The class action is the most powerful legal instrument that American citizens have to protect their rights and interests. It is expected when a large number of people is considered a victim of abuse, but the damage of individual staff is insufficient to justify an individual action. With just a class action plaintiff to initiate a prosecution. Eventual success of the latter, however, will benefit all in the same category as the first. The class action has the effect of redressing the balance of power: if an individual consumer initiates a lawsuit against a large company, in danger of being crushed by the arsenal of defense, this does not happen, however, if hundreds or thousands of consumers come together to defend their rights. But why the United States has developed this powerful defense mechanism of consumers and users? The secret lies in some peculiarities of the American judicial system: the juries, the system of remuneration of lawyers, punitive damages. The jury goes back to the origins of American democracy, which was studied in the nineteenth century by Alexis de Tocqueville, and may explain the verdicts in favor of the weaker party: as ordinary citizens, jurors tend to sympathize with their peers rather than with large companies . The system of class actions is running on contingency fee agreement: the lawyers start the cause and it shall bear the costs and, in case of victory, they will in return a substantial chunk (20-30%) of compensation received. Finally, the American system provides for the establishment of so-called punitive damages (punitive damages). Once the liability of a company, the jury may grant compensation to the injured party much higher than the actual damage suffered. This instrument has a dual purpose: to ensure effective compensation and discourage abusive behavior by companies. In Italy, however, currently, the only form of collective action to protect consumers is provided for by the inhibitory action. 1469sexies cod. Civil Code. in relation to unfair terms and art. 3 of Act 281 of 1998, be experienced in all cases in which both undermined the collective interest of consumers or users. Such action, however, has a very limited purpose and that is to say, only with creditors, to stop the illegal conduct or otherwise prejudicial to the interests of consumers or users. It therefore can not be used to achieve the repair, the individual damages. With the new bill n. 3058, now the approval of the Senate, on "Measures for the introduction of group for the protection of consumers and users," it was intended to complement the art. 3, paragraph 1, letter b) of the 281/1998, legitimizing recognized associations of consumers and users of collective action not only inhibitory in nature, but also compensatory in nature. The new mechanism consists of two phases: the first, initiated by consumer associations, is of assessment, evaluation and condemnation generic. With the sentence generic, the court may determine the amount due to each consumer or to indicate the criteria according to which it must be determined the extent of the amount to be settled in favor of individual consumers or users. The second phase opens at the instigation of individuals who submit an appeal to the competent court to seek enforcement of the judgment. If it is determined that the user falls into the category of victims, the recognition of compensation is automatic. This analysis is intended to provide a comparative analysis of mechanisms to protect the rights of consumers and users in the United States and Italy. Starting with a brief historical reconstruction of class actions, change to examine the legislation in force in the United States, analyzing, both from the point of view of procedural and substantive, without obviously leaving out the pathological aspects, the tools that have made possible the introduction and the development of a mechanism so powerful defense of the collective interests as precisely the class action. We mov

