La questione relativa alla possibile previsione nell'ambito degli ordinamenti regionali di un potere della Giunta analogo a quello che la Costituzione riserva al Governo centrale in sede di decretazione d’urgenza o in attuazione di delegazione legislativa da parte dell’Assemblea legislativa non è certo nuovo piuttosto è da rinvenirsi in alcuni provvedimenti emanati dalla Regione Sicilia, nel decennio compreso tra il 1950 e 1960. Entrata nel frattempo in funzione la Corte Costituzionale , la questione, se nell’ordinamento regionale fosse riscontrabile un potere delle Giunte di emanare atti con forza di legge è stata per la prima volta affrontata con la sent. 28 luglio 1959 n. 50 con una motivazione che ha segnato l’indirizzo giurisprudenziale seguito nel tempo, dapprima escludendo a livello regionale i decreti legge, e poi, con argomentazioni analoghe, i decreti legislativi. La ricerca, generata dal quesito relativo alla possibile configurabilità a livello regionale di atti con forza di legge ripercorre attraverso il dato formale, e quello giurisprudenziale, se effettivamente siano riscontrabili a livello regionale strumenti analoghi a quelli per i quali la Costituzione ammette l’esercizio della potestà legislativa eccezionale da parte del Governo. L’indagine, a fronte della risposta negativa dalla Corte costituzionale a questo interrogativo, prosegue rilevando che l’emergenza è un fenomeno che esiste a livello regionale e che potrebbe pertanto essere risolto attraverso la previsione di strumenti amministrativi ad hoc, le cosiddette ordinanze d’urgenza, previste dagli statuti attraverso l’attribuzione alla Giunta ovvero al Presidente della Regione di un potere di competenza del Consiglio atto a risolvere l’urgenza.
Gli atti aventi forza di legge e le Regioni / Lavagna, Gavina. - (2019), pp. 1-264.
Gli atti aventi forza di legge e le Regioni
Gavina Lavagna
2019
Abstract
La questione relativa alla possibile previsione nell'ambito degli ordinamenti regionali di un potere della Giunta analogo a quello che la Costituzione riserva al Governo centrale in sede di decretazione d’urgenza o in attuazione di delegazione legislativa da parte dell’Assemblea legislativa non è certo nuovo piuttosto è da rinvenirsi in alcuni provvedimenti emanati dalla Regione Sicilia, nel decennio compreso tra il 1950 e 1960. Entrata nel frattempo in funzione la Corte Costituzionale , la questione, se nell’ordinamento regionale fosse riscontrabile un potere delle Giunte di emanare atti con forza di legge è stata per la prima volta affrontata con la sent. 28 luglio 1959 n. 50 con una motivazione che ha segnato l’indirizzo giurisprudenziale seguito nel tempo, dapprima escludendo a livello regionale i decreti legge, e poi, con argomentazioni analoghe, i decreti legislativi. La ricerca, generata dal quesito relativo alla possibile configurabilità a livello regionale di atti con forza di legge ripercorre attraverso il dato formale, e quello giurisprudenziale, se effettivamente siano riscontrabili a livello regionale strumenti analoghi a quelli per i quali la Costituzione ammette l’esercizio della potestà legislativa eccezionale da parte del Governo. L’indagine, a fronte della risposta negativa dalla Corte costituzionale a questo interrogativo, prosegue rilevando che l’emergenza è un fenomeno che esiste a livello regionale e che potrebbe pertanto essere risolto attraverso la previsione di strumenti amministrativi ad hoc, le cosiddette ordinanze d’urgenza, previste dagli statuti attraverso l’attribuzione alla Giunta ovvero al Presidente della Regione di un potere di competenza del Consiglio atto a risolvere l’urgenza.File | Dimensione | Formato | |
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