La clausola qui annotata conferisce al confideiussore beneficiario il potere (i.e. il diritto potestativo) di ridurre l’obbligazione di garanzia, che da solidale diviene pro parte. Premessi brevi cenni alle origini e all’àmbito dell’istituto del beneficio della divisione, il contributo esamina forma, struttura ed effetti della clausola di-sciplinata agli artt. 1946 e 1947 c.c. Particolare attenzione è dedicata agli effetti del potere di divisione nelle ipotesi di insolvenza, preesistente e sopravvenuta, degli altri congaranti (art. 1947, comma 2, c.c.). Infine, è affrontata la questione relativa alla possibilità che il beneficium divisionis venga opposto, oltre che per la via processuale, anche in sede extragiudiziale. The clause here examined gives co-guarantor the power to divide the guarantee obli-gation, which, from being joint, turns into a pro parte obligation. After some short notes regarding the origins and the scope of the beneficium divisionis principle, the paper analyzes the form, the structure and the effectiveness of the clause regulated under articles 1946 and 1947 civile code. Particular attention is paid to the effectiveness of particion’s power in the case of other co-guarantors’ insolvency, both preexisting and subsequent (article 1947, para 2, civil code). In the end, light is shed on whether the beneficium divisionis could be exercised, not only through a trial, but also out of court.

Clausola di beneficio della divisione (artt. 1946 e 1947 c.c.) / Bernardi, Francesco. - (2019), pp. 73-91.

Clausola di beneficio della divisione (artt. 1946 e 1947 c.c.)

bernardi Francesco
2019

Abstract

La clausola qui annotata conferisce al confideiussore beneficiario il potere (i.e. il diritto potestativo) di ridurre l’obbligazione di garanzia, che da solidale diviene pro parte. Premessi brevi cenni alle origini e all’àmbito dell’istituto del beneficio della divisione, il contributo esamina forma, struttura ed effetti della clausola di-sciplinata agli artt. 1946 e 1947 c.c. Particolare attenzione è dedicata agli effetti del potere di divisione nelle ipotesi di insolvenza, preesistente e sopravvenuta, degli altri congaranti (art. 1947, comma 2, c.c.). Infine, è affrontata la questione relativa alla possibilità che il beneficium divisionis venga opposto, oltre che per la via processuale, anche in sede extragiudiziale. The clause here examined gives co-guarantor the power to divide the guarantee obli-gation, which, from being joint, turns into a pro parte obligation. After some short notes regarding the origins and the scope of the beneficium divisionis principle, the paper analyzes the form, the structure and the effectiveness of the clause regulated under articles 1946 and 1947 civile code. Particular attention is paid to the effectiveness of particion’s power in the case of other co-guarantors’ insolvency, both preexisting and subsequent (article 1947, para 2, civil code). In the end, light is shed on whether the beneficium divisionis could be exercised, not only through a trial, but also out of court.
2019
Clasuole negoziali, Volume II
clausola; fideiussione; beneficio; divisione
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Clausola di beneficio della divisione (artt. 1946 e 1947 c.c.) / Bernardi, Francesco. - (2019), pp. 73-91.
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