l termine dimissioni designa l’atto unilaterale con il quale il lavoratore recede dal contratto di lavoro subordinato. L’efficacia delle dimissioni è subordinata al rispetto di alcuni requisiti di forma posti a tutela del lavoratore, con lo scopo di garantire che l’atto medesimo abbia data certa e sia espressione della reale volontà del lavoratore. Medesimi requisiti sono richiesti per l’efficacia dell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La voce esamina la disciplina applicabile sia alle dimissioni sia all’accordo di risoluzione consensuale
Dimissioni (dir. lav.) / Alvino, I. - (2015), pp. 1-28. [10.7394 / DOL-386].
Dimissioni (dir. lav.)
Alvino, I
2015
Abstract
l termine dimissioni designa l’atto unilaterale con il quale il lavoratore recede dal contratto di lavoro subordinato. L’efficacia delle dimissioni è subordinata al rispetto di alcuni requisiti di forma posti a tutela del lavoratore, con lo scopo di garantire che l’atto medesimo abbia data certa e sia espressione della reale volontà del lavoratore. Medesimi requisiti sono richiesti per l’efficacia dell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La voce esamina la disciplina applicabile sia alle dimissioni sia all’accordo di risoluzione consensualeFile | Dimensione | Formato | |
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