Lo scritto di Ferdinand Bang di cui si offre qui la traduzione in lingua italiana fu pubblicato col titolo Falsa demonstratio. Ein Beitrag zur Lehre der Auslegung und Anfechtung nel volume LXVI (1916) degli JheringsJahrbücher. Le informazioni reperibili in ordine all’autore sono scarse. La collocazione editoriale ha tuttavia permesso all’opera di avere ampia diffusione, tanto da costituire una citazione quasi obbligata per chiunque abbia successivamente affrontato il tema, avuto anche riguardo alle plurime prospettive di analisi che animano il lavoro, il quale non si occupa solo dell’operatività del principio falsa demonstratio non nocet nel diritto romano e nelle esperienze giuridiche tedesche antecedenti all’epoca delle codificazioni, ma mette altresì a confronto questo millenario dato esperienziale con le più recenti innovazioni correlate all’affermazione della teoria negoziale nel BGB da poco entrato in vigore. In Italia, tuttavia, la conoscenza dell’opera è rimasta limitata proprio alla sua componente romanistica. Per lo studioso del diritto civile Bang offre interessanti accenni alla possibilità di trarre dal principio falsa demonstratio non nocet indicazioni utili ad un suo utilizzo in funzione propriamente correttiva – e non soltanto ermeneutica – di una dichiarazione di volontà la cui erroneità si manifesti dopo il momento della sua formazione, approdo della più recente costruzione dogmatica di una figura antica ma pur sempre vitale e anzi vivificante per le categorie giuridiche che il tempo rischia di irrigidire.
Falsa demonstratio / Addis, Fabio. - (2021), pp. 61-200.
Falsa demonstratio
addis
2021
Abstract
Lo scritto di Ferdinand Bang di cui si offre qui la traduzione in lingua italiana fu pubblicato col titolo Falsa demonstratio. Ein Beitrag zur Lehre der Auslegung und Anfechtung nel volume LXVI (1916) degli JheringsJahrbücher. Le informazioni reperibili in ordine all’autore sono scarse. La collocazione editoriale ha tuttavia permesso all’opera di avere ampia diffusione, tanto da costituire una citazione quasi obbligata per chiunque abbia successivamente affrontato il tema, avuto anche riguardo alle plurime prospettive di analisi che animano il lavoro, il quale non si occupa solo dell’operatività del principio falsa demonstratio non nocet nel diritto romano e nelle esperienze giuridiche tedesche antecedenti all’epoca delle codificazioni, ma mette altresì a confronto questo millenario dato esperienziale con le più recenti innovazioni correlate all’affermazione della teoria negoziale nel BGB da poco entrato in vigore. In Italia, tuttavia, la conoscenza dell’opera è rimasta limitata proprio alla sua componente romanistica. Per lo studioso del diritto civile Bang offre interessanti accenni alla possibilità di trarre dal principio falsa demonstratio non nocet indicazioni utili ad un suo utilizzo in funzione propriamente correttiva – e non soltanto ermeneutica – di una dichiarazione di volontà la cui erroneità si manifesti dopo il momento della sua formazione, approdo della più recente costruzione dogmatica di una figura antica ma pur sempre vitale e anzi vivificante per le categorie giuridiche che il tempo rischia di irrigidire.File | Dimensione | Formato | |
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