I diversi schemi di reddito minimo istituiti nei Paesi dell’Unione Europea, entro la finalità comune di proteggere i cittadini dalla povertà estrema, presentano caratteristiche variabili, principalmente in rapporto ai criteri di eligibilità e alla generosità delle erogazioni, mentre costituisce un tratto unificante la condizionalità della misura all’attivazione personale e familiare attraverso percorsi formativo-lavorativi e accudimento dei membri più deboli del nucleo (in particolare i minori). Nel dicembre 2017, quando viene introdotto in Italia il Reddito di Inclusione, per la prima volta il nostro Pease si dota di una misura nazionale di reddito minimo. Tale tipo di misura o misure molto simili erano da tempo presenti nella maggioranza dei Paesi europei. Ovvero fino a pochi anni fa, il nostro Paese era uno dei pochi del continente ad essere sprovvisto di un programma valevole sul tutto il territorio e destinato alle famiglie prive delle risorse economiche minime a garantire un livello accettabile di vita. Il ReI si basa, infatti, su, due elementi tipici delle misure adottate da tempo negli altri Paesi europei per contrastare la povertà: un’erogazione monetaria calcolata sulla scorta delle disponibilità finanziarie e della dimensione del nucleo familiare e una partecipazione a percorsi di inclusione sociale e/o lavorativa. A seguire, il Reddito di Cittadinanza è entrato in vigore il 6 marzo 2019 prima dell’approvazione finale del provvedimento parlamentare del 26 del 2019 che convertiva in legge il precedente Decreto d’urgenza approvato nel gennaio. Tale misura, tuttora in vigore, si basa su regole più restrittive per i cittadini extracomunitari: se con il ReI accedevano ai benefici della misura i cittadini di origine extracomunitaria regolarmente presenti in Italia da almeno 5 anni, con il RdC il periodo di residenza è stato elevato a 10 anni. Tuttavia, è possibile considerare il RdC sulla falsa riga del ReI ovvero uno strumento universale di contrasto della povertà che, tra l’altro, ha di molto esteso, rispetto alla prima misura, la platea di beneficiari.
Povertà e misure economiche di contrasto. Letteratura e inquadramento / Salmieri, Luca. - (2021), pp. 21-60.
Povertà e misure economiche di contrasto. Letteratura e inquadramento
Luca Salmieri
2021
Abstract
I diversi schemi di reddito minimo istituiti nei Paesi dell’Unione Europea, entro la finalità comune di proteggere i cittadini dalla povertà estrema, presentano caratteristiche variabili, principalmente in rapporto ai criteri di eligibilità e alla generosità delle erogazioni, mentre costituisce un tratto unificante la condizionalità della misura all’attivazione personale e familiare attraverso percorsi formativo-lavorativi e accudimento dei membri più deboli del nucleo (in particolare i minori). Nel dicembre 2017, quando viene introdotto in Italia il Reddito di Inclusione, per la prima volta il nostro Pease si dota di una misura nazionale di reddito minimo. Tale tipo di misura o misure molto simili erano da tempo presenti nella maggioranza dei Paesi europei. Ovvero fino a pochi anni fa, il nostro Paese era uno dei pochi del continente ad essere sprovvisto di un programma valevole sul tutto il territorio e destinato alle famiglie prive delle risorse economiche minime a garantire un livello accettabile di vita. Il ReI si basa, infatti, su, due elementi tipici delle misure adottate da tempo negli altri Paesi europei per contrastare la povertà: un’erogazione monetaria calcolata sulla scorta delle disponibilità finanziarie e della dimensione del nucleo familiare e una partecipazione a percorsi di inclusione sociale e/o lavorativa. A seguire, il Reddito di Cittadinanza è entrato in vigore il 6 marzo 2019 prima dell’approvazione finale del provvedimento parlamentare del 26 del 2019 che convertiva in legge il precedente Decreto d’urgenza approvato nel gennaio. Tale misura, tuttora in vigore, si basa su regole più restrittive per i cittadini extracomunitari: se con il ReI accedevano ai benefici della misura i cittadini di origine extracomunitaria regolarmente presenti in Italia da almeno 5 anni, con il RdC il periodo di residenza è stato elevato a 10 anni. Tuttavia, è possibile considerare il RdC sulla falsa riga del ReI ovvero uno strumento universale di contrasto della povertà che, tra l’altro, ha di molto esteso, rispetto alla prima misura, la platea di beneficiari.File | Dimensione | Formato | |
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