The article addresses, on the basis of some ambiguous decisions of Italian courts, the question whether and to what extension the scope of the information and inspection rights granted to the shareholder of limited liability companies (Italian s.r.l.) by art. 2476, paragraph 2, of the Italian Civil Code, also includes information and documentation concerning subsidiaries or, more generally, companies belonging to the same group. The author argues that the shareholder's right of information and inspection includes information on the relationships of the s.r.l. with the controlled and the controlling companies, the information provided by the subsidiaries for the purpose of preparing the consolidated financial statements, the corporate documentation (e.g. minutes of shareholders' resolutions) of the direct subsidiaries, the directives and guidelines given to the directors of the subsidiaries, the directives given to the s.r.l. by the company or entity exercising the management and coordination activity on it. In other words, the answer to the question posed is necessarily analytical and distinguishes case by case. A general solution, in the sense, for example, that the shareholder’s information and inspection right always prevails on the principle of legal separateness of the group companies, should rest on a specific provision of the law, which is currently missing in our legal system and which, if introduced, should also reasonably apply to the shareholder of a joint-stock company belonging to a group.

L’articolo affronta, sulla scorta di alcune decisioni giurisprudenziali di tenore non univoco, la questione se e con quale estensione il diritto di informazione ed ispezione riconosciuto al socio di s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., spetti anche riguardo ad informazioni e documentazione concernenti le società controllate o comunque appartenenti al gruppo. La risposta dell’autrice è nel senso che il diritto in questione, esaminato in una prospettiva di gruppo, si estende fino a comprendere le informazioni sui rapporti della s.r.l. con le altre società del gruppo in senso ascendente e discendente, le informazioni fornite dalle società controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato, la documentazione societaria (es., verbali di delibere assembleari) delle sole controllate dirette, le direttive e gli atti di indirizzo trasmessi agli amministratori delle società controllate, le direttive impartite alla s.r.l. dalla società o ente esercente su di essa l’attività di direzione e coordinamento. In altri termini, la risposta al problema esaminato è necessariamente analitica e distingue caso da caso: una soluzione di carattere generale, nel senso per esempio che l‘esigenza informativa del socio prevalga sempre e comunque sul principio di autonomia giuridica delle società del gruppo, dovrebbe riposare su una specifica disposizione di legge, che manca allo stato nel nostro ordinamento e che, ove fosse introdotta, dovrebbe potersi applicare anche al socio di s.p.a. appartenente ad un gruppo.

Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l. in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso / Scognamiglio, Giuliana. - (2020), pp. 1030-1046.

Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l. in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso

Giuliana Scognamiglio
2020

Abstract

The article addresses, on the basis of some ambiguous decisions of Italian courts, the question whether and to what extension the scope of the information and inspection rights granted to the shareholder of limited liability companies (Italian s.r.l.) by art. 2476, paragraph 2, of the Italian Civil Code, also includes information and documentation concerning subsidiaries or, more generally, companies belonging to the same group. The author argues that the shareholder's right of information and inspection includes information on the relationships of the s.r.l. with the controlled and the controlling companies, the information provided by the subsidiaries for the purpose of preparing the consolidated financial statements, the corporate documentation (e.g. minutes of shareholders' resolutions) of the direct subsidiaries, the directives and guidelines given to the directors of the subsidiaries, the directives given to the s.r.l. by the company or entity exercising the management and coordination activity on it. In other words, the answer to the question posed is necessarily analytical and distinguishes case by case. A general solution, in the sense, for example, that the shareholder’s information and inspection right always prevails on the principle of legal separateness of the group companies, should rest on a specific provision of the law, which is currently missing in our legal system and which, if introduced, should also reasonably apply to the shareholder of a joint-stock company belonging to a group.
2020
La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della crisi
9788892132092
L’articolo affronta, sulla scorta di alcune decisioni giurisprudenziali di tenore non univoco, la questione se e con quale estensione il diritto di informazione ed ispezione riconosciuto al socio di s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c., spetti anche riguardo ad informazioni e documentazione concernenti le società controllate o comunque appartenenti al gruppo. La risposta dell’autrice è nel senso che il diritto in questione, esaminato in una prospettiva di gruppo, si estende fino a comprendere le informazioni sui rapporti della s.r.l. con le altre società del gruppo in senso ascendente e discendente, le informazioni fornite dalle società controllate ai fini della redazione del bilancio consolidato, la documentazione societaria (es., verbali di delibere assembleari) delle sole controllate dirette, le direttive e gli atti di indirizzo trasmessi agli amministratori delle società controllate, le direttive impartite alla s.r.l. dalla società o ente esercente su di essa l’attività di direzione e coordinamento. In altri termini, la risposta al problema esaminato è necessariamente analitica e distingue caso da caso: una soluzione di carattere generale, nel senso per esempio che l‘esigenza informativa del socio prevalga sempre e comunque sul principio di autonomia giuridica delle società del gruppo, dovrebbe riposare su una specifica disposizione di legge, che manca allo stato nel nostro ordinamento e che, ove fosse introdotta, dovrebbe potersi applicare anche al socio di s.p.a. appartenente ad un gruppo.
società a responsabilità limitata, diritti di informazione ed ispezione del socio, gruppo di società
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Sull'estensione al gruppo del diritto di informazione ed ispezione del socio di s.r.l. in La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso / Scognamiglio, Giuliana. - (2020), pp. 1030-1046.
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