ambiente (2004) integrata nella Costituzione francese, le quali accolgono – con diverse declinazioni – una concezione doveristica della tutela dell’ambiente. Si sostiene, quindi, come la riforma costituzionale completi l’assorbimento del principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento, colmando – pur tardivamente – una grave lacuna, incongruente sia rispetto all’incremento esponenziale di eventi globali direttamente correlati ai cambiamenti climatici di matrice antropogenica, sia in relazione al sistema delle fonti europee. La riforma pone, invero, importanti interrogativi circa la mancata protezione costituzionale dell’ambiente e la lesione di diritti fondamentali a questa collegati, come si è visto nei recenti casi di conflitto tra esigenze produttive e diritto alla salute e al lavoro in ambiente salubre relativi al sito di interesse strategico nazionale Ilva di Taranto. Le conclusioni sono volte a dimostrare come la riforma sia da considerarsi un necessario allineamento ai migliori approdi dei costituzionalismi europei, orientando la Costituzione verso una concezione dell’ambiente come dovere.

Webinar organizzato dalla Scuola di Diritto pubblico, europeo e comparato sul tema "La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana. Profili comparati" - 14 luglio 2022 / GRAVINA TONNA, Arianna. - (2022). (Intervento presentato al convegno La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana. Profili comparati tenutosi a Online).

Webinar organizzato dalla Scuola di Diritto pubblico, europeo e comparato sul tema "La riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana. Profili comparati" - 14 luglio 2022

GRAVINA TONNA ARIANNA
2022

Abstract

L’analisi della legge costituzionale n. 1 del 2022, introduttiva dell’integrazione degli artt. 9 e 41 Cost., è compiuta in relazione ad altre esperienze costituzionali europee, in particolare quelle che contengono espressi riferimenti all’ambiente come responsabilità: tra queste, la costituzione greca (1975), la costituzione polacca (1997), nonché la Carta dell’ambiente (2004) integrata nella Costituzione francese, le quali accolgono – con diverse declinazioni – una concezione doveristica della tutela dell’ambiente. Si sostiene, quindi, come la riforma costituzionale completi l’assorbimento del principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento, colmando – pur tardivamente – una grave lacuna, incongruente sia rispetto all’incremento esponenziale di eventi globali direttamente correlati ai cambiamenti climatici di matrice antropogenica, sia in relazione al sistema delle fonti europee. La riforma pone, invero, importanti interrogativi circa la mancata protezione costituzionale dell’ambiente e la lesione di diritti fondamentali a questa collegati, come si è visto nei recenti casi di conflitto tra esigenze produttive e diritto alla salute e al lavoro in ambiente salubre relativi al sito di interesse strategico nazionale Ilva di Taranto. Le conclusioni sono volte a dimostrare come la riforma sia da considerarsi un necessario allineamento ai migliori approdi dei costituzionalismi europei, orientando la Costituzione verso una concezione dell’ambiente come dovere.
2022
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