Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM. Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti). Il contrasto positivo si attiva quando l’ufficio procedente viene a conoscenza della pendenza, innanzi ad altro organo inquirente, di un analogo procedimento avente ad oggetto fatti per i quali reputa competente il giudice presso cui svolge le sue funzioni, chiedendo la trasmissione del fascicolo. Nel caso in cui l’interpellato aderisca alla richiesta, l’incidente si compone spontaneamente senza dare adito ad alcun conflitto. Quando il dissidio persista, spetta al destinatario dell’informativa comunicare il contrasto positivo insorto al PG presso la Corte d’appello ovvero presso la Corte di cassazione, a seconda che gli uffici appartengano, o meno, al medesimo distretto giudiziario. Il PG decide avendo assunto le necessarie informazioni - e, dunque, senza necessariamente ricevere l’intero carteggio relativo ai procedimenti in relazione ai quali è nato il contrasto - con decreto motivato. La decisione, benché priva di valore giurisdizionale, ha efficacia vincolante per gli uffici dissidenti, ma ha efficacia, rebus sic stantibus, non essendo possibile escludere successivi ripensamenti anche alla luce di nuovi elementi. Il comma 3° dell’art 54-bis c.p.p. consente l’utilizzazione dei soli atti investigativi compiuti dal PM privo di attribuzione compiuti nel periodo precedente l’individuazione dell’inquirente legittimato; il comma 4° stabilisce, invece, che quelli precedentemente posti in essere dagli uffici successivamente coinvolti nel contrasto positivo siano fruibili comunque. Il comma 5° dell’art. 54-bic c.p.p. estende la procedura ad «ogni altro caso di contrasto positivo fra pubblici ministeri»
Art. 54-bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero / Bruno, Pierfrancesco. - (2017). - COMMENTARI IPSOA.
Art. 54-bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero
Pierfrancesco Bruno
2017
Abstract
Nell’impostazione originaria del codice non era previsto un conflitto positivo tra PM. Il D.L. 20.11.1991, n° 367 convertito in L. 20.1.1992, n° 8 ha imposto un generale divieto acché più procure investighino sul medesimo fatto (da intendersi come l’elemento materiale del reato) posto a carico della stessa persona (identità soggettiva che, secondo l’interpretazione corrente, verrebbe meno ogni qual volta vi sia coincidenza solo parziale dei soggetti indagati da parte degli uffici inquirenti). Il contrasto positivo si attiva quando l’ufficio procedente viene a conoscenza della pendenza, innanzi ad altro organo inquirente, di un analogo procedimento avente ad oggetto fatti per i quali reputa competente il giudice presso cui svolge le sue funzioni, chiedendo la trasmissione del fascicolo. Nel caso in cui l’interpellato aderisca alla richiesta, l’incidente si compone spontaneamente senza dare adito ad alcun conflitto. Quando il dissidio persista, spetta al destinatario dell’informativa comunicare il contrasto positivo insorto al PG presso la Corte d’appello ovvero presso la Corte di cassazione, a seconda che gli uffici appartengano, o meno, al medesimo distretto giudiziario. Il PG decide avendo assunto le necessarie informazioni - e, dunque, senza necessariamente ricevere l’intero carteggio relativo ai procedimenti in relazione ai quali è nato il contrasto - con decreto motivato. La decisione, benché priva di valore giurisdizionale, ha efficacia vincolante per gli uffici dissidenti, ma ha efficacia, rebus sic stantibus, non essendo possibile escludere successivi ripensamenti anche alla luce di nuovi elementi. Il comma 3° dell’art 54-bis c.p.p. consente l’utilizzazione dei soli atti investigativi compiuti dal PM privo di attribuzione compiuti nel periodo precedente l’individuazione dell’inquirente legittimato; il comma 4° stabilisce, invece, che quelli precedentemente posti in essere dagli uffici successivamente coinvolti nel contrasto positivo siano fruibili comunque. Il comma 5° dell’art. 54-bic c.p.p. estende la procedura ad «ogni altro caso di contrasto positivo fra pubblici ministeri»File | Dimensione | Formato | |
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