In the Court of Justice judgment of 14 May 2019, CCOO v Deutsche Bank SAE it has been highlighted that the Directive 2003/88/EC imposes on Member States precise and unconditional obligations to limit the maximum time that a worker can perform. This obligation, which must be pursued through effective instruments, cannot be considered fulfilled in the absence of a mechanism that registers the beginning and end of the work times. In fact, it is not possible to calculate overtime if is not exactly known what the ordinary working time actually was. The obligation to keep specific records of worked hours, although not expressly provided for by Directive 2003/88/EC, must therefore be considered as “instrumental” for the purposes of achieving the objectives set in European law.

Nella sentenza del 14 maggio 2019, CCOO c. Deutsche Bank SAE, la Corte di giustizia ha posto in evidenza come la Direttiva 2003/88/CE ponga a carico degli Stati membri degli obblighi precisi ed incondizionati di circoscrivere l’orario massimo che un lavoratore può svolgere. Tale obbligo, che deve essere perseguito attraverso strumenti efficaci, non può essere considerato assolto in assenza di un meccanismo che registri il momento d’inizio e di fine del lavoro. In effetti non si può calcolare l’orario di lavoro straordinario se non si conosce esattamente quale sia stato l’orario di lavoro ordinario concretamente svolto. L’obbligo di tenere specifici registri elle ore lavorate, se pur non espressamente previsto dalla norma europea, deve essere dunque considerato come “strumentale” ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa previsti.

È indispensabile per la tutela dei lavoratori che il datore proceda all’effettiva registrazione delle ore da essi lavorate / Orlandi, Maurizio. - (2020), pp. 451-461. - ANNALI AISDUE.

È indispensabile per la tutela dei lavoratori che il datore proceda all’effettiva registrazione delle ore da essi lavorate

orlandi maurizio
2020

Abstract

In the Court of Justice judgment of 14 May 2019, CCOO v Deutsche Bank SAE it has been highlighted that the Directive 2003/88/EC imposes on Member States precise and unconditional obligations to limit the maximum time that a worker can perform. This obligation, which must be pursued through effective instruments, cannot be considered fulfilled in the absence of a mechanism that registers the beginning and end of the work times. In fact, it is not possible to calculate overtime if is not exactly known what the ordinary working time actually was. The obligation to keep specific records of worked hours, although not expressly provided for by Directive 2003/88/EC, must therefore be considered as “instrumental” for the purposes of achieving the objectives set in European law.
2020
Annali di AISDUE, Vol. 1
886611880X
Nella sentenza del 14 maggio 2019, CCOO c. Deutsche Bank SAE, la Corte di giustizia ha posto in evidenza come la Direttiva 2003/88/CE ponga a carico degli Stati membri degli obblighi precisi ed incondizionati di circoscrivere l’orario massimo che un lavoratore può svolgere. Tale obbligo, che deve essere perseguito attraverso strumenti efficaci, non può essere considerato assolto in assenza di un meccanismo che registri il momento d’inizio e di fine del lavoro. In effetti non si può calcolare l’orario di lavoro straordinario se non si conosce esattamente quale sia stato l’orario di lavoro ordinario concretamente svolto. L’obbligo di tenere specifici registri elle ore lavorate, se pur non espressamente previsto dalla norma europea, deve essere dunque considerato come “strumentale” ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa previsti.
Diritto del lavoro; orario di lavoro; orario massimo di lavoro; meccanismi di prova; obbligo di tenere i registri delle ore lavorate.
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
È indispensabile per la tutela dei lavoratori che il datore proceda all’effettiva registrazione delle ore da essi lavorate / Orlandi, Maurizio. - (2020), pp. 451-461. - ANNALI AISDUE.
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