The enactment of Legislative Decree no. February 24, 1998, n. 58 ("Consolidated text of provisions on financial intermediation", hereafter CFA) represents the culmination of the process of reform of the legislation in that field. The attempt of the legislature to regulate financial markets has, in fact, deep roots, but has undergone a decisive impetus only in the last decade when there has been a veritable "flood" of rules, which hit the sector to profoundly reform and, often, for the first time to regulate certain aspects that are of particular importance in the field of asset management. Consequently, the rapid proliferation of such a large number of standards has, from the outset, highlighted the need for an exercise of rationalization and, above all, coordination of legislation in the field, so much so that Parliament delegate to the Executive ' development of a consolidated text of the provisions concerning the financial asset and the securities markets. Through the L. delegation of 6 February 1996 n. 52 was, therefore, attributed to the Government (art. 8) a broad power to innovate the regulatory framework, including with regard to the criminal provisions present in large numbers in legislation in that field, while the clarification (Article 21, 3rd co.) in reference to the latter as the limited power given to be understood the need to coordinate the same with those provided by the legislation on banking and credit and the like relating to this case, with the implicit exclusion, therefore, the possibility for the Executive introduce anew in criminal cases settore.In implementation of the delegation, the Government issued, first, the Legislative Decree no. July 23, 1996, n. 415 (cd decree Eurosim), through which he has paid the adjustment of national rules contained in the EU directives, replacing almost entirely the discipline previously contained in the law n.1/1991. Before 1996, the instances of the introduction of a case of infidelity sheet were reflected only in some proposed legislation been followed, a fact that testifies to both the existence of a strong opposition carried out, most likely from the banking lobby, both of a lack of sensitivity of the legislature towards effective protection of savings. From the point of view of positive law, the need to curb possible instances of infidelity sheet based on conflicts of interests is the basis of various provisions exist in some areas of the law firm. Consider, for instance to recall the broader, to the crimes referred to in Articles. 2631 (conflict of interest) and 2624 cc (illicit financial relations with the company), or the crime of art. 223, 2nd co., L. fall. or, again, to the case of "abuse of trust" provided for by art. 137, 2nd co., TU of laws on banking and credit, concerning infidelity asset operator in the provision of banking credito.Va also be noted that if only with the enactment of the Act of laws in banking and credit the legislature has given a first signal, the truth is very weak, you want to be subjected to capital punishment a form of infidelity put in place by the bank official, is, in reality, with the crime of management unfaithful introduced Decree Eurosim that in our system infidelity gestoria has finally been elevated to no more than a mere object, albeit refined doctrinal dispute, but in reality - even if limited - effective. The inclusion in the regulatory landscape of such an offense, for that matter, is granted, as just mentioned, with specific EU directives that already required the adoption of tools to protect the financial system and investors themselves: it is, more specifically , Directives 93/6/EC and 93/22/CEE.Tale circumstance assumes a paradigmatic even more when you consider that the offense of cheating is not the direct management and fulfillment of specific obligations contained in these directives, since the same did not require explicitly the creation of provisions designed to hit the phenomena of infidelity management activ

