L'art. 746 descrive gli effetti del trasferimento di giurisdizione in executivis. Le conseguenze più rilevanti sono due, entrambe ispirate al principio del ne bis in idem: la prima è che l'esecuzione nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione all'estero e per tutta la sua durata; la seconda è che la pena, interamente espiata per la legislazione dello Stato straniero di esecuzione, non può più essere esecutiva in Italia
Commento art. 746 c.p.p / Tribisonna, Francesca. - (2012), pp. 4314-4316.
Commento art. 746 c.p.p.
Francesca Tribisonna
2012
Abstract
L'art. 746 descrive gli effetti del trasferimento di giurisdizione in executivis. Le conseguenze più rilevanti sono due, entrambe ispirate al principio del ne bis in idem: la prima è che l'esecuzione nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione all'estero e per tutta la sua durata; la seconda è che la pena, interamente espiata per la legislazione dello Stato straniero di esecuzione, non può più essere esecutiva in ItaliaFile allegati a questo prodotto
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