Questo saggio potrebbe essere considerato la prima monografia in tema di forme convenzionali. La figura di G. Setzer è avvolta nel mistero. Ci rimane solo la testimonianza di un impegno scientifico che è valso a guadagnargli un posto in un settore molto specifico, ma pur sempre d'un qualche rilievo, nella storia del pensiero giuridico. C. 4, 21, 17 pr. non stabilirebbe quando uno scritto sia necessario, per volontà delle parti, al perfezionamento del contratto ma prescriverebbe solo che cosa è necessario per assolvere l'onere di forma convenzionalmente pattuito. Il moderno sentimento giuridico, come anche le esigenze dell'attuale traffico giuridico, specie commerciale, sono contraddetti allorché si pongono limiti alla possibilità di perfezionare un contratto nel modo più semplice e agevole: deve invece attribuirsi rilievo a ciò che le parti vogliono, indipendentemente dai mezzi espressivi che siano stati impiegati. L'opinione di Setzer è oggi sempre più perdente, tanto sul piano dei diritti positivi vigenti che del soft law. Significative rivincite essa però si prende nel momento applicativo, con le numerose «trappole» di cui dissemina il cammino della tesi avversa.
Sulla pattuizione dello scritto. In particolare della l. 17 cod. de fide instrumentorum / Addis, Fabio. - (2005), pp. 1-119.
Sulla pattuizione dello scritto. In particolare della l. 17 cod. de fide instrumentorum
ADDIS, Fabio
2005
Abstract
Questo saggio potrebbe essere considerato la prima monografia in tema di forme convenzionali. La figura di G. Setzer è avvolta nel mistero. Ci rimane solo la testimonianza di un impegno scientifico che è valso a guadagnargli un posto in un settore molto specifico, ma pur sempre d'un qualche rilievo, nella storia del pensiero giuridico. C. 4, 21, 17 pr. non stabilirebbe quando uno scritto sia necessario, per volontà delle parti, al perfezionamento del contratto ma prescriverebbe solo che cosa è necessario per assolvere l'onere di forma convenzionalmente pattuito. Il moderno sentimento giuridico, come anche le esigenze dell'attuale traffico giuridico, specie commerciale, sono contraddetti allorché si pongono limiti alla possibilità di perfezionare un contratto nel modo più semplice e agevole: deve invece attribuirsi rilievo a ciò che le parti vogliono, indipendentemente dai mezzi espressivi che siano stati impiegati. L'opinione di Setzer è oggi sempre più perdente, tanto sul piano dei diritti positivi vigenti che del soft law. Significative rivincite essa però si prende nel momento applicativo, con le numerose «trappole» di cui dissemina il cammino della tesi avversa.File | Dimensione | Formato | |
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