SOMMARIO: 0. Premessa sull’oggetto dell’indagine: una tutela penale dei sentimenti e dei tabù? 1. “Danno” e “offesa” nel linguaggio penalistico italiano. 2. Il reato come offesa di un bene giuridico quale vincolo costituzionale sulla ‘forma’ della tutela penale. 3. Il rispetto del principio di extrema ratio: offese penali eticamente pregnanti e concezioni ulteriormente sanzionatorie del reato. 4. Sulla possibilità di norme penali illiberali, ma non incostituzionali. 5. Premesse sul rapporto fra morale e diritto penale. 6. Il vero punto di partenza del dibattito attuale sulla dannosità sociale (“harm”) delle condotte immorali: tutti, anche i moralisti, usano argomenti orientati alle conseguenze. 7. Il danno criminale (l’offesa), tra harm e offense. La proposta di Feinberg. 8. L’offense principle come esigenza di differenziare l’oggetto giuridico del reato oltre il paradigma della tutela di beni (“la dannosità del fatto per i terzi”). 9. L’offense principle come conseguenza dell’imprecisione e della limitazione della categoria dell’harm. Rilievi critici sulle due categorie. 10. Per una legislazione penale non solo performativa. Perché il diritto penale non tutela i meri sentimenti. 10. 1. Esempi. Mero consumo (senza “acquisto”) di pornografia minorile. 10.2. Spettacoli o atti osceni in luogo pubblico. 10.3. Uso e cessione di droghe. 10.4. Tutela penale di tabù, dei sentimenti patriottici e religiosi, o della memoria storica? 10.5. Sicurezza urbana e pace sociale: mendicità, malgoverno di animali, disturbi e molestie “dans la rue”. 11. Modelli di illecito minore ed esigenza di un’antigiuridicità extrapenale previa con una scala di gravità ascendente amministrativa/penale nelle condotte relative alla sicurezza
'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimentiNote su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg / Donini, Massimo. - (2010), pp. 41-101.
'Danno' e 'offesa' nella c.d. tutela penale dei sentimentiNote su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell’”offense” di Joel Feinberg
DONINI, Massimo
2010
Abstract
SOMMARIO: 0. Premessa sull’oggetto dell’indagine: una tutela penale dei sentimenti e dei tabù? 1. “Danno” e “offesa” nel linguaggio penalistico italiano. 2. Il reato come offesa di un bene giuridico quale vincolo costituzionale sulla ‘forma’ della tutela penale. 3. Il rispetto del principio di extrema ratio: offese penali eticamente pregnanti e concezioni ulteriormente sanzionatorie del reato. 4. Sulla possibilità di norme penali illiberali, ma non incostituzionali. 5. Premesse sul rapporto fra morale e diritto penale. 6. Il vero punto di partenza del dibattito attuale sulla dannosità sociale (“harm”) delle condotte immorali: tutti, anche i moralisti, usano argomenti orientati alle conseguenze. 7. Il danno criminale (l’offesa), tra harm e offense. La proposta di Feinberg. 8. L’offense principle come esigenza di differenziare l’oggetto giuridico del reato oltre il paradigma della tutela di beni (“la dannosità del fatto per i terzi”). 9. L’offense principle come conseguenza dell’imprecisione e della limitazione della categoria dell’harm. Rilievi critici sulle due categorie. 10. Per una legislazione penale non solo performativa. Perché il diritto penale non tutela i meri sentimenti. 10. 1. Esempi. Mero consumo (senza “acquisto”) di pornografia minorile. 10.2. Spettacoli o atti osceni in luogo pubblico. 10.3. Uso e cessione di droghe. 10.4. Tutela penale di tabù, dei sentimenti patriottici e religiosi, o della memoria storica? 10.5. Sicurezza urbana e pace sociale: mendicità, malgoverno di animali, disturbi e molestie “dans la rue”. 11. Modelli di illecito minore ed esigenza di un’antigiuridicità extrapenale previa con una scala di gravità ascendente amministrativa/penale nelle condotte relative alla sicurezzaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.