Il vigente sistema dei rimedi in materia ambientale, centrato sulle misure di riparazione, fa sí che l’azione risarcitoria debba mirare – primariamente e là dove possibile – alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati. In ossequio al principio del «chi inquina paga», a dover provvedere alle menzionate attività è, in via prioritaria, il responsabile dell’inquinamento, il quale può anche non coincidere con il proprietario (o il gestore) dell’area. L’esclusione di un regime di responsabilità di tipo posizionale, tuttavia, non mette al riparo il soggetto che è provvisto di una relazione giuridica col bene dai pesi (e dai costi) del risanamento. Questi, infatti, a fronte dell’impossibilità di individuare l’autore della contaminazione, come pure nel caso – non infrequente – della sua insolvenza, non possono ricadere interamente sulla p.a. che intervenga in via sostitutiva, e dunque sulla collettività. Ne consegue una singolare mistione tra regole di responsabilità e regole di proprietà che, nell’àmbito di un sistema normativo per molti aspetti ancóra lacunoso, chiama l’interprete ad una delicata attività compositiva tra gli eterogenei interessi coinvolti nelle attività di recupero ambientale.
Bonifica e circolazione della proprietà / Landi, R. - (2018), pp. 3-103.
Bonifica e circolazione della proprietà
LANDI R
2018
Abstract
Il vigente sistema dei rimedi in materia ambientale, centrato sulle misure di riparazione, fa sí che l’azione risarcitoria debba mirare – primariamente e là dove possibile – alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati. In ossequio al principio del «chi inquina paga», a dover provvedere alle menzionate attività è, in via prioritaria, il responsabile dell’inquinamento, il quale può anche non coincidere con il proprietario (o il gestore) dell’area. L’esclusione di un regime di responsabilità di tipo posizionale, tuttavia, non mette al riparo il soggetto che è provvisto di una relazione giuridica col bene dai pesi (e dai costi) del risanamento. Questi, infatti, a fronte dell’impossibilità di individuare l’autore della contaminazione, come pure nel caso – non infrequente – della sua insolvenza, non possono ricadere interamente sulla p.a. che intervenga in via sostitutiva, e dunque sulla collettività. Ne consegue una singolare mistione tra regole di responsabilità e regole di proprietà che, nell’àmbito di un sistema normativo per molti aspetti ancóra lacunoso, chiama l’interprete ad una delicata attività compositiva tra gli eterogenei interessi coinvolti nelle attività di recupero ambientale.File | Dimensione | Formato | |
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