Lo scritto costituisce uno dei primi commenti alla norma sulla postergazione dei finanziamenti dei soci di una società a responsabilità limitata, qualora i predetti finanziamenti siano stati concessi in una situazione patrimoniale o finanziaria della società, nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. Il quesito fondamentale, che si poneva all’interprete, era se il principio recepito dalla nostra giurisprudenza – secondo il quale i finanziamenti effettuati dai soci a certe condizioni dovevano essere equiparati ai conferimenti – una volta tradotto in un’esplicita norma di legge, non risultasse modificato nel suo ambito d’applicazione e nella sua portata. La questione era delicata, in quanto il predetto principio giurisprudenziale – fondandosi (sulla scia, soprattutto, dell’esperienza tedesca e belga) su una riqualificazione della fattispecie ad opera del giudice – da un lato, poteva essere richiamato solo quando il prestito del socio presentava delle anomalie funzionali (la mancata previsione di un compenso, del termine di restituzione o d’adeguate garanzie, etc.) che consentissero d’attribuire al contratto una causa diversa da quella enunciata nel testo; ma, dall’altro lato, produceva una completo assoggettamento del rapporto al regime previsto per i conferimenti, con la conseguenza che il presunto mutuante (degradato a conferente) non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti della società, se non dal momento in cui la crisi fosse stata superata. Un’attenta analisi del testo di legge faceva emergere che il legislatore, in realtà, non aveva preso in considerazione le anomalie funzionali dell’atto, ma legava la postergazione del credito alle condizioni in cui versava la società al tempo dell’erogazione del prestito. Da qui una duplice conseguenza: che potevano essere sottoposti al trattamento previsto dalla legge tutti i finanziamenti dei soci (anche se non presentavano alcuna anomalia funzionale che permettesse di riqualificarli come conferimenti), purché fossero stati effettuati quando la società versava in certe condizioni patrimoniali e finanziarie; e che il socio finanziatore risultava titolare di un vero e proprio credito nei confronti della società, anche se tale pretesa era destinata a subire una postergazione nell’eventuale concorso con altri creditori. Non di “riqualificazione della fattispecie”, dunque, si doveva parlare, bensì di una diversa “graduazione” del credito nel concorso esecutivo (una sorta di privilegio negativo). Questa fondamentale scelta ermeneutica è stata avallata dal legislatore (in successivi interventi, soprattutto in sede di disciplina dei bilanci), ed ha condizionato la soluzione di molti altri problemi, con esiti in linea di massima condivisi dalla dottrina che in seguito si è occupata del problema.

I finanziamenti dei soci / Terranova, Giuseppe. - STAMPA. - 3(2004).

I finanziamenti dei soci

TERRANOVA, GIUSEPPE
2004

Abstract

Lo scritto costituisce uno dei primi commenti alla norma sulla postergazione dei finanziamenti dei soci di una società a responsabilità limitata, qualora i predetti finanziamenti siano stati concessi in una situazione patrimoniale o finanziaria della società, nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. Il quesito fondamentale, che si poneva all’interprete, era se il principio recepito dalla nostra giurisprudenza – secondo il quale i finanziamenti effettuati dai soci a certe condizioni dovevano essere equiparati ai conferimenti – una volta tradotto in un’esplicita norma di legge, non risultasse modificato nel suo ambito d’applicazione e nella sua portata. La questione era delicata, in quanto il predetto principio giurisprudenziale – fondandosi (sulla scia, soprattutto, dell’esperienza tedesca e belga) su una riqualificazione della fattispecie ad opera del giudice – da un lato, poteva essere richiamato solo quando il prestito del socio presentava delle anomalie funzionali (la mancata previsione di un compenso, del termine di restituzione o d’adeguate garanzie, etc.) che consentissero d’attribuire al contratto una causa diversa da quella enunciata nel testo; ma, dall’altro lato, produceva una completo assoggettamento del rapporto al regime previsto per i conferimenti, con la conseguenza che il presunto mutuante (degradato a conferente) non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti della società, se non dal momento in cui la crisi fosse stata superata. Un’attenta analisi del testo di legge faceva emergere che il legislatore, in realtà, non aveva preso in considerazione le anomalie funzionali dell’atto, ma legava la postergazione del credito alle condizioni in cui versava la società al tempo dell’erogazione del prestito. Da qui una duplice conseguenza: che potevano essere sottoposti al trattamento previsto dalla legge tutti i finanziamenti dei soci (anche se non presentavano alcuna anomalia funzionale che permettesse di riqualificarli come conferimenti), purché fossero stati effettuati quando la società versava in certe condizioni patrimoniali e finanziarie; e che il socio finanziatore risultava titolare di un vero e proprio credito nei confronti della società, anche se tale pretesa era destinata a subire una postergazione nell’eventuale concorso con altri creditori. Non di “riqualificazione della fattispecie”, dunque, si doveva parlare, bensì di una diversa “graduazione” del credito nel concorso esecutivo (una sorta di privilegio negativo). Questa fondamentale scelta ermeneutica è stata avallata dal legislatore (in successivi interventi, soprattutto in sede di disciplina dei bilanci), ed ha condizionato la soluzione di molti altri problemi, con esiti in linea di massima condivisi dalla dottrina che in seguito si è occupata del problema.
2004
Le società di capitali
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
I finanziamenti dei soci / Terranova, Giuseppe. - STAMPA. - 3(2004).
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