L'autore si sofferma sul rinvio operato dall’art. 57 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in relazione alla proposta presentata dalla Commissione europea di una sua trasformazione in regolamento. Affronta in proposito la questione se il rinvio operato dall'art. 57 della legge possa in futuro riferirsi al regolamento che verrà emanato in luogo della Convenzione. Esamina in proposito le conseguenze che potranno derivare da una siffatta estensione. In particolare, prende in considerazione le conseguenze del venir meno della riserva apposta da alcuni Stati contraenti all'all’art. 10, par. 1, lett. e) della Convenzione, relativamente alle conseguenze della nullità del contratto, in termini di estensione della materia regolata. Esamina, inoltre, la questione dei rapporti con le altre convenzioni applicabili in materia, alle quali è fatto riferimento nell'ultima parte dell'art. 57 della legge, e le ricadute che l'emanazione del futuro regolamento potrà avere sulle competenze esterne della Comunità. Prende in considerazione, infine, i profili di diritto intertemporale che si potranno porre in relazione al riferimento del rinvio in questione al futuro regolamento in luogo della Convenzione.
Conseguenze della trasformazione della convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato / MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio. - STAMPA. - (2006), pp. 141-156.
Conseguenze della trasformazione della convenzione di Roma in regolamento comunitario per il sistema italiano di diritto internazionale privato
MARONGIU BUONAIUTI, Fabrizio
2006
Abstract
L'autore si sofferma sul rinvio operato dall’art. 57 della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in relazione alla proposta presentata dalla Commissione europea di una sua trasformazione in regolamento. Affronta in proposito la questione se il rinvio operato dall'art. 57 della legge possa in futuro riferirsi al regolamento che verrà emanato in luogo della Convenzione. Esamina in proposito le conseguenze che potranno derivare da una siffatta estensione. In particolare, prende in considerazione le conseguenze del venir meno della riserva apposta da alcuni Stati contraenti all'all’art. 10, par. 1, lett. e) della Convenzione, relativamente alle conseguenze della nullità del contratto, in termini di estensione della materia regolata. Esamina, inoltre, la questione dei rapporti con le altre convenzioni applicabili in materia, alle quali è fatto riferimento nell'ultima parte dell'art. 57 della legge, e le ricadute che l'emanazione del futuro regolamento potrà avere sulle competenze esterne della Comunità. Prende in considerazione, infine, i profili di diritto intertemporale che si potranno porre in relazione al riferimento del rinvio in questione al futuro regolamento in luogo della Convenzione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.