La disposizione è volta ad evitare di inserire nella massa attiva beni la cui acquisizione è inutile o non possibile e anche ad evitare conseguenze ingiuste. Si tratta di una deroga alla regola secondo la quale ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato in base al principio del concorso tra creditori (art. 151 CCI, art. 52 l.f.) e a quella che applica ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del c.p.c. (art 210 CCI, art. 103 l.f.). In tale modo si alleggerisce anche la procedura perché da un lato si evitano eventuali azioni di rivendicazione e dall’altro si riducono le attività di amministrazione e custodia dalle quali possono sempre derivare responsabilità. Ai fini dell'esclusione dei beni dall'inventario, si è sostituito il consenso del curatore e del comitato dei creditori con il loro parere. La disposizione ribadisce, poi, che sono sottoposti ad inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Art. 196. Inventario di altri beni / Tedeschi, Claudia. - (2021), pp. 824-826.

Art. 196. Inventario di altri beni

Claudia Tedeschi
2021

Abstract

La disposizione è volta ad evitare di inserire nella massa attiva beni la cui acquisizione è inutile o non possibile e anche ad evitare conseguenze ingiuste. Si tratta di una deroga alla regola secondo la quale ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato in base al principio del concorso tra creditori (art. 151 CCI, art. 52 l.f.) e a quella che applica ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del c.p.c. (art 210 CCI, art. 103 l.f.). In tale modo si alleggerisce anche la procedura perché da un lato si evitano eventuali azioni di rivendicazione e dall’altro si riducono le attività di amministrazione e custodia dalle quali possono sempre derivare responsabilità. Ai fini dell'esclusione dei beni dall'inventario, si è sostituito il consenso del curatore e del comitato dei creditori con il loro parere. La disposizione ribadisce, poi, che sono sottoposti ad inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.
2021
Commentario al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
9788868711801
Delimitazione oggetto dell'inventario; esclusione; restituzione; diritto di godimento di terzi
02 Pubblicazione su volume::02b Commentario
Art. 196. Inventario di altri beni / Tedeschi, Claudia. - (2021), pp. 824-826.
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