La nozione di autotutela nel linguaggio giuridico soffre di eccessiva genericità e ampiezza perché la si trova impiegata anche al di là dei casi nei quali un soggetto è posto in una condizione di pericolo oggettivo o subisce una vera e propria lesione, senza che l’esercizio della situazione giuridica di cui è titolare possa impedire o eliminare tale stato di fatto. La sussistenza di un’ipotesi di autotutela conferisce alla vittima del pericolo o della lesione una situazione giuridica soggettiva che consente la possibilità materiale e giuridica di assicurarsi autonomamente una protezione analoga a quella ottenibile mediante il provvedimento del giudice. Non meno generica è l’affermazione del carattere eccezionale delle ipotesi di autotutela che, per la loro idoneità a derogare ad un divieto generale di farsi giustizia da sé, si connoterebbero per un ambito di operatività determinabile attraverso la sola esegesi letterale della rispettiva disciplina legislativa con la conseguente esclusione del ricorso all’analogia. In particolare, nell’area del contratto, dalla riconduzione delle eccezioni dilatorie nell’ambito di operatività dell’autotutela non possono trarsi indicazioni decisive circa il carattere eccezionale della loro operatività: occorre invece prediligere una spiccata propensione sistematica e finalistica, che consente di guardare ai rimedi in esame non come ad un semplice gruppo di regole, quanto piuttosto ad una disciplina unica, orientata a preservare un’adeguata corrispondenza tra sinallagma genetico e funzionale. All’allargamento dell’ambito di operatività di questi rimedi non può che far seguito una corrispondente riduzione di quello della ritenzione, che è dunque limitato ai casi testualmente previsti dalla legge non già in ragione di una pretesa eccezionalità dell’autotutela in quanto tale, ma proprio perché un’ipotetica estensione in via analogica della ritenzione finirebbe fatalmente col regolare situazioni la cui tutela è già assicurata dalle ordinarie eccezioni dilatorie. L’evoluzione del sistema delle tutele consente infine il riconoscimento della liceità di clausole volte ad introdurre ipotesi convenzionali di ritenzione o, in genere, di allargare l’ambito di operatività dell’autotutela contrattuale a fattispecie diverse da quelle descritte dal legislatore.
Autotutela contrattuale / Addis, Fabio. - (2021), pp. 47-66.
Autotutela contrattuale
addis
2021
Abstract
La nozione di autotutela nel linguaggio giuridico soffre di eccessiva genericità e ampiezza perché la si trova impiegata anche al di là dei casi nei quali un soggetto è posto in una condizione di pericolo oggettivo o subisce una vera e propria lesione, senza che l’esercizio della situazione giuridica di cui è titolare possa impedire o eliminare tale stato di fatto. La sussistenza di un’ipotesi di autotutela conferisce alla vittima del pericolo o della lesione una situazione giuridica soggettiva che consente la possibilità materiale e giuridica di assicurarsi autonomamente una protezione analoga a quella ottenibile mediante il provvedimento del giudice. Non meno generica è l’affermazione del carattere eccezionale delle ipotesi di autotutela che, per la loro idoneità a derogare ad un divieto generale di farsi giustizia da sé, si connoterebbero per un ambito di operatività determinabile attraverso la sola esegesi letterale della rispettiva disciplina legislativa con la conseguente esclusione del ricorso all’analogia. In particolare, nell’area del contratto, dalla riconduzione delle eccezioni dilatorie nell’ambito di operatività dell’autotutela non possono trarsi indicazioni decisive circa il carattere eccezionale della loro operatività: occorre invece prediligere una spiccata propensione sistematica e finalistica, che consente di guardare ai rimedi in esame non come ad un semplice gruppo di regole, quanto piuttosto ad una disciplina unica, orientata a preservare un’adeguata corrispondenza tra sinallagma genetico e funzionale. All’allargamento dell’ambito di operatività di questi rimedi non può che far seguito una corrispondente riduzione di quello della ritenzione, che è dunque limitato ai casi testualmente previsti dalla legge non già in ragione di una pretesa eccezionalità dell’autotutela in quanto tale, ma proprio perché un’ipotetica estensione in via analogica della ritenzione finirebbe fatalmente col regolare situazioni la cui tutela è già assicurata dalle ordinarie eccezioni dilatorie. L’evoluzione del sistema delle tutele consente infine il riconoscimento della liceità di clausole volte ad introdurre ipotesi convenzionali di ritenzione o, in genere, di allargare l’ambito di operatività dell’autotutela contrattuale a fattispecie diverse da quelle descritte dal legislatore.| File | Dimensione | Formato | |
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