L’art. 37 della l. 87/1953, che disciplina i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, contiene, come noto, una descrizione assai generica di cosa si debba intendere per «potere dello Stato»1. Al comma 1 vi si legge infatti che: «Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».
Gli "esclusi" dai conflitti tra poteri dello Stato / Fabrizzi, F. - (2011), pp. 246-264.
Gli "esclusi" dai conflitti tra poteri dello Stato
FABRIZZI F
2011
Abstract
L’art. 37 della l. 87/1953, che disciplina i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, contiene, come noto, una descrizione assai generica di cosa si debba intendere per «potere dello Stato»1. Al comma 1 vi si legge infatti che: «Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali».File allegati a questo prodotto
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