L'art. 39, 6° co., t.u.b., riconosce il diritto «alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia». Un orientamento giurispruziale alquanto diffuso interpreta tale inciso come se imponesse una piena identificazione tra suddivisione e frazionamento, ma è possibile pervenire ad un esito opposto interpretando sistematicamente la norma alla luce di quanto indicato nei due commi immediatamente successivi, dove si precisano i tempi entro i quali l’istituto di credito deve dar seguito alla richiesta di frazionamento e il rimedio processuale attivabile in caso di infruttuosa scadenza di tali termini.
Valore economico della garanzia ipotecaria tra suddivisione e frazionamento / Addis, Fabio. - (2019), pp. 21-37.
Valore economico della garanzia ipotecaria tra suddivisione e frazionamento
Fabio Addis
2019
Abstract
L'art. 39, 6° co., t.u.b., riconosce il diritto «alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia». Un orientamento giurispruziale alquanto diffuso interpreta tale inciso come se imponesse una piena identificazione tra suddivisione e frazionamento, ma è possibile pervenire ad un esito opposto interpretando sistematicamente la norma alla luce di quanto indicato nei due commi immediatamente successivi, dove si precisano i tempi entro i quali l’istituto di credito deve dar seguito alla richiesta di frazionamento e il rimedio processuale attivabile in caso di infruttuosa scadenza di tali termini.File | Dimensione | Formato | |
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