La giurisprudenza europea in tema di ne bis in idem, successivamente al caso A e B c. Norvegia, ha lasciato il posto ad un margine di apprezzamento su come porre in essere ‘strumenti di raccordo’ tra procedure punitive parallele, tema che dovrebbe provocare un’ampia riflessione anche per i legislatori nazionali. Una volta ri-ammesso - sia pure con limitazioni - il ‘doppio binario punitivo’, infatti, deve riprendere linfa il dibattito a livello interdisciplinare e internazionale sulle garanzie minime di cui tenere conto al fine di impedire che l’utilizzo di accertamenti processuali differenziati, per lo stesso fatto, procuri una lesione del diritto di difesa. La prospettiva è rovesciata rispetto all’inizio del secolo XX, quando il tecnicismo giuridico aveva attratto quasi tutti gli strumenti repressivi all’interno del codice penale, mediante la tipizzazione delle contravvenzioni, delle misure di sicurezza e delle pene accessorie, e aveva preteso meccanismi pregiudiziali tesi a garantire la preminenza del giudizio penale. L’ordinamento italiano odierno, ispirato al contrario al principio del favor separationis, ha abbandonato una tale prospettiva in funzione dell’efficienza del sistema. Il risultato, però, appare oggi sfocato e polimorfo, perché il medesimo soggetto può subire per lo stesso fatto una serie di procedimenti di natura eterogenea, con risultati potenzialmente in conflitto. Il contributo intende esporre alcune valutazioni in merito alle scelte essenziali che, in linea con la giurisprudenza europea, dovrebbero rendere tollerabili e quindi sostanzialmente equi i procedimenti paralleli ‘collegati’, attraverso l’esame comparato dell’esperienza italiana e spagnola sul trattamento dei rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo sanzionatorio. In particolare, la tematica è affrontata sotto un triplice aspetto: la valutazione differenziata delle medesime prove posta a bilanciamento con la necessità di rispettare l’unicità dell’accertamento; la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio (per il ne bis in idem sostanziale) 'compensato' tra pene e sanzioni amministrative (quindi sanzioni di natura eterogenea), secondo criteri idonei a tale scopo, di cui vengono ricercate le necessarie definizioni legali; il rispetto del diritto di difesa, soprattutto se messo in collegamento con la durata del processo e la presunzione d’innocenza. Infine, l'autore verifica la ‘compliance’ col diritto europeo delle soluzioni adottate nei due sistemi giuridici posti a confronto.
Doppi binari, accertamenti differenziati, presunzione d’innocenza / Faberi, Antonio. - (2019), pp. 91-109. - ESTUDIOS.
Doppi binari, accertamenti differenziati, presunzione d’innocenza.
antonio faberi
2019
Abstract
La giurisprudenza europea in tema di ne bis in idem, successivamente al caso A e B c. Norvegia, ha lasciato il posto ad un margine di apprezzamento su come porre in essere ‘strumenti di raccordo’ tra procedure punitive parallele, tema che dovrebbe provocare un’ampia riflessione anche per i legislatori nazionali. Una volta ri-ammesso - sia pure con limitazioni - il ‘doppio binario punitivo’, infatti, deve riprendere linfa il dibattito a livello interdisciplinare e internazionale sulle garanzie minime di cui tenere conto al fine di impedire che l’utilizzo di accertamenti processuali differenziati, per lo stesso fatto, procuri una lesione del diritto di difesa. La prospettiva è rovesciata rispetto all’inizio del secolo XX, quando il tecnicismo giuridico aveva attratto quasi tutti gli strumenti repressivi all’interno del codice penale, mediante la tipizzazione delle contravvenzioni, delle misure di sicurezza e delle pene accessorie, e aveva preteso meccanismi pregiudiziali tesi a garantire la preminenza del giudizio penale. L’ordinamento italiano odierno, ispirato al contrario al principio del favor separationis, ha abbandonato una tale prospettiva in funzione dell’efficienza del sistema. Il risultato, però, appare oggi sfocato e polimorfo, perché il medesimo soggetto può subire per lo stesso fatto una serie di procedimenti di natura eterogenea, con risultati potenzialmente in conflitto. Il contributo intende esporre alcune valutazioni in merito alle scelte essenziali che, in linea con la giurisprudenza europea, dovrebbero rendere tollerabili e quindi sostanzialmente equi i procedimenti paralleli ‘collegati’, attraverso l’esame comparato dell’esperienza italiana e spagnola sul trattamento dei rapporti tra processo penale e procedimento amministrativo sanzionatorio. In particolare, la tematica è affrontata sotto un triplice aspetto: la valutazione differenziata delle medesime prove posta a bilanciamento con la necessità di rispettare l’unicità dell’accertamento; la valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio (per il ne bis in idem sostanziale) 'compensato' tra pene e sanzioni amministrative (quindi sanzioni di natura eterogenea), secondo criteri idonei a tale scopo, di cui vengono ricercate le necessarie definizioni legali; il rispetto del diritto di difesa, soprattutto se messo in collegamento con la durata del processo e la presunzione d’innocenza. Infine, l'autore verifica la ‘compliance’ col diritto europeo delle soluzioni adottate nei due sistemi giuridici posti a confronto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.