La class action è lo strumento legale più potente che i cittadini americani possiedono per tutelare i loro diritti e interessi. Essa è prevista quando un gran numero di persone si ritiene vittima di un abuso, ma il danno personale dei singoli è insufficiente a giustificare un’azione individuale. Con la class action basta un querelante per avviare il procedimento giudiziario. Dell’eventuale esito positivo di quest’ultimo si avvantaggeranno però tutti gli appartenenti alla medesima categoria del primo. La class action ha l’effetto di riequilibrare i rapporti di forza: se un singolo consumatore inizia una causa contro una grande azienda, rischia di essere schiacciato dall’arsenale della difesa avversaria, ciò non accade invece se centinaia o migliaia di consumatori si uniscono per difendere i loro diritti. Ma perché proprio negli Stati Uniti si è sviluppato questo potente meccanismo di difesa di consumatori e utenti? Il segreto sta in alcune peculiarità del sistema giudiziario americano: le giurie popolari, il sistema di retribuzione degli avvocati, i punitive damages. La giuria popolare risale alle origini della democrazia americana, quale fu studiata nell’ottocento da Alexis de Tocqueville, e può spiegare i verdetti favorevoli alla parte debole: essendo comuni cittadini, i giurati tendono a simpatizzare con i loro simili piuttosto che con le grandi aziende. Il sistema delle class actions funziona sulla base del patto di quota lite: gli avvocati iniziano la causa e ne sostengono le spese e, in caso di vittoria, avranno in cambio una consistente fetta (20-30%) del risarcimento ottenuto. Infine, il sistema americano prevede l’istituto dei c.d. punitive damages (danni punitivi). Una volta stabilita la responsabilità di un’impresa, la giuria potrà concedere alla parte lesa un risarcimento molto più alto del reale danno subito. Tale strumento ha una doppia finalità: garantire l’effettivo risarcimento dei danni e scoraggiare comportamenti abusivi da parte delle aziende. In Italia, invece, attualmente, l’unica forma di azione collettiva a tutela dei consumatori è l’azione inibitoria prevista dall’art. 1469sexies cod. civ. in materia di clausole vessatorie e dall’art. 3 della legge 281 del 1998, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l’interesse collettivo dei consumatori o degli utenti. Tale azione, peraltro, ha uno scopo assai limitato e cioè quello, esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti o comunque pregiudizievoli per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione, il risarcimento dei danni individuali. Con la nuova proposta di legge n. 3058, ora all’approvazione del Senato, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei consumatori e degli utenti”, si è inteso integrare l’art. 3 , comma 1, lettera b) della 281/1998, legittimando le associazioni riconosciute dei consumatori e degli utenti all’azione collettiva non soltanto di natura inibitoria, bensì anche di natura risarcitoria. Il nuovo meccanismo consta di due fasi: la prima, avviata dalle associazioni dei consumatori, è d’accertamento, valutazione e condanna generica. Con la sentenza di condanna generica, il giudice può stabilire l’importo dovuto a ciascun consumatore o indicare i criteri in base ai quali dovrà essere determinata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. La seconda fase si apre su impulso dei singoli, che presenteranno un ricorso al tribunale competente per chiedere l’applicazione della sentenza. Se viene accertato che l’utente rientra nella categoria dei danneggiati, il riconoscimento del risarcimento è automatico. La presente analisi ha lo scopo di fornire un’analisi comparata dei meccanismi a tutela dei diritti di consumatori e utenti presenti negli Stati Uniti e in Italia. Partendo da una breve ricostruzione storica delle class actions, si passa ad esaminarne la normativa vigente negli Stati Uniti, analizzando, sia dal punto di vista processuale, sia sostanziale, senza ovviamente tralasciarne gli aspetti patologici, gli strumenti che hanno reso possibile l’introduzione e lo sviluppo di un meccanismo così potente di difesa degli interessi collettivi, quale appunto la class action. Si passa, poi, ad esaminare la disciplina in materia di tutela in forma aggregata di pretese seriali predisposta da alcuni ordinamenti (Brasile, Canada, Australia, Inghilterra, Francia) che, partendo dal modello americano, hanno dato vita ad originali meccanismi di difesa di consumatori e utenti. Si esaminerà, infine, la normativa italiana in materia, valutando l’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento uno strumento idoneo ad arricchire e perfezionare la disciplina della tutela collettiva.

La Class Action: profili di diritto comparato / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - (2007), pp. 999-1054.

