Con l'introduzione del c.d. «pacchetto sicurezza» il legislatore ha colto l'occasione per introdurre anche alcune modifiche al regime e alla casistica delle impugnazioni di legittimità. In virtù di tali interpolazioni, pertanto: a) il PM potrà ricorrere per cassazione in caso di negata concessione, da parte del GIP, della revoca della sentenza di non luogo a procedere nelle sole ipotesi di cui alle lettere b), D9 ed e) dell'art. 606 c.p.p.; b) si è provveduto a istituire un filtro preliminare dei ricorsi che, qualora sfoci in una delibazione negativa, determinerà la fissazione di un'udienza camerale, da svolgersi di fronte a un'apposita sezione neocostituita (la 7^), al fine di valutane l'eventuale inammissibilità; c) in caso di annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in grado d'appello, l'interpolato art. 624-bis c.p.p. dispone la cessazione tout court delle misure cautelari eventualmente in atto; d) con l'art. 325-bis c.p.p. viene introdotta una nuova impugnazione straordinaria che permette di far rilevare un eventuale errore materiale o di fatto (da intendersi come errore percettivo da parte dei Giudici) venutosi a verificare nel corso del giudizio di legittimità.

art. 6 - Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2001), pp. 114-150.

art. 6 - Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione

BRUNO, Pierfrancesco
2001

Abstract

Con l'introduzione del c.d. «pacchetto sicurezza» il legislatore ha colto l'occasione per introdurre anche alcune modifiche al regime e alla casistica delle impugnazioni di legittimità. In virtù di tali interpolazioni, pertanto: a) il PM potrà ricorrere per cassazione in caso di negata concessione, da parte del GIP, della revoca della sentenza di non luogo a procedere nelle sole ipotesi di cui alle lettere b), D9 ed e) dell'art. 606 c.p.p.; b) si è provveduto a istituire un filtro preliminare dei ricorsi che, qualora sfoci in una delibazione negativa, determinerà la fissazione di un'udienza camerale, da svolgersi di fronte a un'apposita sezione neocostituita (la 7^), al fine di valutane l'eventuale inammissibilità; c) in caso di annullamento da parte della Cassazione di una sentenza di condanna pronunciata in grado d'appello, l'interpolato art. 624-bis c.p.p. dispone la cessazione tout court delle misure cautelari eventualmente in atto; d) con l'art. 325-bis c.p.p. viene introdotta una nuova impugnazione straordinaria che permette di far rilevare un eventuale errore materiale o di fatto (da intendersi come errore percettivo da parte dei Giudici) venutosi a verificare nel corso del giudizio di legittimità.
2001
Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini (cd. "pacchetto sicurezza"), commento coordinato da Giorgio Spangher
9788814090219
Cassazione, Sicurezza, Giudizio di legittimità
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
art. 6 - Innovazioni e modifiche al giudizio di Cassazione / Bruno, Pierfrancesco. - STAMPA. - 1(2001), pp. 114-150.
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