L'Art. 10.3 della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. A più di settant'anni dalla promulgazione della Costituzione italiana, l'interpretazione di tale norma deve tenere conto non solo dei lavori preparatori, ma anche dell'evoluzione che la materia dell'asilo politico ha conosciuto a livello interno, internazionale ed europeo.
Articolo 10.3 (Costituzione) / Marchisio, Sergio. - (2018), pp. 3-24.
Articolo 10.3 (Costituzione)
Sergio Marchisio
2018
Abstract
L'Art. 10.3 della Costituzione stabilisce che lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. A più di settant'anni dalla promulgazione della Costituzione italiana, l'interpretazione di tale norma deve tenere conto non solo dei lavori preparatori, ma anche dell'evoluzione che la materia dell'asilo politico ha conosciuto a livello interno, internazionale ed europeo.File allegati a questo prodotto
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