Il lavoro contiene un’approfondita analisi della regola – considerata “singolarmente oscura” dagli stessi autori della riforma societaria del 2003 – contenuta nel comma 3 dell’art. 2497 c.c., alla stregua della quale il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla medesima attività. Si tratta, dunque, di una regola diretta a governare l’esercizio dell’azione di responsabilità da attività di direzione e coordinamento dei gruppi e che, secondo il suo tenore testuale, lascerebbe pensare ad una sorta di sussidiarietà della responsabilità della capogruppo (società o ente esercente l’attività di direzione e coordinamento), nel senso che il patrimonio di questa non potrebbe essere escusso dal socio o dal creditore danneggiati dall’attività di direzione e coordinamento se non dopo l’escussione del patrimonio della società controllata. L’autrice dimostra l’inadeguatezza di una siffatta interpretazione, che farebbe slittare in secondo piano – in quanto sussidiaria – la responsabilità della capogruppo, facendo cadere l’onere del risarcimento in via principale sul patrimonio della società controllata, che è poi il patrimonio leso dall’esercizio abusivo e spregiudicato dell’attività di direzione e coordinamento. Pertanto, viene proposta una diversa lettura della disposizione esaminata, in base alla quale essa avrebbe lo scopo ed il significato di legittimare lo spostamento di fondi dalla capogruppo alla controllata al fine di consentire a quest’ultima il pagamento delle pretese risarcitorie eventualmente azionate da soci e creditori ai sensi dell’art. 2497, comma 1. La giurisprudenza successiva ha aderito all’interpretazione proposta (cfr. trib. Milano, 17 giugno 2011, in Società, 2012, 258 ss.). Viene inoltre affrontata, proponendone la soluzione in senso affermativo, la dibattuta questione se la società controllata (eterodiretta) sia o no legittimata ad agire nei confronti della capogruppo per ottenere da questa il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’attività di direzione e coordinamento esercitata in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. Infine si affronta il problema dell’inquadramento sistematico dell’azione di responsabilità da direzione e coordinamento illeciti, valutandone – in particolare - i profili di deviazione rispetto al principio in base al quale si ritiene interdetto il risarcimento in capo al singolo socio del danno (da lui solo indirettamente subito e in via diretta) patito dal patrimonio sociale. La giustificazione di una tale apparente deviazione rispetto ad un principio comunemente accettato nel diritto societario europeo viene ravvisata nella circostanza che il danno provocato dall’abuso di direzione e coordinamento, pur essendo sociale nel senso che colpisce il patrimonio della società eterodiretta, dal punto di vista economico-sostanziale colpisce in realtà solo alcuni dei soci, precisamente quelli esterni al controllo, che sono pertanto legittimati a pretenderne la riparazione.

Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento / Scognamiglio, Giuliana. - STAMPA. - 3(2007), pp. 945-971.

Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento

SCOGNAMIGLIO, Giuliana
2007

Abstract

Il lavoro contiene un’approfondita analisi della regola – considerata “singolarmente oscura” dagli stessi autori della riforma societaria del 2003 – contenuta nel comma 3 dell’art. 2497 c.c., alla stregua della quale il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla medesima attività. Si tratta, dunque, di una regola diretta a governare l’esercizio dell’azione di responsabilità da attività di direzione e coordinamento dei gruppi e che, secondo il suo tenore testuale, lascerebbe pensare ad una sorta di sussidiarietà della responsabilità della capogruppo (società o ente esercente l’attività di direzione e coordinamento), nel senso che il patrimonio di questa non potrebbe essere escusso dal socio o dal creditore danneggiati dall’attività di direzione e coordinamento se non dopo l’escussione del patrimonio della società controllata. L’autrice dimostra l’inadeguatezza di una siffatta interpretazione, che farebbe slittare in secondo piano – in quanto sussidiaria – la responsabilità della capogruppo, facendo cadere l’onere del risarcimento in via principale sul patrimonio della società controllata, che è poi il patrimonio leso dall’esercizio abusivo e spregiudicato dell’attività di direzione e coordinamento. Pertanto, viene proposta una diversa lettura della disposizione esaminata, in base alla quale essa avrebbe lo scopo ed il significato di legittimare lo spostamento di fondi dalla capogruppo alla controllata al fine di consentire a quest’ultima il pagamento delle pretese risarcitorie eventualmente azionate da soci e creditori ai sensi dell’art. 2497, comma 1. La giurisprudenza successiva ha aderito all’interpretazione proposta (cfr. trib. Milano, 17 giugno 2011, in Società, 2012, 258 ss.). Viene inoltre affrontata, proponendone la soluzione in senso affermativo, la dibattuta questione se la società controllata (eterodiretta) sia o no legittimata ad agire nei confronti della capogruppo per ottenere da questa il risarcimento del danno patito in conseguenza dell’attività di direzione e coordinamento esercitata in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale. Infine si affronta il problema dell’inquadramento sistematico dell’azione di responsabilità da direzione e coordinamento illeciti, valutandone – in particolare - i profili di deviazione rispetto al principio in base al quale si ritiene interdetto il risarcimento in capo al singolo socio del danno (da lui solo indirettamente subito e in via diretta) patito dal patrimonio sociale. La giustificazione di una tale apparente deviazione rispetto ad un principio comunemente accettato nel diritto societario europeo viene ravvisata nella circostanza che il danno provocato dall’abuso di direzione e coordinamento, pur essendo sociale nel senso che colpisce il patrimonio della società eterodiretta, dal punto di vista economico-sostanziale colpisce in realtà solo alcuni dei soci, precisamente quelli esterni al controllo, che sono pertanto legittimati a pretenderne la riparazione.
2007
Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum G.F. Campobasso
9788859801115
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento / Scognamiglio, Giuliana. - STAMPA. - 3(2007), pp. 945-971.
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