Il presente capitolo si prefigge di analizzare gli effetti delle deroghe derivanti dal postulato generale della rilevanza introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Il principio della rilevanza è stato da sempre considerato immanente nell’ordinamento, sebbene non specificamente formalizzato, ma la sua esplicitazione nel novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. riteniamo consenta di chiarire gli ambiti nei quali detto principio può trovare spazio applicativo e la sua reale efficacia sulla rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni di bilancio. La ‘significatività’ di una informazione e la sua conseguente ‘rilevanza’ concorrono alla bontà del bilancio per i destinatari ultimi dello stesso, consentendo, almeno in astratto, la definizione di un parametro soglia per il giudizio di convenienza nella produzione delle informazioni da parte degli amministratori agli stakeholder. Scopo del presente contributo è di indagare come il principio di rilevanza operi con riferimento alle deroghe che facoltativamente gli amministratori attuano per migliorare l’intelligibilità del bilancio di esercizio, posto che la letteratura ha già ampiamente dibattuto sul principio in sé, su come esso si presenti nel contesto nazionale rispetto a quello internazionale e su come sia disarticolato nonché poco operativo nell’impianto normativo dedicato alla redazione del bilancio (BRANCIARI-POLI, 2009). Più volte, infatti, si è sentita l’esigenza di introdurre in modo operativo detti principi di significatività e di rilevanza, soprattutto con riferimento alla distinzione tra le due caratteristiche, alla definizione della sfera qualitativa e quantitativa delle informazioni e alla statuizione di dimensioni soglia che rendano obbligatoria la produzione delle informazioni nel bilancio. Ciò che si vuole evidenziare nel presente contributo non è, dunque, il principio di rilevanza in sé, quanto, si ribadisce, in che modo operino le deroghe “in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa” delle poste di bilancio che il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. eleva oggi a rango di principio generale, nonché se dette deroghe migliorino effettivamente la qualità delle informazioni rese e contribuiscano alla finalità del bilancio. Per tale motivo, si è proceduto come segue. Nel primo paragrafo, dopo aver inquadrato la tematica nel Codice Civile e nei principi contabili, si è passati ad illustrarne l’effettiva portata applicativa, alla luce del mantenimento degli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e degli obblighi di informativa sulle policy adottate. Nel secondo paragrafo sono stati affrontati i problemi derivanti dall’applicazione del principio di rilevanza, soprattutto per quanto concerne l’aspetto quantitativo delle informazioni. È stata quindi condotta un’analisi approfondita del Practice Statement dello IASB, di recente approvazione, sul tema della materialità, al fine di verificare se le indicazioni di carattere operativo, che l’organismo internazionale intende fornire agli operatori, siano o meno applicabili nel nostro ordinamento e, nell’affermativa, in che misura. L’ultimo paragrafo affronta invece il tema della rilevanza nell’ambito degli errori contabili, considerata l’enfasi posta sulla rilevanza dall’OIC29, nonché le previsioni di trattamenti contabili radicalmente diversi dedicati agli errori rilevanti e a quelli irrilevanti.

Il principio di rilevanza nell’ambito degli errori contabili / Coluccia, Daniela; Cosentino, Antonietta; Fontana, Stefano; Giornetti, Andrea; Moscarini, Flaviano; Solimene, Silvia; Sura, Alessandro. - (2018), pp. 100-124. - COLLANA DI RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE.

Il principio di rilevanza nell’ambito degli errori contabili

Coluccia, Daniela;Cosentino, Antonietta;Fontana, Stefano;Giornetti, Andrea;Moscarini, Flaviano;Solimene, Silvia;Sura, Alessandro
2018

Abstract

Il presente capitolo si prefigge di analizzare gli effetti delle deroghe derivanti dal postulato generale della rilevanza introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015. Il principio della rilevanza è stato da sempre considerato immanente nell’ordinamento, sebbene non specificamente formalizzato, ma la sua esplicitazione nel novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. riteniamo consenta di chiarire gli ambiti nei quali detto principio può trovare spazio applicativo e la sua reale efficacia sulla rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni di bilancio. La ‘significatività’ di una informazione e la sua conseguente ‘rilevanza’ concorrono alla bontà del bilancio per i destinatari ultimi dello stesso, consentendo, almeno in astratto, la definizione di un parametro soglia per il giudizio di convenienza nella produzione delle informazioni da parte degli amministratori agli stakeholder. Scopo del presente contributo è di indagare come il principio di rilevanza operi con riferimento alle deroghe che facoltativamente gli amministratori attuano per migliorare l’intelligibilità del bilancio di esercizio, posto che la letteratura ha già ampiamente dibattuto sul principio in sé, su come esso si presenti nel contesto nazionale rispetto a quello internazionale e su come sia disarticolato nonché poco operativo nell’impianto normativo dedicato alla redazione del bilancio (BRANCIARI-POLI, 2009). Più volte, infatti, si è sentita l’esigenza di introdurre in modo operativo detti principi di significatività e di rilevanza, soprattutto con riferimento alla distinzione tra le due caratteristiche, alla definizione della sfera qualitativa e quantitativa delle informazioni e alla statuizione di dimensioni soglia che rendano obbligatoria la produzione delle informazioni nel bilancio. Ciò che si vuole evidenziare nel presente contributo non è, dunque, il principio di rilevanza in sé, quanto, si ribadisce, in che modo operino le deroghe “in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa” delle poste di bilancio che il novellato quarto comma dell’art. 2423 c.c. eleva oggi a rango di principio generale, nonché se dette deroghe migliorino effettivamente la qualità delle informazioni rese e contribuiscano alla finalità del bilancio. Per tale motivo, si è proceduto come segue. Nel primo paragrafo, dopo aver inquadrato la tematica nel Codice Civile e nei principi contabili, si è passati ad illustrarne l’effettiva portata applicativa, alla luce del mantenimento degli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e degli obblighi di informativa sulle policy adottate. Nel secondo paragrafo sono stati affrontati i problemi derivanti dall’applicazione del principio di rilevanza, soprattutto per quanto concerne l’aspetto quantitativo delle informazioni. È stata quindi condotta un’analisi approfondita del Practice Statement dello IASB, di recente approvazione, sul tema della materialità, al fine di verificare se le indicazioni di carattere operativo, che l’organismo internazionale intende fornire agli operatori, siano o meno applicabili nel nostro ordinamento e, nell’affermativa, in che misura. L’ultimo paragrafo affronta invece il tema della rilevanza nell’ambito degli errori contabili, considerata l’enfasi posta sulla rilevanza dall’OIC29, nonché le previsioni di trattamenti contabili radicalmente diversi dedicati agli errori rilevanti e a quelli irrilevanti.
2018
La nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC
9788891786890
Principio di rilevanza; bilancio; informazione
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Il principio di rilevanza nell’ambito degli errori contabili / Coluccia, Daniela; Cosentino, Antonietta; Fontana, Stefano; Giornetti, Andrea; Moscarini, Flaviano; Solimene, Silvia; Sura, Alessandro. - (2018), pp. 100-124. - COLLANA DI RAGIONERIA ED ECONOMIA AZIENDALE.
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