Lo Stato, senza apporto dei cittadini, non sta in piedi. La funzione fiscale è perciò tratto fondamentale del potere amministrativo. Alla sua base vi è l’art. 53 Cost., che impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In precedenza, l’art. 25 dello Statuto Albertino prevedeva che tutti i regnicoli “Contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato”, principio a sua volta ispirato all’art. 13 della Dichiarazione francese del 1789, secondo cui “Pel mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione è indispensabile una contribuzione comune; essa deve essere ripartita ugualmente tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà”. Sin da allora, l’attuazione di questo principio, per mano del legislatore, è affidata al Governo e, sotto di esso, alla Pubblica Amministrazione. A quest’ultima, nelle sue varie articolazioni, è riservata l’attività amministrativa del prelievo che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’art. 97 Cost., si svolge mediante tipici procedimenti amministrativi. A questi ultimi ha il diritto di partecipare il contribuente, producendo documenti, memorie e difese, secondo la ordinaria dinamica autorità/libertà. Tuttavia, la natura e la preminenza degli interessi in gioco, tanto per lo Stato quanto per i cittadini, connotano il procedimento tributario in modo del tutto speciale, dovendo in esso bilanciarsi istanze di segno opposto, sia dal lato del Fisco che del cittadino. Il loro equilibrio segna il confine tra sostenibilità e oppressione. Spetta al Legislatore individuarlo e all’Amministrazione garantirlo.
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO ITALIANO - Seconda edizione / Esposito, GIANLUCA MARIA CARMELO. - (2021), pp. 1-395.
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO ITALIANO - Seconda edizione
Gianluca Maria EspositoPrimo
2021
Abstract
Lo Stato, senza apporto dei cittadini, non sta in piedi. La funzione fiscale è perciò tratto fondamentale del potere amministrativo. Alla sua base vi è l’art. 53 Cost., che impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. In precedenza, l’art. 25 dello Statuto Albertino prevedeva che tutti i regnicoli “Contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato”, principio a sua volta ispirato all’art. 13 della Dichiarazione francese del 1789, secondo cui “Pel mantenimento della forza pubblica, e per le spese di amministrazione è indispensabile una contribuzione comune; essa deve essere ripartita ugualmente tra tutti i cittadini, in ragione delle loro facoltà”. Sin da allora, l’attuazione di questo principio, per mano del legislatore, è affidata al Governo e, sotto di esso, alla Pubblica Amministrazione. A quest’ultima, nelle sue varie articolazioni, è riservata l’attività amministrativa del prelievo che, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’art. 97 Cost., si svolge mediante tipici procedimenti amministrativi. A questi ultimi ha il diritto di partecipare il contribuente, producendo documenti, memorie e difese, secondo la ordinaria dinamica autorità/libertà. Tuttavia, la natura e la preminenza degli interessi in gioco, tanto per lo Stato quanto per i cittadini, connotano il procedimento tributario in modo del tutto speciale, dovendo in esso bilanciarsi istanze di segno opposto, sia dal lato del Fisco che del cittadino. Il loro equilibrio segna il confine tra sostenibilità e oppressione. Spetta al Legislatore individuarlo e all’Amministrazione garantirlo.File | Dimensione | Formato | |
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