Quando una sentenza o un decreto penale di condanna che hanno inflitto al condannato una pena pecuniaria (multa per i delitti; ammenda per le contravvenzioni) diventano irrevocabili, sorge in capo al condannato - o alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se citata ai sensi dell’art. 89 c.p.p. - un dovere di adempimento all’obbligazione patrimoniale. Nel caso in cui il condannato non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute a titolo di pena pecuniaria e le iniziative volte alla riscossione coattiva del credito, tipiche di una fase puramente “amministrativa”, si rivelino infruttuose, può seguire una fase di natura “giurisdizionale”
Commento art. 660 c.p.p / Tribisonna, Francesca. - (2011), pp. 1715-1733.
Commento art. 660 c.p.p.
Francesca Tribisonna
2011
Abstract
Quando una sentenza o un decreto penale di condanna che hanno inflitto al condannato una pena pecuniaria (multa per i delitti; ammenda per le contravvenzioni) diventano irrevocabili, sorge in capo al condannato - o alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se citata ai sensi dell’art. 89 c.p.p. - un dovere di adempimento all’obbligazione patrimoniale. Nel caso in cui il condannato non provveda spontaneamente al versamento delle somme dovute a titolo di pena pecuniaria e le iniziative volte alla riscossione coattiva del credito, tipiche di una fase puramente “amministrativa”, si rivelino infruttuose, può seguire una fase di natura “giurisdizionale”I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


