It still seems innovative to talk about «personal property», which is ownership connected an individual and capable of building character and protecting his/her dignity. A correlation exists between the principle of dignity of the human being and the ownership. «In order to achieve so-cial and human dignity each person must have some assets or consumer goods». The social function of «personal property» affects the internal traditional ownership structure, that responds to the principles of the individual’s solidarity and dignity and varies according to the influence of the principles of proportionality and reasonableness. At a community level, from the European Convention on Human Rights to the Charter of Nice, there is a tendency to propose property that is not included in economic relations but in the freedom of an individual. Only a systematic and unitary interpretation of the legal system, where the constitutional and supranational fact is an integral and dominant part, allows consideration of the social function of property «the very reason why property rights have been attributed to a specific person», and in this sense justifies the inclusion of fundamental rights.

Appare ancóra innovativo discorrere di «proprietà personale», cioè di proprietà collegate alla persona fisica ed atte a realizzare la personalità e a tutelarne la dignità. Esiste una correlazione tra il principio della dignità della persona umana e la proprietà. «Ogni soggetto per realizzare la digni-tà sociale e umana deve avere una quantità di beni di produzione o di consumo». La funzione sociale della proprietà incide dall’interno sulla struttura tradizionale della proprietà, rispondendo ai princìpi di solidarietà e di dignità delle persone e modulando in base all’influsso dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza. A livello comunitario, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla Carta di Nizza, si tende a proporre una proprietà non inserita nei rapporti econo-mici ma nelle libertà di un individuo. Solo un’interpretazione sistematica e unitaria dell’ordinamento, dove il dato costituzionale e sovranazionale è parte integrante e dominante, permette di considerare la funzione sociale della proprietà «ragione stessa per la quale il diritto di proprietà sia stato attribuito ad una determinata persona», e in questo senso giustificare l’inserimento nei diritti fondamentali.

La vitalità della funzione sociale della proprietà nel contesto italo-europeo / DI MAURO, ETTORE WILLIAM. - (2021), pp. 167-186. - QUADERNI DELLA RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE.

La vitalità della funzione sociale della proprietà nel contesto italo-europeo

DI MAURO ETTORE WILLIAM
2021

Abstract

It still seems innovative to talk about «personal property», which is ownership connected an individual and capable of building character and protecting his/her dignity. A correlation exists between the principle of dignity of the human being and the ownership. «In order to achieve so-cial and human dignity each person must have some assets or consumer goods». The social function of «personal property» affects the internal traditional ownership structure, that responds to the principles of the individual’s solidarity and dignity and varies according to the influence of the principles of proportionality and reasonableness. At a community level, from the European Convention on Human Rights to the Charter of Nice, there is a tendency to propose property that is not included in economic relations but in the freedom of an individual. Only a systematic and unitary interpretation of the legal system, where the constitutional and supranational fact is an integral and dominant part, allows consideration of the social function of property «the very reason why property rights have been attributed to a specific person», and in this sense justifies the inclusion of fundamental rights.
2021
A 50 anni dalla «Introduzione alla problematica della proprietà» di Pietro Perlingieri
978-88-495-4512-8
Appare ancóra innovativo discorrere di «proprietà personale», cioè di proprietà collegate alla persona fisica ed atte a realizzare la personalità e a tutelarne la dignità. Esiste una correlazione tra il principio della dignità della persona umana e la proprietà. «Ogni soggetto per realizzare la digni-tà sociale e umana deve avere una quantità di beni di produzione o di consumo». La funzione sociale della proprietà incide dall’interno sulla struttura tradizionale della proprietà, rispondendo ai princìpi di solidarietà e di dignità delle persone e modulando in base all’influsso dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza. A livello comunitario, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla Carta di Nizza, si tende a proporre una proprietà non inserita nei rapporti econo-mici ma nelle libertà di un individuo. Solo un’interpretazione sistematica e unitaria dell’ordinamento, dove il dato costituzionale e sovranazionale è parte integrante e dominante, permette di considerare la funzione sociale della proprietà «ragione stessa per la quale il diritto di proprietà sia stato attribuito ad una determinata persona», e in questo senso giustificare l’inserimento nei diritti fondamentali.
funzione sociale; proprietà; beni comuni
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
La vitalità della funzione sociale della proprietà nel contesto italo-europeo / DI MAURO, ETTORE WILLIAM. - (2021), pp. 167-186. - QUADERNI DELLA RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1563020
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