L'istituto dell’in house è disciplinato dall’art. 5 d.lgs. 50/2016, he ne ha stabilito gli elementi costitutivi, trasponendo nel codice dei contratti pubblici il contenuto dell’art. 12 Direttiva 24/2014. La disposizione chiarisce, quindi, a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto ad un soggetto in house, senza il ricorso al mercato, ma non precisa quando le pubbliche amministrazioni possono dare vita ad un soggetto in house. Tale lacuna appare colmata dal citato art. 4 del d.lgs. 175/2016, che, espressamente menziona la finalità di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni tra quelle che consentono la costituzione o la partecipazione in apposita società. Il commento si sofferma in particolare sulla natura giuridica e sull'efficacia dell'elenco previsto dall'art. 192 d.lgs. 50/2016
Commento agli artt. 192-193 d.lgs. 50/2016 / Santoro, MARIA PIA. - (2018).
Commento agli artt. 192-193 d.lgs. 50/2016
SANTORO, MARIA PIA
2018
Abstract
L'istituto dell’in house è disciplinato dall’art. 5 d.lgs. 50/2016, he ne ha stabilito gli elementi costitutivi, trasponendo nel codice dei contratti pubblici il contenuto dell’art. 12 Direttiva 24/2014. La disposizione chiarisce, quindi, a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto ad un soggetto in house, senza il ricorso al mercato, ma non precisa quando le pubbliche amministrazioni possono dare vita ad un soggetto in house. Tale lacuna appare colmata dal citato art. 4 del d.lgs. 175/2016, che, espressamente menziona la finalità di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni tra quelle che consentono la costituzione o la partecipazione in apposita società. Il commento si sofferma in particolare sulla natura giuridica e sull'efficacia dell'elenco previsto dall'art. 192 d.lgs. 50/2016I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.