La tecnica regolativa del rinvio della legge alle disposizioni del contratto collettivo non è certo nuova nel diritto del lavoro italiano, ma negli ultimi anni è stata investita da innovazioni di rilevante entità apportate principalmente dal d.lgs. 15.6.2015, n. 81, attuativo del cd. Jobs Act. Il libro, all'esito di una esaustiva e approfondita disamina delle ipotesi in cui la legge continua ad avvalersi di tale tecnica, rileva due aspetti di significativa discontinuità con il passato. Per un verso, si rinviene una nuova preferenza del legislatore per il ricorso ai rinvii “facoltativi”, cioè per rinvii che consentono alla contrattazione collettiva di dettare le ipotesi di utilizzazione di un certo tipo di contratto di lavoro o la disciplina di un istituto contrattuale, applicandosi, però, una disciplina legale di default laddove la contrattazione collettiva non intervenga, a differenza dei rinvii “autorizzatori” diffusamente praticati nella legislazione previgente, secondo cui la mancata previsione da parte del contratto collettivo preclude l'utilizzo del tipo contrattuale o dell'istituto interessato. Per altro verso, il legislatore è ora giunto ad equiparare a questi fini il contratto aziendale a quello di categoria, legittimando anche il primo a dare attuazione ai rinvii della legge
I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni sindacali / Alvino, I. - (2018), pp. 1-385.
I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni sindacali
Alvino, I
2018
Abstract
La tecnica regolativa del rinvio della legge alle disposizioni del contratto collettivo non è certo nuova nel diritto del lavoro italiano, ma negli ultimi anni è stata investita da innovazioni di rilevante entità apportate principalmente dal d.lgs. 15.6.2015, n. 81, attuativo del cd. Jobs Act. Il libro, all'esito di una esaustiva e approfondita disamina delle ipotesi in cui la legge continua ad avvalersi di tale tecnica, rileva due aspetti di significativa discontinuità con il passato. Per un verso, si rinviene una nuova preferenza del legislatore per il ricorso ai rinvii “facoltativi”, cioè per rinvii che consentono alla contrattazione collettiva di dettare le ipotesi di utilizzazione di un certo tipo di contratto di lavoro o la disciplina di un istituto contrattuale, applicandosi, però, una disciplina legale di default laddove la contrattazione collettiva non intervenga, a differenza dei rinvii “autorizzatori” diffusamente praticati nella legislazione previgente, secondo cui la mancata previsione da parte del contratto collettivo preclude l'utilizzo del tipo contrattuale o dell'istituto interessato. Per altro verso, il legislatore è ora giunto ad equiparare a questi fini il contratto aziendale a quello di categoria, legittimando anche il primo a dare attuazione ai rinvii della leggeFile | Dimensione | Formato | |
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