Qual è la natura giuridica del sottosuolo? Si pongono due problemi. Il primo concerne l’estensione del territorio degli Stati. Il sottosuolo rientra nel territorio degli Stati e quindi è oggetto di sovranità. Secondo problema: la parte sottostante ai beni fondiari (tanto di proprietà pubblica quanto di proprietà privata) che natura giuridica hanno? Il sottosuolo fin tanto che non riceve una specifica destinazione economico-sociale non riceve particolare tutela giuridica, e quindi nulla vieta che possa essere considerato come cosa semplice. In questa fattispecie torna utile il concetto di cosa distinto da quello di bene. Il vantaggio di questa tesi lo si avverte quando si deve spiegare la trasformazione di porzioni di sottosuolo in gallerie, cantine, laboratori sotterranei ecc. Quando una porzione di sottosuolo riceve qualche destinazione economico sociale come quella, ad esempio, di trasformazione per la costruzione di galleria ferroviaria o stradale si comprende con facilità la possibilità che il non bene diventi bene. La cosa senza valore ne acquista uno importante. Si suppone che appartengono alla categoria delle cose oltre al sottosuolo indistinto anche i rifiuti. È per questo preciso motivo che la categoria delle “cose” (in passato così importante, ma ora a rischi abbandono come fosse un rifiuto) torna invece ad essere utile per comprendere fattispecie altrimenti incomprensibili e di impossibile qualificazione giuridica. Infatti i rifiuti possono essere qualificati come cose (sostanze ed oggetti) oggetto di obblighi. Ai sensi dell’art. 810 del cod. civ., i beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. A ben vedere dalla suddetta norma si può dedurre una doppia definizione: accanto alla nozione di beni si può ricavare anche quella di cose che beni non sono.

Rifiuti e cose in senso giuridico / Federici, Renato. - (2005), pp. 1077-1093.

Rifiuti e cose in senso giuridico

FEDERICI, Renato
2005

Abstract

Qual è la natura giuridica del sottosuolo? Si pongono due problemi. Il primo concerne l’estensione del territorio degli Stati. Il sottosuolo rientra nel territorio degli Stati e quindi è oggetto di sovranità. Secondo problema: la parte sottostante ai beni fondiari (tanto di proprietà pubblica quanto di proprietà privata) che natura giuridica hanno? Il sottosuolo fin tanto che non riceve una specifica destinazione economico-sociale non riceve particolare tutela giuridica, e quindi nulla vieta che possa essere considerato come cosa semplice. In questa fattispecie torna utile il concetto di cosa distinto da quello di bene. Il vantaggio di questa tesi lo si avverte quando si deve spiegare la trasformazione di porzioni di sottosuolo in gallerie, cantine, laboratori sotterranei ecc. Quando una porzione di sottosuolo riceve qualche destinazione economico sociale come quella, ad esempio, di trasformazione per la costruzione di galleria ferroviaria o stradale si comprende con facilità la possibilità che il non bene diventi bene. La cosa senza valore ne acquista uno importante. Si suppone che appartengono alla categoria delle cose oltre al sottosuolo indistinto anche i rifiuti. È per questo preciso motivo che la categoria delle “cose” (in passato così importante, ma ora a rischi abbandono come fosse un rifiuto) torna invece ad essere utile per comprendere fattispecie altrimenti incomprensibili e di impossibile qualificazione giuridica. Infatti i rifiuti possono essere qualificati come cose (sostanze ed oggetti) oggetto di obblighi. Ai sensi dell’art. 810 del cod. civ., i beni sono le cose che possono formare oggetto di diritti. A ben vedere dalla suddetta norma si può dedurre una doppia definizione: accanto alla nozione di beni si può ricavare anche quella di cose che beni non sono.
2005
Studi in onore di Giorgio Berti
882431550X
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Rifiuti e cose in senso giuridico / Federici, Renato. - (2005), pp. 1077-1093.
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