Il divieto di licenziamento sancito dall’art. 46, DL, 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L, 24 aprile 2020, n. 27 (e più volte modificato) è stato sostituito dalle misure contenute nell’art. 14, DL, 14 agosto 2020, n. 104 (nel prosieguo DL). La rubrica dell’art. 14 (“proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, identica a quella dell’art. 46, con la sola aggiunta della parola “proroga”) palesa l’intenzione del legislatore di operare in con- tinuità rispetto al precedente regime di divieto che è venuto a cessare il 17 agosto.
La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (prime osservazioni sull'art. 14, DL n. 104/2020) / Maresca, Arturo. - (2021), pp. 151-169. - LABOR ISTANTANEE.
La flessibilità del divieto di licenziamento per Covid (prime osservazioni sull'art. 14, DL n. 104/2020)
Arturo Maresca
2021
Abstract
Il divieto di licenziamento sancito dall’art. 46, DL, 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L, 24 aprile 2020, n. 27 (e più volte modificato) è stato sostituito dalle misure contenute nell’art. 14, DL, 14 agosto 2020, n. 104 (nel prosieguo DL). La rubrica dell’art. 14 (“proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, identica a quella dell’art. 46, con la sola aggiunta della parola “proroga”) palesa l’intenzione del legislatore di operare in con- tinuità rispetto al precedente regime di divieto che è venuto a cessare il 17 agosto.File | Dimensione | Formato | |
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