L’emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», d’ora in avanti TUF) rappresenta il punto di arrivo del processo di riforma della legislazione in subiecta materia. Il tentativo del legislatore di disciplinare i mercati finanziari ha, in realtà, radici lontane, ma ha conosciuto un impulso decisivo soltanto nell’ultimo decennio, quando si è assistito ad una vera e propria “alluvione” di norme, abbattutesi sul settore per riformarlo profondamente e, spesso, per regolamentare per la prima volta determinati aspetti che risultano di particolare rilievo in materia di gestioni patrimoniali. Conseguentemente, la rapida proliferazione di un così elevato numero di norme ha, fin da subito, fatto emergere la necessità di un intervento di razionalizzazione e, soprattutto, di coordinamento della legislazione del settore, tanto da spingere il Parlamento a delegare all’Esecutivo l’elaborazione di un Testo Unico delle disposizioni avente ad oggetto l’attività finanziaria ed i mercati mobiliari. Attraverso la L. delega 6 febbraio 1996, n. 52 veniva, pertanto, attribuito al Governo (art. 8) un ampio potere di innovare il quadro normativo, anche con riguardo alle disposizioni penali presenti in gran numero nella legislazione in subiecta materia, pur precisandosi (art. 21, 3° co.) come in riferimento a quest’ultime il potere conferito dovesse intendersi limitato all’esigenza di coordinare le stesse con quelle previste dalla normativa in materia bancaria e creditizia e concernenti fattispecie similari, con l’implicita esclusione, dunque, della possibilità per l’Esecutivo di introdurre ex novo fattispecie penali nel settore. In attuazione della delega il Governo ha emanato, innanzitutto, il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim), attraverso cui ha provveduto all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle norme contenute nelle direttive comunitarie, sostituendo così, pressoché integralmente, la disciplina precedentemente contenuta nella legge n.1/1991. Prima del 1996, le istanze di introduzione di una fattispecie di infedeltà patrimoniale hanno trovato riscontro solo in alcune proposte di legge rimaste senza seguito, circostanza questa che testimonia sia l’esistenza di una forte opposizione portata avanti, molto probabilmente dalla lobby bancaria, sia di una scarsa sensibilità del legislatore verso una protezione effettiva del risparmio. Dal punto di vista del diritto positivo, la necessità di arginare possibili fenomeni di infedeltà patrimoniale fondati su situazioni di conflitto di interessi è alla base di diverse disposizioni presenti in alcuni settori del diritto dell’impresa. Si pensi, per rammentare le fattispecie di più ampia portata, ai delitti di cui agli artt. 2631 (conflitto di interessi) e 2624 c.c. (illeciti rapporti patrimoniali con la società) o al delitto di cui all’art. 223, 2° co., L. fall. o, ancora, alla fattispecie di “abuso di fido” prevista dall’art. 137, 2° co., del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, avente ad oggetto l’infedeltà patrimoniale dell’operatore bancario nell’erogazione del credito. Va, peraltro, rilevato che se soltanto con l’emanazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia il legislatore ha dato un primo segnale, per la verità assai debole, di voler sottoporre a pena una forma di infedeltà patrimoniale posta in essere dal funzionario di banca, è, in realtà, con il reato di gestione infedele introdotto con il decreto Eurosim che nel nostro ordinamento l’infedeltà gestoria è finalmente stata elevata non più ad oggetto di mera, seppur raffinata, disputa dottrinale, ma a realtà – anche se circoscritta – effettiva. L’inserimento nel panorama normativo di una simile figura di reato, del resto, si accordava, come appena ricordato, con precise direttive comunitarie che già imponevano l’adozione di strumenti di protezione del sistema finanziario e degli stessi investitori: si tratta, più specificatamente, delle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE. Tale circostanza assume un valore ancor più paradigmatico se si considera che il reato di gestione infedele non rappresenta il diretto e specifico adempimento di obblighi contenuti nelle suddette direttive comunitarie, dal momento che le stesse non imponevano in modo esplicito la creazione di disposizioni miranti a colpire i fenomeni di infedeltà gestoria. Ne segue che la ragione della sua introduzione può ascriversi, soltanto da un punto di vista generale, nell’obiettivo della direttiva 93/22/CEE di garantire la tutela degli investitori, dovendo invece, e più correttamente, inquadrarsi in quel graduale processo di armonizzazione normativa in atto nei paesi dell’UE, che vede i singoli ordinamenti attestarsi spontaneamente – soprattutto in materia di disciplina giuridica dell’economia – su posizioni tendenzialmente uniformi. Successivamente, a completamento della delega, è intervenuto, come sopra già accennato, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, costituente il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria voluto dalla L. n. 52/1996 e che oggi contiene l’intera disciplina del settore in luogo di tutti i testi normativi elencati in precedenza.

La gestione infedele di portafogli di investimento / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - 2(2004), pp. 799-847.

