La concentrazione in capo agli uffici inquirenti dislocati presso il capoluogo del distretto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, voluta dalla L. 20.1.1992 n° 8, ed estesa dalla L. 17.4.2015 n. 47 ai delitti aggravati dalla finalità di terrorismo, rende meno probabile l’eventualità che anch’essi possano restare coinvolti in contrati positivi e negativi con riferimento alle fattispecie criminose indicate dai c. 3-bis e 3-quater dell’art. 51. La problematica potrà manifestarsi a livello infra o eso-distrettuale: nel primo caso fra la D.D.A. e una delle procure ordinarie dislocata presso un tribunale periferico (il tema sarà dato dalla riconducibilità dei fatti su cui pendono e indagini alla nozione di crimine organizzato o di terrorismo) e nel secondo, nella maggior parte dei casi, fra i procuratori distrettuali con riferimento alle relative attribuzioni territoriali. La definizione del contrasto è affidata ai PG presso le Corti d’appello e di cassazione: il primo, deputato a dirimere i contrasti interni al distretto, è tenuto solo a informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti eventualmente adottati; nella seconda ipotesi la DNA assume una funzione consultiva poiché il PG presso la Cassazione provvede «sentito» il suo parere (non vincolante).

Art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo / Bruno, Pierfrancesco. - (2017). - COMMENTARI IPSOA.

Art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo

Pierfrancesco Bruno
2017

Abstract

La concentrazione in capo agli uffici inquirenti dislocati presso il capoluogo del distretto delle attività investigative in materia di criminalità organizzata, voluta dalla L. 20.1.1992 n° 8, ed estesa dalla L. 17.4.2015 n. 47 ai delitti aggravati dalla finalità di terrorismo, rende meno probabile l’eventualità che anch’essi possano restare coinvolti in contrati positivi e negativi con riferimento alle fattispecie criminose indicate dai c. 3-bis e 3-quater dell’art. 51. La problematica potrà manifestarsi a livello infra o eso-distrettuale: nel primo caso fra la D.D.A. e una delle procure ordinarie dislocata presso un tribunale periferico (il tema sarà dato dalla riconducibilità dei fatti su cui pendono e indagini alla nozione di crimine organizzato o di terrorismo) e nel secondo, nella maggior parte dei casi, fra i procuratori distrettuali con riferimento alle relative attribuzioni territoriali. La definizione del contrasto è affidata ai PG presso le Corti d’appello e di cassazione: il primo, deputato a dirimere i contrasti interni al distretto, è tenuto solo a informare il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti eventualmente adottati; nella seconda ipotesi la DNA assume una funzione consultiva poiché il PG presso la Cassazione provvede «sentito» il suo parere (non vincolante).
2017
Codice di Procedura Penale Commentato. Tomo I, Costituzione, Trattato di Lisbona, Carta di Nizza, cedu. Artt. 1-315
9788821756672
pubblico ministero; indagini penali; criminalità organizzata; terrorismo
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Art. 54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata e terrorismo / Bruno, Pierfrancesco. - (2017). - COMMENTARI IPSOA.
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