È oramai un punto fermo, insuscettibile di discussioni, che l’ortodosso rispetto delle regole di individuazione del giudice “competente”, terzo ed imparziale co-stituisce il cardine del giusto processo. Se è vero che la potestà giurisdizionale si esercita solo da parte del giudice idoneo alla stregua dei criteri scanditi da Costituzione, Ordinamento giudiziario e codice di procedura penale, ove e quando i connotati del singolo giudice risultino dissonanti rispetto all’archetipo, il giudice deve solo riconoscere che esiste una situazione di incompatibilità, normativamente preclusiva rispetto all’esercizio di una certa attività processuale e/o all’espletamento di una “specifica” funzione giurisdizionale. Conseguentemente, la verifica sulla terzietà ed imparzialità del giudice, in ogni aspetto che possa implicare il profilarsi del fenomeno del iudex suspectus, è di rigore da parte del giudice, che dovrebbe procedervi anche se le parti private e il p.m. rimanessero inerti. Ove sia stabilita l’esigenza di certi requisiti soggettivi/funzionali a presupposto del procedimento, il giudice deve necessariamente, e prima di ogni attività decisoria, accertare la sussistenza in concreto del dato condizionante, restando compito delle parti prospettare –ognuna in relazione al proprio interesse– prove e argomenti, in funzione stimolante e contenutisticamente integratrice dell’indagine giudiziale. Ogni qualvolta il dovere di osservanza della Costituzione, dell’Ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura risulta palesemente adempiuto, il controllo si risolve nel prendere atto della situazione di evidenza; ma, solo che promanino perplessità o sospetti da parte di un soggetto processuale, l’indagine va compiuta in tutta la sua interezza, al fine di accertare se il giudice in odore di sospetto sia o fosse davvero idoneo alla bisogna. L’obbligo gravante sul giudice di rispettare le forme si rispecchia nel diritto del singolo alla corretta applicazione delle leggi che regolano l’instaurazione e l’andamento del processo e comporta sempre la tutela di coloro che dall’inosservanza della Costituzione, dell’Ordinamento giudiziario e della legge processuale possano subire o aver subito conseguenze pregiudizievoli. Per questa ragione, appare irrinunciabile un controllo a tutto campo sulla sussistenza dei requisiti minimali stabiliti dalla legge, quanto meno in funzione di verifica sull’esatta applicazione di tutti quei meccanismi procedurali che, imponendo certe particolari cautele nell’individuazione del giudice, precise regole di esclusione della legittimazione ad iudicium, presupposti individuati e scansioni temporali tassative per l’esercizio di particolari scelte operative, ovvero peculiari a-dempimenti coessenziali alla pienezza dell’esercizio del diritto di difesa, risultano sicuramente incidenti sulla correttezza dell’instaurazione del rapporto processuale. Ciò pone il tema, di indefettibile attualità, degli strumenti di controllo e garan-zia posti a presidio dei requisiti costituzionali minimi del giudice a fronte di prassi giudiziarie distorsive che offrono soluzioni non più al passo con i dettami della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Perché un dato è ormai certo: il processo celebrato da un giudice provo dei connotati dell’imparzialità reale e della terzietà effettiva non può che essere considerato “ingiusto”, e la relativa sentenza “illegittima” in quanto deliberata in violazione di un diritto soggettivo ineludibile.

LA NEUTRALITÀ DEL GIUDICE TRA CADUTE DI LEGALITÀ E IPOTESI DI TENTATA GIUSTIZIA / Gaito, Alfredo. - 1(2004), pp. 103-126.

LA NEUTRALITÀ DEL GIUDICE TRA CADUTE DI LEGALITÀ E IPOTESI DI TENTATA GIUSTIZIA

GAITO, ALFREDO
2004

Abstract

È oramai un punto fermo, insuscettibile di discussioni, che l’ortodosso rispetto delle regole di individuazione del giudice “competente”, terzo ed imparziale co-stituisce il cardine del giusto processo. Se è vero che la potestà giurisdizionale si esercita solo da parte del giudice idoneo alla stregua dei criteri scanditi da Costituzione, Ordinamento giudiziario e codice di procedura penale, ove e quando i connotati del singolo giudice risultino dissonanti rispetto all’archetipo, il giudice deve solo riconoscere che esiste una situazione di incompatibilità, normativamente preclusiva rispetto all’esercizio di una certa attività processuale e/o all’espletamento di una “specifica” funzione giurisdizionale. Conseguentemente, la verifica sulla terzietà ed imparzialità del giudice, in ogni aspetto che possa implicare il profilarsi del fenomeno del iudex suspectus, è di rigore da parte del giudice, che dovrebbe procedervi anche se le parti private e il p.m. rimanessero inerti. Ove sia stabilita l’esigenza di certi requisiti soggettivi/funzionali a presupposto del procedimento, il giudice deve necessariamente, e prima di ogni attività decisoria, accertare la sussistenza in concreto del dato condizionante, restando compito delle parti prospettare –ognuna in relazione al proprio interesse– prove e argomenti, in funzione stimolante e contenutisticamente integratrice dell’indagine giudiziale. Ogni qualvolta il dovere di osservanza della Costituzione, dell’Ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura risulta palesemente adempiuto, il controllo si risolve nel prendere atto della situazione di evidenza; ma, solo che promanino perplessità o sospetti da parte di un soggetto processuale, l’indagine va compiuta in tutta la sua interezza, al fine di accertare se il giudice in odore di sospetto sia o fosse davvero idoneo alla bisogna. L’obbligo gravante sul giudice di rispettare le forme si rispecchia nel diritto del singolo alla corretta applicazione delle leggi che regolano l’instaurazione e l’andamento del processo e comporta sempre la tutela di coloro che dall’inosservanza della Costituzione, dell’Ordinamento giudiziario e della legge processuale possano subire o aver subito conseguenze pregiudizievoli. Per questa ragione, appare irrinunciabile un controllo a tutto campo sulla sussistenza dei requisiti minimali stabiliti dalla legge, quanto meno in funzione di verifica sull’esatta applicazione di tutti quei meccanismi procedurali che, imponendo certe particolari cautele nell’individuazione del giudice, precise regole di esclusione della legittimazione ad iudicium, presupposti individuati e scansioni temporali tassative per l’esercizio di particolari scelte operative, ovvero peculiari a-dempimenti coessenziali alla pienezza dell’esercizio del diritto di difesa, risultano sicuramente incidenti sulla correttezza dell’instaurazione del rapporto processuale. Ciò pone il tema, di indefettibile attualità, degli strumenti di controllo e garan-zia posti a presidio dei requisiti costituzionali minimi del giudice a fronte di prassi giudiziarie distorsive che offrono soluzioni non più al passo con i dettami della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Perché un dato è ormai certo: il processo celebrato da un giudice provo dei connotati dell’imparzialità reale e della terzietà effettiva non può che essere considerato “ingiusto”, e la relativa sentenza “illegittima” in quanto deliberata in violazione di un diritto soggettivo ineludibile.
2004
Sanzioni e protagonisti del processo penale
9788813251543
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
LA NEUTRALITÀ DEL GIUDICE TRA CADUTE DI LEGALITÀ E IPOTESI DI TENTATA GIUSTIZIA / Gaito, Alfredo. - 1(2004), pp. 103-126.
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