Il codice di procedura penale del 1930 (artt. 18-20) disciplinava due figure di sospensione obbligatoria (pregiudiziale penale e pregiudiziale civile o amministrativa obbligatoria e una discrezionale quando la decisione dipendeva da una questione civile o amministrativa non concernente lo status personale (pregiudiziale civile o amministrativa facoltativa). Il codice vigente ha ripudiato l’assioma dell’unità della giurisdizione sopprimendo le pregiudiziali obbligatorie e ogni forma di pregiudiziale penale per cui tutte le questioni giuridiche dubbie logicamente presupposte alla decisione e non ricomprese nel tema principale del processo, debbono essere risolte in via incidentale. L’art. 479 prevede, tuttavia, limitatamente alla fase del dibattimento, la possibilità di sospendere il processo quando risulti necessario chiarire una qualsiasi questione civile o amministrativa particolarmente complessa, già pendente innanzi al giudice competente. In tal caso la pronuncia emessa in sede propria sarà oggetto di libera valutazione da parte del giudice penale. L’art. 3 c.p.p. contempla, inoltre, alcune questioni pregiudiziali allo scioglimento delle quali è subordinata la decisione; esse riguardano la legittimità costituzionale di una norma (pregiudiziale costituzionale) ovvero lo status di famiglia o di cittadinanza delle persone: in tal caso il processo penale può essere sospeso, se la questione appare particolarmente complessa e la stessa pende già innanzi ad altro giudice, e le decisioni passate in giudicato da questi assunte hanno efficacia vincolante nel processo penale per le sole parti che abbiano partecipato al procedimento civile o amministrativo. La sospensione del processo viene disposta con ordinanza motivata immediatamente impugnabile per cassazione; quelle reiettive sono, invece, impugnabili unitamente alla sentenza definitiva del grado La sospensione opera in riferimento a ogni fase del giudizio, compresa l’udienza preliminare e, a fortiori, il giudizio abbreviato; nel frattempo sono sospesi i termini di decorrenza della prescrizione e sono consentiti gli atti urgenti. Il provvedimento può essere sollecitato dalle parti o ex officio e la legittimazione attiva spetta al PM e ai difensori delle parti private

Art. 3. Questioni pregiudiziali / Bruno, Pierfrancesco. - (2019), pp. 3-22.

Art. 3. Questioni pregiudiziali

Pierfrancesco Bruno
2019

Abstract

Il codice di procedura penale del 1930 (artt. 18-20) disciplinava due figure di sospensione obbligatoria (pregiudiziale penale e pregiudiziale civile o amministrativa obbligatoria e una discrezionale quando la decisione dipendeva da una questione civile o amministrativa non concernente lo status personale (pregiudiziale civile o amministrativa facoltativa). Il codice vigente ha ripudiato l’assioma dell’unità della giurisdizione sopprimendo le pregiudiziali obbligatorie e ogni forma di pregiudiziale penale per cui tutte le questioni giuridiche dubbie logicamente presupposte alla decisione e non ricomprese nel tema principale del processo, debbono essere risolte in via incidentale. L’art. 479 prevede, tuttavia, limitatamente alla fase del dibattimento, la possibilità di sospendere il processo quando risulti necessario chiarire una qualsiasi questione civile o amministrativa particolarmente complessa, già pendente innanzi al giudice competente. In tal caso la pronuncia emessa in sede propria sarà oggetto di libera valutazione da parte del giudice penale. L’art. 3 c.p.p. contempla, inoltre, alcune questioni pregiudiziali allo scioglimento delle quali è subordinata la decisione; esse riguardano la legittimità costituzionale di una norma (pregiudiziale costituzionale) ovvero lo status di famiglia o di cittadinanza delle persone: in tal caso il processo penale può essere sospeso, se la questione appare particolarmente complessa e la stessa pende già innanzi ad altro giudice, e le decisioni passate in giudicato da questi assunte hanno efficacia vincolante nel processo penale per le sole parti che abbiano partecipato al procedimento civile o amministrativo. La sospensione del processo viene disposta con ordinanza motivata immediatamente impugnabile per cassazione; quelle reiettive sono, invece, impugnabili unitamente alla sentenza definitiva del grado La sospensione opera in riferimento a ogni fase del giudizio, compresa l’udienza preliminare e, a fortiori, il giudizio abbreviato; nel frattempo sono sospesi i termini di decorrenza della prescrizione e sono consentiti gli atti urgenti. Il provvedimento può essere sollecitato dalle parti o ex officio e la legittimazione attiva spetta al PM e ai difensori delle parti private
2019
Atti Difensivi Penali. Formulario commentato
9788821770159
giurisdizione penale; questioni pregiudiziali; sospensione del processo
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Art. 3. Questioni pregiudiziali / Bruno, Pierfrancesco. - (2019), pp. 3-22.
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