Il ruolo preponderante assunto dalla clausola generale di ordine pubblico nel contesto della circolazione di istanze attinenti al diritto di famiglia impone di dar conto delle recenti vicende nelle quali si è posto il problema della compatibilità di situazioni giuridiche formatesi all’estero con i principi identificativi del nostro ordinamento. Ci si soffermerà, in particolare, sul tema della circolazione dello status filiationis di soggetti nati all’estero per mezzo del ricorso a tecniche procreative vietate dal diritto interno. Si tratta, in particolare, di quelle fattispecie che nel nostro ordinamento sono regolate dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40. Invero, nonostante la caduta del divieto di fecondazione assistita eterologa con gamete maschile abbia contribuito alla definitiva emersione, nel contesto dei principi rilevanti nell’instaurazione del vincolo di filiazione, del principio di autoresponsabilità, destinato ad assorbire la verità genetica allorché alla vicenda della filiazione venga impressa una spinta intenzionale , resta ad oggi in vigore il divieto, penalmente sanzionato, di ricorso alla maternità surrogata (art 12, comma 6° l. 40/2004). Tale tecnica presenta profili fortemente problematici nella misura in cui, a differenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, può condurre non soltanto alla scissione tra genitore genetico e genitore d’intenzione, ma anche alla separazione tra le figure della madre genetica (colei che mette a disposizione gli ovociti) e della madre biologica (la madre gestante) .
Ordine pubblico e filiazione. Divieto di maternità surrogata e circolazione di status familiari costituiti all’estero / Rendina, Carolina. - (2021).
Ordine pubblico e filiazione. Divieto di maternità surrogata e circolazione di status familiari costituiti all’estero.
Carolina Rendina
2021
Abstract
Il ruolo preponderante assunto dalla clausola generale di ordine pubblico nel contesto della circolazione di istanze attinenti al diritto di famiglia impone di dar conto delle recenti vicende nelle quali si è posto il problema della compatibilità di situazioni giuridiche formatesi all’estero con i principi identificativi del nostro ordinamento. Ci si soffermerà, in particolare, sul tema della circolazione dello status filiationis di soggetti nati all’estero per mezzo del ricorso a tecniche procreative vietate dal diritto interno. Si tratta, in particolare, di quelle fattispecie che nel nostro ordinamento sono regolate dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40. Invero, nonostante la caduta del divieto di fecondazione assistita eterologa con gamete maschile abbia contribuito alla definitiva emersione, nel contesto dei principi rilevanti nell’instaurazione del vincolo di filiazione, del principio di autoresponsabilità, destinato ad assorbire la verità genetica allorché alla vicenda della filiazione venga impressa una spinta intenzionale , resta ad oggi in vigore il divieto, penalmente sanzionato, di ricorso alla maternità surrogata (art 12, comma 6° l. 40/2004). Tale tecnica presenta profili fortemente problematici nella misura in cui, a differenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, può condurre non soltanto alla scissione tra genitore genetico e genitore d’intenzione, ma anche alla separazione tra le figure della madre genetica (colei che mette a disposizione gli ovociti) e della madre biologica (la madre gestante) .I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.