La gestione infedele di portafogli di investimento

SCARCHILLO, GIANLUCA
2004

Abstract

The enactment of Legislative Decree no. February 24, 1998, n. 58 ("Consolidated text of provisions on financial intermediation", hereafter CFA) represents the culmination of the process of reform of the legislation in that field. The attempt of the legislature to regulate financial markets has, in fact, deep roots, but has undergone a decisive impetus only in the last decade when there has been a veritable "flood" of rules, which hit the sector to profoundly reform and, often, for the first time to regulate certain aspects that are of particular importance in the field of asset management. Consequently, the rapid proliferation of such a large number of standards has, from the outset, highlighted the need for an exercise of rationalization and, above all, coordination of legislation in the field, so much so that Parliament delegate to the Executive ' development of a consolidated text of the provisions concerning the financial asset and the securities markets. Through the L. delegation of 6 February 1996 n. 52 was, therefore, attributed to the Government (art. 8) a broad power to innovate the regulatory framework, including with regard to the criminal provisions present in large numbers in legislation in that field, while the clarification (Article 21, 3rd co.) in reference to the latter as the limited power given to be understood the need to coordinate the same with those provided by the legislation on banking and credit and the like relating to this case, with the implicit exclusion, therefore, the possibility for the Executive introduce anew in criminal cases settore.In implementation of the delegation, the Government issued, first, the Legislative Decree no. July 23, 1996, n. 415 (cd decree Eurosim), through which he has paid the adjustment of national rules contained in the EU directives, replacing almost entirely the discipline previously contained in the law n.1/1991. Before 1996, the instances of the introduction of a case of infidelity sheet were reflected only in some proposed legislation been followed, a fact that testifies to both the existence of a strong opposition carried out, most likely from the banking lobby, both of a lack of sensitivity of the legislature towards effective protection of savings. From the point of view of positive law, the need to curb possible instances of infidelity sheet based on conflicts of interests is the basis of various provisions exist in some areas of the law firm. Consider, for instance to recall the broader, to the crimes referred to in Articles. 2631 (conflict of interest) and 2624 cc (illicit financial relations with the company), or the crime of art. 223, 2nd co., L. fall. or, again, to the case of "abuse of trust" provided for by art. 137, 2nd co., TU of laws on banking and credit, concerning infidelity asset operator in the provision of banking credito.Va also be noted that if only with the enactment of the Act of laws in banking and credit the legislature has given a first signal, the truth is very weak, you want to be subjected to capital punishment a form of infidelity put in place by the bank official, is, in reality, with the crime of management unfaithful introduced Decree Eurosim that in our system infidelity gestoria has finally been elevated to no more than a mere object, albeit refined doctrinal dispute, but in reality - even if limited - effective. The inclusion in the regulatory landscape of such an offense, for that matter, is granted, as just mentioned, with specific EU directives that already required the adoption of tools to protect the financial system and investors themselves: it is, more specifically , Directives 93/6/EC and 93/22/CEE.Tale circumstance assumes a paradigmatic even more when you consider that the offense of cheating is not the direct management and fulfillment of specific obligations contained in these directives, since the same did not require explicitly the creation of provisions designed to hit the phenomena of infidelity management activ
2004
I contratti del mercato finanziario
9788802060705