La Class Action: profili di diritto comparato

SCARCHILLO, GIANLUCA
2007

Abstract

The class action is the most powerful legal instrument that American citizens have to protect their rights and interests. It is expected when a large number of people is considered a victim of abuse, but the damage of individual staff is insufficient to justify an individual action. With just a class action plaintiff to initiate a prosecution. Eventual success of the latter, however, will benefit all in the same category as the first. The class action has the effect of redressing the balance of power: if an individual consumer initiates a lawsuit against a large company, in danger of being crushed by the arsenal of defense, this does not happen, however, if hundreds or thousands of consumers come together to defend their rights. But why the United States has developed this powerful defense mechanism of consumers and users? The secret lies in some peculiarities of the American judicial system: the juries, the system of remuneration of lawyers, punitive damages. The jury goes back to the origins of American democracy, which was studied in the nineteenth century by Alexis de Tocqueville, and may explain the verdicts in favor of the weaker party: as ordinary citizens, jurors tend to sympathize with their peers rather than with large companies . The system of class actions is running on contingency fee agreement: the lawyers start the cause and it shall bear the costs and, in case of victory, they will in return a substantial chunk (20-30%) of compensation received. Finally, the American system provides for the establishment of so-called punitive damages (punitive damages). Once the liability of a company, the jury may grant compensation to the injured party much higher than the actual damage suffered. This instrument has a dual purpose: to ensure effective compensation and discourage abusive behavior by companies. In Italy, however, currently, the only form of collective action to protect consumers is provided for by the inhibitory action. 1469sexies cod. Civil Code. in relation to unfair terms and art. 3 of Act 281 of 1998, be experienced in all cases in which both undermined the collective interest of consumers or users. Such action, however, has a very limited purpose and that is to say, only with creditors, to stop the illegal conduct or otherwise prejudicial to the interests of consumers or users. It therefore can not be used to achieve the repair, the individual damages. With the new bill n. 3058, now the approval of the Senate, on "Measures for the introduction of group for the protection of consumers and users," it was intended to complement the art. 3, paragraph 1, letter b) of the 281/1998, legitimizing recognized associations of consumers and users of collective action not only inhibitory in nature, but also compensatory in nature. The new mechanism consists of two phases: the first, initiated by consumer associations, is of assessment, evaluation and condemnation generic. With the sentence generic, the court may determine the amount due to each consumer or to indicate the criteria according to which it must be determined the extent of the amount to be settled in favor of individual consumers or users. The second phase opens at the instigation of individuals who submit an appeal to the competent court to seek enforcement of the judgment. If it is determined that the user falls into the category of victims, the recognition of compensation is automatic. This analysis is intended to provide a comparative analysis of mechanisms to protect the rights of consumers and users in the United States and Italy. Starting with a brief historical reconstruction of class actions, change to examine the legislation in force in the United States, analyzing, both from the point of view of procedural and substantive, without obviously leaving out the pathological aspects, the tools that have made possible the introduction and the development of a mechanism so powerful defense of the collective interests as precisely the class action. We mov
2007
Lezioni di diritto privato europeo
9788813271961
La class action è lo strumento legale più potente che i cittadini americani possiedono per tutelare i loro diritti e interessi. Essa è prevista quando un gran numero di persone si ritiene vittima di un abuso, ma il danno personale dei singoli è insufficiente a giustificare un’azione individuale. Con la class action basta un querelante per avviare il procedimento giudiziario. Dell’eventuale esito positivo di quest’ultimo si avvantaggeranno però tutti gli appartenenti alla medesima categoria del primo. La class action ha l’effetto di riequilibrare i rapporti di forza: se un singolo consumatore inizia una causa contro una grande azienda, rischia di essere schiacciato dall’arsenale della difesa avversaria, ciò non accade invece se centinaia o migliaia di consumatori si uniscono per difendere i loro diritti. Ma perché proprio negli Stati Uniti si è sviluppato questo potente meccanismo di difesa di consumatori e utenti? Il segreto sta in alcune peculiarità del sistema giudiziario americano: le giurie popolari, il sistema di retribuzione degli avvocati, i punitive damages. La giuria popolare risale alle origini della democrazia americana, quale fu studiata nell’ottocento da Alexis de Tocqueville, e può spiegare i verdetti favorevoli alla parte debole: essendo comuni cittadini, i giurati tendono a simpatizzare con i loro simili piuttosto che con le grandi aziende. Il sistema delle class actions funziona sulla base del patto di quota lite: gli avvocati iniziano la causa e ne sostengono le spese e, in caso di vittoria, avranno in cambio una consistente fetta (20-30%) del risarcimento ottenuto. Infine, il sistema americano prevede l’istituto dei c.d. punitive damages (danni punitivi). Una volta stabilita la responsabilità di un’impresa, la giuria potrà concedere alla parte lesa un risarcimento molto più alto del reale danno subito. Tale strumento ha una doppia finalità: garantire l’effettivo risarcimento dei danni e scoraggiare comportamenti abusivi da parte delle aziende. In Italia, invece, attualmente, l’unica forma di azione collettiva a tutela dei consumatori è l’azione inibitoria prevista dall’art. 1469sexies cod. civ. in materia di clausole vessatorie e dall’art. 3 della legge 281 del 1998, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l’interesse collettivo dei consumatori o degli utenti. Tale azione, peraltro, ha uno scopo assai limitato e cioè quello, esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti o comunque pregiudizievoli per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione, il risarcimento dei danni individuali. Con la nuova proposta di legge n. 3058, ora all’approvazione del Senato, recante “Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei consumatori e degli utenti”, si è inteso integrare l’art. 3 , comma 1, lettera b) della 281/1998, legittimando le associazioni riconosciute dei consumatori e degli utenti all’azione collettiva non soltanto di natura inibitoria, bensì anche di natura risarcitoria. Il nuovo meccanismo consta di due fasi: la prima, avviata dalle associazioni dei consumatori, è d’accertamento, valutazione e condanna generica. Con la sentenza di condanna generica, il giudice può stabilire l’importo dovuto a ciascun consumatore o indicare i criteri in base ai quali dovrà essere determinata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti. La seconda fase si apre su impulso dei singoli, che presenteranno un ricorso al tribunale competente per chiedere l’applicazione della sentenza. Se viene accertato che l’utente rientra nella categoria dei danneggiati, il riconoscimento del risarcimento è automatico. La presente analisi ha lo scopo di fornire un’analisi comparata dei meccanismi a tutela dei diritti di consumatori e utenti presenti negli Stati Uniti e in Italia. Partendo da una breve ricostruzione storica delle class actions, si passa ad esaminarne la normativa vigente negli Stati Uniti, analizzando, sia dal punto di vista processuale, sia sostanziale, senza ovviamente tralasciarne gli aspetti patologici, gli strumenti che hanno reso possibile l’introduzione e lo sviluppo di un meccanismo così potente di difesa degli interessi collettivi, quale appunto la class action. Si passa, poi, ad esaminare la disciplina in materia di tutela in forma aggregata di pretese seriali predisposta da alcuni ordinamenti (Brasile, Canada, Australia, Inghilterra, Francia) che, partendo dal modello americano, hanno dato vita ad originali meccanismi di difesa di consumatori e utenti. Si esaminerà, infine, la normativa italiana in materia, valutando l’opportunità di introdurre nel nostro ordinamento uno strumento idoneo ad arricchire e perfezionare la disciplina della tutela collettiva.
DIRITTO PRIVATO EUROPEO; DIRITTO PRIVATO COMPARATO; TUTELA DEL CONSUMATORE
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La Class Action: profili di diritto comparato / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - (2007), pp. 999-1054.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/161174
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