Con l'introduzione del c.d. «pacchetto sicurezza» il legislatore ha colto l'occasione per introdurre anche alcune modifiche al regime e alla casistica delle impugnazioni di legittimità. In virtù di tali interpolazioni, pertanto: a) il PM potrà ricorrere per cassazione in caso di negata concessione, da parte del GIP, della revoca della sentenza di non luogo a procedere nelle sole ipotesi di cui alle lettere b), D9 ed e) dell'art. 606 c.p.p.; b) si è provveduto a istituire un filtro preliminare dei ricorsi che, qualora sfoci in una delibazione negativa, determinerà la fissazione di un'udienza camerale, da svolgersi di fronte a un'apposita sezione neocostituita (la 7^), al fine di valutane l'eventuale inammissibilità; c) in caso di annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in grado d'appello, l'interpolato art. 624-bis c.p.p. dispone la cessazione tout court delle misure cautelari eventualmente in atto; d) con l'art. 325-bis c.p.p. viene introdotta una nuova impugnazione straordinaria che permette di far rilevare un eventuale errore materiale o di fatto (da intendersi come errore percettivo da parte dei Giudici) venutosi a verificare nel corso del giudizio di legittimità.
art. 6 - Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2001), pp. 114-150.
art. 6 - Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione
BRUNO, Pierfrancesco
2001
Abstract
Con l'introduzione del c.d. «pacchetto sicurezza» il legislatore ha colto l'occasione per introdurre anche alcune modifiche al regime e alla casistica delle impugnazioni di legittimità. In virtù di tali interpolazioni, pertanto: a) il PM potrà ricorrere per cassazione in caso di negata concessione, da parte del GIP, della revoca della sentenza di non luogo a procedere nelle sole ipotesi di cui alle lettere b), D9 ed e) dell'art. 606 c.p.p.; b) si è provveduto a istituire un filtro preliminare dei ricorsi che, qualora sfoci in una delibazione negativa, determinerà la fissazione di un'udienza camerale, da svolgersi di fronte a un'apposita sezione neocostituita (la 7^), al fine di valutane l'eventuale inammissibilità; c) in caso di annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in grado d'appello, l'interpolato art. 624-bis c.p.p. dispone la cessazione tout court delle misure cautelari eventualmente in atto; d) con l'art. 325-bis c.p.p. viene introdotta una nuova impugnazione straordinaria che permette di far rilevare un eventuale errore materiale o di fatto (da intendersi come errore percettivo da parte dei Giudici) venutosi a verificare nel corso del giudizio di legittimità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