L’emanazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», d’ora in avanti TUF) rappresenta il punto di arrivo del processo di riforma della legislazione in subiecta materia. Il tentativo del legislatore di disciplinare i mercati finanziari ha, in realtà, radici lontane, ma ha conosciuto un impulso decisivo soltanto nell’ultimo decennio, quando si è assistito ad una vera e propria “alluvione” di norme, abbattutesi sul settore per riformarlo profondamente e, spesso, per regolamentare per la prima volta determinati aspetti che risultano di particolare rilievo in materia di gestioni patrimoniali. Conseguentemente, la rapida proliferazione di un così elevato numero di norme ha, fin da subito, fatto emergere la necessità di un intervento di razionalizzazione e, soprattutto, di coordinamento della legislazione del settore, tanto da spingere il Parlamento a delegare all’Esecutivo l’elaborazione di un Testo Unico delle disposizioni avente ad oggetto l’attività finanziaria ed i mercati mobiliari. Attraverso la L. delega 6 febbraio 1996, n. 52 veniva, pertanto, attribuito al Governo (art. 8) un ampio potere di innovare il quadro normativo, anche con riguardo alle disposizioni penali presenti in gran numero nella legislazione in subiecta materia, pur precisandosi (art. 21, 3° co.) come in riferimento a quest’ultime il potere conferito dovesse intendersi limitato all’esigenza di coordinare le stesse con quelle previste dalla normativa in materia bancaria e creditizia e concernenti fattispecie similari, con l’implicita esclusione, dunque, della possibilità per l’Esecutivo di introdurre ex novo fattispecie penali nel settore. In attuazione della delega il Governo ha emanato, innanzitutto, il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (c.d. decreto Eurosim), attraverso cui ha provveduto all’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle norme contenute nelle direttive comunitarie, sostituendo così, pressoché integralmente, la disciplina precedentemente contenuta nella legge n.1/1991. Prima del 1996, le istanze di introduzione di una fattispecie di infedeltà patrimoniale hanno trovato riscontro solo in alcune proposte di legge rimaste senza seguito, circostanza questa che testimonia sia l’esistenza di una forte opposizione portata avanti, molto probabilmente dalla lobby bancaria, sia di una scarsa sensibilità del legislatore verso una protezione effettiva del risparmio. Dal punto di vista del diritto positivo, la necessità di arginare possibili fenomeni di infedeltà patrimoniale fondati su situazioni di conflitto di interessi è alla base di diverse disposizioni presenti in alcuni settori del diritto dell’impresa. Si pensi, per rammentare le fattispecie di più ampia portata, ai delitti di cui agli artt. 2631 (conflitto di interessi) e 2624 c.c. (illeciti rapporti patrimoniali con la società) o al delitto di cui all’art. 223, 2° co., L. fall. o, ancora, alla fattispecie di “abuso di fido” prevista dall’art. 137, 2° co., del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, avente ad oggetto l’infedeltà patrimoniale dell’operatore bancario nell’erogazione del credito. Va, peraltro, rilevato che se soltanto con l’emanazione del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia il legislatore ha dato un primo segnale, per la verità assai debole, di voler sottoporre a pena una forma di infedeltà patrimoniale posta in essere dal funzionario di banca, è, in realtà, con il reato di gestione infedele introdotto con il decreto Eurosim che nel nostro ordinamento l’infedeltà gestoria è finalmente stata elevata non più ad oggetto di mera, seppur raffinata, disputa dottrinale, ma a realtà – anche se circoscritta – effettiva. L’inserimento nel panorama normativo di una simile figura di reato, del resto, si accordava, come appena ricordato, con precise direttive comunitarie che già imponevano l’adozione di strumenti di protezione del sistema finanziario e degli stessi investitori: si tratta, più specificatamente, delle direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE. Tale circostanza assume un valore ancor più paradigmatico se si considera che il reato di gestione infedele non rappresenta il diretto e specifico adempimento di obblighi contenuti nelle suddette direttive comunitarie, dal momento che le stesse non imponevano in modo esplicito la creazione di disposizioni miranti a colpire i fenomeni di infedeltà gestoria. Ne segue che la ragione della sua introduzione può ascriversi, soltanto da un punto di vista generale, nell’obiettivo della direttiva 93/22/CEE di garantire la tutela degli investitori, dovendo invece, e più correttamente, inquadrarsi in quel graduale processo di armonizzazione normativa in atto nei paesi dell’UE, che vede i singoli ordinamenti attestarsi spontaneamente – soprattutto in materia di disciplina giuridica dell’economia – su posizioni tendenzialmente uniformi. Successivamente, a completamento della delega, è intervenuto, come sopra già accennato, il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, costituente il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria voluto dalla L. n. 52/1996 e che oggi contiene l’intera disciplina del settore in luogo di tutti i testi normativi elencati in precedenza.
CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO; GESTIONE INFEDELE; DIRITTO PRIVATO COMPARATO
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La gestione infedele di portafogli di investimento / Scarchillo, Gianluca. - STAMPA. - 2(2004), pp. 799-847.
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