La tradizionale distinzione fra transazione e negozio di accertamento è fatta risalire dalla giurisprudenza alla diversa efficacia riconducibile ai due atti: dichiarativa nel caso del negozio d'accertamento e dispositiva nel caso della transazione. In questa prospettiva, la S.C. ha in particolare affermato che l'efficacia dichiarativa del negozio d'accertamento deriva dalla natura di mera ricognizione degli obblighi già fìssati in altro negozio, quello originario, cui si correla esigendo non necessariamente l'identità soggettiva delle rispettive parti, ma almeno quella dei soggetti del rapporto oggetto di ricognizione che debbono esserne titolari (ad esempio, per successione); ne consegue che ha natura dispositiva il negozio che incida su rapporti di cui sono titolari soggetti differenti da quelli del rapporto originario, anche se esso muova dalla ricognizione di una situazione giuridica preesistente. Tra le decisioni di merito se ne distingue una del Tribunale di Roma, il quale, con statuizione invero assai discutibile, ha affermato che, in seguito all'accordo transattivo che dirime o previene la lite, resta preclusa la possibilità di accertare quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, sia pure ai soli fini di stabilire se concorrono gli estremi della transazione.
Della transazione / Ruperto, Saverio. - (2009), pp. .-..
Della transazione
RUPERTO, Saverio
2009
Abstract
La tradizionale distinzione fra transazione e negozio di accertamento è fatta risalire dalla giurisprudenza alla diversa efficacia riconducibile ai due atti: dichiarativa nel caso del negozio d'accertamento e dispositiva nel caso della transazione. In questa prospettiva, la S.C. ha in particolare affermato che l'efficacia dichiarativa del negozio d'accertamento deriva dalla natura di mera ricognizione degli obblighi già fìssati in altro negozio, quello originario, cui si correla esigendo non necessariamente l'identità soggettiva delle rispettive parti, ma almeno quella dei soggetti del rapporto oggetto di ricognizione che debbono esserne titolari (ad esempio, per successione); ne consegue che ha natura dispositiva il negozio che incida su rapporti di cui sono titolari soggetti differenti da quelli del rapporto originario, anche se esso muova dalla ricognizione di una situazione giuridica preesistente. Tra le decisioni di merito se ne distingue una del Tribunale di Roma, il quale, con statuizione invero assai discutibile, ha affermato che, in seguito all'accordo transattivo che dirime o previene la lite, resta preclusa la possibilità di accertare quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, sia pure ai soli fini di stabilire se concorrono gli estremi della transazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.