Con l’ordinanza n. 26778 del 21 ottobre 2019, la Corte di Cassazione sancisce la nullità della clausola con cui la banca subordina l’esecuzione delle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili. Tale clausola contrasta con i principi informatori della legge sulla privacy, la quale ha natura di norma imperativa, accogliendo al proprio interno precetti che non possono in alcun modo essere derogati dall’autonomia privata, in quanto posti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociali pregnanti nell’ordinamento italiano, volti al rispetto di diritti e libertà fondamentali quali la dignità, la riservatezza, l’identità personale e la protezione dei dati personali.
Sul principio di minimizzazione nell'uso dei dati personali / Mattera, Rosa. - (2020), pp. 107-113.
Sul principio di minimizzazione nell'uso dei dati personali
mattera rosa
2020
Abstract
Con l’ordinanza n. 26778 del 21 ottobre 2019, la Corte di Cassazione sancisce la nullità della clausola con cui la banca subordina l’esecuzione delle operazioni richieste dal cliente al consenso al trattamento dei dati sensibili. Tale clausola contrasta con i principi informatori della legge sulla privacy, la quale ha natura di norma imperativa, accogliendo al proprio interno precetti che non possono in alcun modo essere derogati dall’autonomia privata, in quanto posti a tutela di interessi generali, di valori morali e sociali pregnanti nell’ordinamento italiano, volti al rispetto di diritti e libertà fondamentali quali la dignità, la riservatezza, l’identità personale e la protezione dei dati personali.File | Dimensione | Formato | |
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