Lo scritto offre una presentazione, condotta sia in chiave storica che di attualità positiva, della traduzione in lingua italiana dell’opera dedicata nel 1860 dal giurista tedesco G. Setzer alla Lex 17 cod. de fide instrumentorum, emanata da Giustiniano nel 528 d.C. e tradizionalmente considerata il dato positivo più antico in tema di formalismo convenzionale. La contestualizzazione delle posizioni di G. Setzer è assicurata da un’approfondita disamina delle critiche che, ad esse, sono state rivolte immediatamente dopo la pubblicazione dell’opera e in tempi più recenti, al fine di dimostrarne l’incidenza sulla formulazione letterale dell’art. 1352 c.c. italiano. Quest’ultima, contrariamente a quanto è sostenuto dall’orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, non è dunque riferibile al diritto romano, ma alla soluzione prevalsa, dopo un acceso dibattito, nell’ultima fase della Pandettistica, nella quale si preferì accordare preminenza al vincolo discendente da una regola di autonomia privata piuttosto che alla conservazione di uno stato di libera idoneità espressiva della volontà individuale, in piena conformità ad una concezione negoziale fortemente ancorata ai postulati dell’autoresponsabilità.
Contractus in scriptis fieri placuit. Setzer e il formalismo convenzionale / Addis, Fabio. - (2005), pp. 7-41.
Contractus in scriptis fieri placuit. Setzer e il formalismo convenzionale
ADDIS, Fabio
2005
Abstract
Lo scritto offre una presentazione, condotta sia in chiave storica che di attualità positiva, della traduzione in lingua italiana dell’opera dedicata nel 1860 dal giurista tedesco G. Setzer alla Lex 17 cod. de fide instrumentorum, emanata da Giustiniano nel 528 d.C. e tradizionalmente considerata il dato positivo più antico in tema di formalismo convenzionale. La contestualizzazione delle posizioni di G. Setzer è assicurata da un’approfondita disamina delle critiche che, ad esse, sono state rivolte immediatamente dopo la pubblicazione dell’opera e in tempi più recenti, al fine di dimostrarne l’incidenza sulla formulazione letterale dell’art. 1352 c.c. italiano. Quest’ultima, contrariamente a quanto è sostenuto dall’orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, non è dunque riferibile al diritto romano, ma alla soluzione prevalsa, dopo un acceso dibattito, nell’ultima fase della Pandettistica, nella quale si preferì accordare preminenza al vincolo discendente da una regola di autonomia privata piuttosto che alla conservazione di uno stato di libera idoneità espressiva della volontà individuale, in piena conformità ad una concezione negoziale fortemente ancorata ai postulati dell’autoresponsabilità.File | Dimensione | Formato | |
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